Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-09-16, n. 202407591

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-09-16, n. 202407591
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202407591
Data del deposito : 16 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/09/2024

N. 07591/2024REG.PROV.COLL.

N. 04204/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4204 del 2023, proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

A M, S M, M O M, G M, rappresentati e difesi dagli avvocati E R, A R, A R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Città Metropolitana di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati B F C, V B, M M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 01854/2023.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di A M, di S M, di M O M e di G M e della Città Metropolitana di Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2024 il Cons. L F e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;

FATTO



1.Nel ricorso di primo grado i signori Migliaccio riferivano che i loro terreni erano stati oggetto di occupazione al fine di realizzare opere di integrazione e miglioramento delle infrastrutture di collegamento all’impianto di produzione del combustibile derivato dai rifiuti (CDR) situato nell’area di sviluppo industriale di C, in assenza del relativo decreto di esproprio.



1.1. Con atto notificato il 18 dicembre 2015, i ricorrenti diffidavano la Città Metropolitana di Napoli a provvedere alla restituzione del suolo di loro proprietà (oltre al pagamento dell’indennità di occupazione legittima dal 30 gennaio 2002 al 2 agosto 2008 e al risarcimento del danno per occupazione abusiva a decorrere dal 3 agosto 2008), ovvero all’adozione di un provvedimento di acquisizione di tali aree ex articolo 42-bis del D.P.R. n. 327 del 2001.



1.3. In mancanza di riscontro da parte della Città Metropolitana, proponevano, dunque, ricorso avverso il silenzio illegittimamente serbato.



1.4. Pendente il giudizio avverso il silenzio, la Città Metropolitana di Napoli trasmetteva loro la nota prot. n. 45042, del 1° febbraio 2016, con la quale rappresentava che:

- “i terreni in proprietà Sigg.ri Migliaccio di cui ad oggi si formula invito alla restituzione o in subordine all’acquisizione … già all’epoca dell’occupazione temporanea d’urgenza non rientravano nel territorio di competenza della Provincia di Napoli, né tantomeno nella sua disponibilità, laddove come noto era Fibe spa l’incaricata dell’occupazione”;

- “anche in seguito all’emanazione del d.l. 90/2008 [per il quale si veda oltre, punto 9] la Provincia di Napoli non perveniva a gestire i suddetti suoli, essendo notoriamente la A2A S.p.A. che si aggiudicava il servizio di gestione integrata dell’impianto di Termovalorizzazione di Acerra e dello S.T.I.R. di C sottoscrivendo appalto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

- “dal 2010 subentrava Partenope Ambiente S.p.A. nella gestione dello S.T.I.R. di C, rispetto al quale quindi anche con la chiusura del periodo emergenziale la Provincia di Napoli è rimasta sempre estranea”;

- “tutta la gestione degli espropri preordinati alla realizzazione delle opere infrastrutturali di collegamento allo STIR di C effettuata dai Commissari delegati all’E.R. nell’annualità 2001, risulta tuttora rimessa alla competenza del Dipartimento di Protezione civile - struttura U.T.A. ex O.P.C.M. 3920/ 2011 prorogata al 31.12.1016 ex art.11/3 D.L.n. 210/2015”;

- “si afferma quindi l’impossibilità materiale alla restituzione dei suddetti suoli da parte della Città metropolitana, invitandosi la Proprietà a rivolgersi per quanto derivante dalla mancata emissione del decreto di esproprio al citato Dipartimento di Protezione Civile - Unità Tecnico Amministrativa”.



1.5. Avverso tale nota i ricorrenti articolavano il primo ricorso per motivi aggiunti.



1.6. Con ulteriori motivi aggiunti, i ricorrenti riformulavano nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile - Unità Tecnico-Amministrativa ex O.P.C.M. n. 3920 del 2011 le domande di accertamento della illegittimità dell’occupazione dei suoli e di condanna alla restituzione degli stessi, al pagamento dell’indennità di occupazione e al risarcimento del danno derivante dall’abusiva occupazione.



2. Costituitasi in giudizio, la Città Metropolitana sollevava le seguenti eccezioni: 1) improcedibilità del ricorso originariamente proposto avverso il silenzio, per avere riscontrato espressamente la richiesta dei ricorrenti con nota prot. n. 45042 del 1° febbraio 2016;
2) difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo (in favore del Giudice Ordinario), in ordine all’indennità di occupazione legittima, ai sensi dell’articolo 20, comma 4, della legge n. 865 del 1971 e dell’articolo 53, comma 2, del D.P.R. n. 327 del 2001;
3) difetto di legittimazione passiva della Città Metropolitana in ordine alla richiesta di provvedere ai sensi dell’articolo 42-bis, del D.P.R. n. 327 del 2001, e alla richiesta di risarcimento del danno;
4) inammissibilità della domanda di risarcimento del danno connesso alla occupazione illegittima del bene fino alla decisione circa l’esercizio (o meno) del potere di acquisizione sanante da parte dell’Amministrazione competente;
5) intervenuta prescrizione, ordinaria decennale e quinquennale rispettivamente del diritto alla liquidazione della indennità di occupazione legittima e della indennità di occupazione illegittima, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli ratei.



3. A sua volta, costituitasi in giudizio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – con memoria del 20 dicembre 2022– rilevava che, con decreto (peraltro depositato il 7. dicembre 2022) del Dipartimento della Protezione Civile prot. n. 59019, del 20 agosto 2012, erano state disposte la cessazione delle funzioni in capo all’U.T.A. e la conseguente restituzione alla Provincia di Napoli (ora Citta Metropolitana) delle competenze amministrative inerenti alla gestione dell’impianto di C, con ogni effetto anche in ordine ai contratti in corso.



4. Il T.a.r, con la sentenza 27 aprile 2023, n. 1854 ha:

i) dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo, avverso il silenzio serbato dalla Città Metropolitana di Napoli sulla diffida notificata il 18 dicembre 2015;

ii) respinto i primi motivi aggiunti sia nella parte in cui vi si impugna la nota della Città Metropolitana di Napoli prot. n. 45042 del 1° febbraio 2016, in riscontro alla diffida notificata dai ricorrenti il 18 dicembre 2015, sia quanto alla richiesta di condanna della Città Metropolitana di Napoli alla restituzione del suolo di proprietà dei ricorrenti o all’adozione di un provvedimento di acquisizione ex articolo 42-bis del D.P.R. n. 327 del 2001;

iii) dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, in favore del giudice ordinario, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 11 del codice del processo amministrativo, in relazione alla domanda di pagamento dell’indennità di occupazione legittima;

iv) accolto i secondi motivi aggiunti per quanto concerne l’accertamento della illegittimità dell’occupazione temporanea dei suoli di proprietà dei ricorrenti, in ragione della scadenza del relativo termine in data 2 agosto 2008 senza emissione del decreto di esproprio, e condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri alla restituzione dei terreni ovvero all’adozione del provvedimento di acquisizione ex articolo 42-bis del D.P.R. n. 327 del 2001, nei termini indicati in parte motiva;
5) dichiara inammissibile la domanda risarcitoria proposta con i primi e con i secondi motivi aggiunti.



5. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha proposto appello per i motivi riportati nella parte in diritto.



6. Si sono è costituiti nel giudizio di appello i signori Migliaccio, proponendo appello incidentale avverso il capo della sentenza impugnata che ha respinto l’impugnativa della nota della Città Metropolitana di Napoli prot. n. 45042 del 1° febbraio 2016, in riscontro alla diffida notificata dai ricorrenti il 18 dicembre 2015, nonché la richiesta di condanna della Città Metropolitana di Napoli alla restituzione del suolo di proprietà dei ricorrenti o all’adozione di un provvedimento di acquisizione ex articolo 42 bis del D.P.R. n. 327 del 2001.



7. Si è costituita nel presente giudizio la Città Metropolitana di Napoli, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.



8. In vista dell’udienza del 27 giugno 2024, le parti hanno con memorie e repliche meglio argomentato le rispettive linee difensive.

10. All’udienza del 27 giugno 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO



1. La questione controversa attiene a una procedura espropriativa per la costruzione dell’impianto di combustibile derivato dai rifiuti (Stir di C) che ha, tra l’altro, interessato, per quanto di rilievo nel presente giudizio, la proprietà dei signori Migliaccio.

La presidenza del Consiglio dei Ministri, con un unico motivo di appello, deduce l’erroneità e la contraddittorietà logica e giuridica della pronuncia impugnata: a) nella parte in cui (capo 2 del dispositivo) ha rigettato la richiesta di condanna della Città Metropolitana di Napoli alla restituzione del suolo di proprietà dei ricorrenti o all’adozione di un provvedimento di acquisizione ex articolo 42-bis, del d.P.R. n. 327 del 2001;
b) nonché nella parte in cui (capo 4 del dispositivo), accogliendo i secondi motivi aggiunti (per quanto concerne l’accertamento della illegittimità dell’occupazione temporanea dei suoli di proprietà dei ricorrenti per la scadenza del relativo termine in data 2 agosto 2008 senza emissione del decreto di esproprio), avrebbe ingiustamente condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri alla restituzione dei terreni ovvero all’adozione del provvedimento di acquisizione ex articolo 42-bis, del d.P.R. n. 327 del 2001, nei termini indicati in parte motiva – Difetto di motivazione - Omessa pronuncia su eccezioni formulate dalla PCM-UTA.

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