Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-12-04, n. 202310484

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-12-04, n. 202310484
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202310484
Data del deposito : 4 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/12/2023

N. 10484/2023REG.PROV.COLL.

N. 01248/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1248 del 2023, proposto dal Comune di Nocera Inferiore, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati S C e F F, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;

contro

la Curatela fallimentare della società I.a.c.p.-Futura s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato A S, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;

nei confronti

dell’I.a.c.p. di Salerno in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanna Fucci, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Andrea Abbamonte in Roma, via degli Avignonesi n. 5;
della Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Massimo Consoli, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
della Curatela Fallimentare della Società I.a.c.p. Futura s.r.l., I.a.c.p. Salerno, Agenzia Campana per l’Edilizia residenziale A.c.e.r. Campania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, n. 1878 del 28 giugno 2022, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’appello incidentale proposto dalla Curatela fallimentare della società I.a.c.p.- Futura s.r.l.

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e dell’I.a.c.p. di Salerno in liquidazione;

Vista la memoria del 14 giugno 2023 dello I.a.c.p. di Salerno in liquidazione;

Vista la memoria del 17 giugno 2023 dalla Curatela fallimentare della società I.a.c.p. Futura s.r.l.;

Viste le memorie dell’8 settembre 2023 della Curatela fallimentare della società I.a.c.p. Futura s.r.l. e dello I.a.c.p. di Salerno in liquidazione;

Vista la memoria dell’11 settembre 2023 del Comune di Nocera Inferiore;

Viste le memorie del 20 settembre 2023 dello I.a.c.p. di Salerno in liquidazione e della Curatela fallimentare della società I.a.c.p. Futura s.r.l.;

Vista la memoria di replica del 21 settembre 2023 del Comune di Nocera Inferiore;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2023 il consigliere Michele Conforti e uditi per le parti gli avvocati come da verbale.


FATTO e DIRITTO

1. Giungono alla decisione del Consiglio di Stato l’appello proposto dal Comune di Nocera Inferiore e l’appello incidentale proposto dalla curatela della società

IACP

Futura s.r.l. avverso la sentenza del T.a.r. per la Campania, sezione staccata di Salerno, n. 1878 del 28 giugno 2022.

2. Il giudizio ha ad oggetto le domande di annullamento proposte dalla Curatela Fallimentare della Società “I.A.C.P. – Futura S.r.l.” avverso alcuni provvedimenti del Comune di Nocera Inferiore dichiarativi della decadenza dal diritto di superficie costituito per la realizzazione di un insediamento di edilizia residenziale pubblica;
la domanda di accertamento della suddetta decadenza dal diritto di superficie;
la correlata domanda di condanna dell’amministrazione al “ rilascio della declaratoria di decadenza delle convenzioni ” e al pagamento del rimborso delle somme versate per l’acquisto del diritto di superficie e di quelle pagate per le opere realizzate;
la domanda, proposta in via subordinata, di accertamento dell’impossibilità sopravvenuta ai sensi dell’art. 1463 c.c., alla prosecuzione dei rapporti concessori con condanna del Comune al pagamento dell’indebito ovvero, in via ancora più subordinata, dell’indennizzo ex art. 2041 c.c..

3. Si riassumono i fatti rilevanti per la decisione del giudizio.

3.1. Agli inizi degli anni 2000, il Comune di Nocera Inferiore ha attivato una procedura per la localizzazione e realizzazione ai sensi dell’art. 51 della legge n. 865/71 di un programma costruttivo di alloggi di edilizia agevolata-convenzionata e di locali commerciali in favore dell’Istituto autonomo case popolari di Salerno (IACP di Salerno).

3.2. A seguito dello svolgimento della conferenza di servizi del 15 ottobre 2001, lo IACP di Salerno ha dichiarato la disponibilità a realizzare l’intervento di edilizia residenziale pubblica in località Vescovado, in regime di diritto di superficie ai sensi dell’art 35 L. 865/1971.

3.3. Con la convenzione rep. n. 2510/2001, il Comune di Nocera Inferiore ha costituito, in favore dell’IACP di Salerno, il diritto di superficie ai sensi dell’art. 35 L. 865/1971, per la realizzazione di un programma costruttivo di ERP per n. 438 alloggi (oltre locali per attrezzature commerciali) in località Vescovado (poi ridotti a n. 260 alloggi con convenzioni rep n. 2689/2003 e rep 2695/2003).

3.4. Con gli atti repertorio n. 9018/2001 e 12369/2003, le due convenzioni sono state cedute alla società

IACP

Futura s.r.l., soggetto attuatore dell’intervento.

3.5. La

IACP

Futura ha successivamente stipulato con il Comune di Nocera un’ulteriore convenzione del 25 febbraio 2005 n. 2790, con cui l’area oggetto del diritto di superficie è stata ridimensionata in circa 10.000 mq. e con la quale si è stabilito che il programma costruttivo delineato dalla Convenzione 2790/2005 avrebbe dovuto essere ultimato entro 7 anni dalla data di esecutività della delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 9 aprile 2003, e quindi entro il mese di aprile 2010.

3.6. Il 29 luglio 2005, la

IACP

Futura ha poi stipulato il contratto di mutuo (atto rep 428) con Banca Intesa (poi Banco di Napoli), garantito da ipoteca di primo grado sull’area oggetto di diritto di superficie e sulle erigende costruzioni.

3.7. Nel mese di febbraio 2009, il Comune di Nocera Inferiore, la Regione Campania e la

IACP

Futura hanno stipulato un Protocollo di Intesa con cui si è dato atto che: (a) l’intervento edilizio contemplato dalla Convenzione 2790/2005 si sarebbe trasformato da agevolato in convenzionato;
(b) il soggetto attuatore aveva ricevuto contributi pubblici dalla Regione Campania per complessivi € 8.188.585;
(c) su un totale di 260 alloggi erano stati realizzati n. 50 alloggi, mentre altri 100 alloggi erano ancora in corso di costruzione.

3.8. Con la sentenza n. 37/2012, il Tribunale civile di Salerno ha dichiarato il fallimento della società I.a.c.p. Futura s.r.l..

3.9. Con la delibera del Consiglio Comunale di Nocera Inferiore n. 4/2015, il Comune resistente ha disposto la decadenza dell’odierna ricorrente dal diritto di superficie concesso con la Convenzione 2790/2005, rilevando che:

(a) in primo luogo, il programma non è stato ultimato nel termine di 7 anni contrattualmente previsto;

(b) in secondo luogo, non è stato effettuato il pagamento degli oneri di urbanizzazione di cui all’art. 35, comma 8, della Legge n. 865/1971 e non sono state realizzate le opere di urbanizzazione;

(c) in terzo luogo, lo I.a.c.p. Futura ha venduto a soggetti terzi privati gli immobili facenti parte del complesso immobiliare in violazione del divieto di cessione di cui all’art. 20 della Convenzione 2790/2005.

4. Lo

IACP

Futura ha proposto ricorso innanzi al T.a.r. per la Campania, sezione staccata di Salerno, con il quale ha contestato la sussistenza degli inadempimenti ascrittigli e ha domandando:

a) l’annullamento parziale del provvedimento di decadenza (limitatamente alla parte in cui esso fonda la decadenza sugli inadempimenti della società ricorrente) e la contestuale dichiarazione di decadenza per il diverso motivo del fallimento della ricorrente;

b) alternativamente, l’annullamento parziale del provvedimento di decadenza (sempre limitatamente alla parte in cui esso fonda la decadenza sugli inadempimenti della società ricorrente) e la contestuale condanna del Comune resistente a dichiarare la decadenza per il diverso motivo del fallimento della ricorrente.

4.1. Successivamente, il Comune resistente:

a) con la determina n. 215 dell’11 maggio 2018, ha dato atto della decadenza disposta con la precedente delibera consiliare n. 4/2015, per procedere alle necessarie trascrizioni immobiliari, e ha disposto l’efficacia retroattiva della decadenza;

b) con la convenzione rep. 6990 del 18 dicembre 2018, ha costituito in favore dell’IACP di Salerno il diritto di superficie sull’area di proprietà comunale rimasta inedificata per il completamento dell’intervento a cui sono stati destinati finanziamenti regionali per € 10.000.000,00.

4.2. Con il successivo ricorso per motivi aggiunti, parte ricorrente ha domandato:

a) l’annullamento parziale della determina esecutiva n. 215/2018, limitatamente alla parte con cui essa dispone che gli effetti della decadenza retroagiscono ex tunc sino alla data di inizio di efficacia della Convenzione 2790/2005, della Convenzione 2695/2003 e della Convenzione 2510/2001;

b) l’accertamento e la dichiarazione della decadenza della ricorrente dal diritto di superficie per il diverso motivo del fallimento della ricorrente (o, in subordine, alla condanna del Comune resistente a dichiarare la decadenza per tale motivo);

c) in ogni caso (ivi inclusa l’ipotesi in cui la decadenza per inadempimento sia giudicata valida), l’accertamento del diritto della ricorrente alla corresponsione degli indennizzi economici contemplati dall’art. 19 della Convenzione 2790/2005 (o in subordine, la ripetizione delle somme indebitamente corrisposte dalla ricorrente al Comune resistente, ai sensi dell’art. 1463 c.c. o dell’art. 2041 c.c.).

4.3. Il Comune di Nocera Inferiore si è regolarmente costituito in giudizio, domandando il rigetto delle domande avversarie.

5. Con la sentenza n. 1878/2022, il T.a.r. per la Campania, sezione staccata di Salerno:

a) ha dichiarato il ricorso introduttivo in parte inammissibile e in parte infondato, nei sensi indicati in motivazione;

b) ha accolto il ricorso per motivi aggiunti, nei sensi indicati in motivazione;

c) ha respinto la domanda volta ad accertare e dichiarare (o in subordine a condannare il Comune a dichiarare) la decadenza dal diritto di superficie per il diverso motivo del fallimento della ricorrente;

d) ha accertato il diritto della curatela fallimentare di ottenere l’indennizzo previsto dall’art. 19 della Convenzione n. 2790 del 25 febbraio 2005 e ha condannato il Comune di Nocera Inferiore al pagamento, fissando i criteri di quantificazione dell’indennizzo ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a.;

e) ha infine dichiarato l’improcedibilità della domanda di accertamento del diritto alla ripetizione delle spese sostenute ai sensi degli artt. 1463 ss. c.c. o ai sensi dell’art. 2041 c.c..

6. La pronuncia di primo grado è stata impugnata dal Comune di Nocera Inferiore, che ha domandato altresì la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza.

6.1. Il 22 febbraio 2023, la Regione Campania si è costituita in giudizio domandando la reiezione dell’appello.

6.2. In data 8 maggio 2023, si è costituita in giudizio la Curatela fallimentare della società Futura s.r.l., che ha proposto appello incidentale.

6.3. Il 26 maggio 2023, si è poi costituito in giudizio lo I.a.c.p. di Salerno in liquidazione, domandando la reiezione dell’appello.

6.4. Nel corso del giudizio le parti hanno depositato ulteriori scritti difensivi con i quali hanno illustrato le rispettive deduzioni e difese.

7. All’udienza del 12 ottobre 2023, la causa è stata presa in decisione.

8. Il Collegio ritiene di esaminare congiuntamente il primo e il quarto motivo di appello proposti dal Comune di Nocera Inferiore, ritenendo che sviluppino censure tra loro oggettivamente connesse e logicamente collegate.

Con il primo motivo di appello, il Comune impugna il capo della sentenza che ha annullato la determina dirigenziale n. 215/2018, nella parte in cui ha fatto retroagire gli effetti della decadenza.

Secondo l’ente locale dovrebbero applicarsi gli effetti giuridici e le regole proprie della risoluzione, cosicché, quand’anche nella delibera del consiglio comunale n. 4/2015 si sia disposto che lo “scioglimento” delle convenzioni abbia efficacia ex nunc , tuttavia, l’effetto legale tipico del rimedio azionato sarebbe comunque quello tipicamente retroattivo.

Con il quarto motivo di appello, il Comune lamenta l’erroneità della sentenza, relativamente all’accertamento della spettanza dell’indennizzo, in quanto “ l’estinzione anticipata (rispetto alla originaria durata di 99 anni) del diritto di superficie ” avrebbe comportato la “riespansione del diritto di proprietà ed acquisizione, al patrimonio comunale, delle costruzioni medio tempore realizzate, a titolo di accessione”.

8.1. I motivi di appello sono infondati.

8.2. Con l’art. 19 della convenzione n. 2790 stipulata in data 25 febbraio 2005, le parti hanno disposto che, in caso di inosservanza del divieto di cessione a terzi del diritto di superficie, il concessionario decadrà da tale diritto, per la parte oggetto della contestazione e il terreno con le opere su di esso eventualmente rientreranno nella disponibilità del Comune (art. 19, lett. b).

La medesima regola è prevista per il caso di inosservanza, imputabile a negligenza del concessionario, dei prescritti termini di inizio o di ultimazione dei lavori per la costruzione degli edifici e per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, nel caso in cui non siano rispettati anche i “ nuovi termini perentori ” fissati dal Comune per l’ultimazione dei lavori (art. 19, lett. d).

L’art. 19 dispone, inoltre, che “ Il Comune rimborserà al concessionario decaduto la somma versata per l’acquisizione del diritto di superficie, detratte le spese sostenute o una penalità pari al 10% della somma stessa ”.

8.3. Si premette che, ai sensi dell’art. 11, comma 2, la legge n. 241/1990, agli accordi fra amministrazione e privato - categoria alla quale si iscrive, pacificamente, la convenzione intercorsa tra le parti - si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili.

Tra i principi applicabili vi sono sicuramente le regole inerenti all’interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., i quali, oltre che per l’interpretazione dei contratti, degli atti unilaterali (in quanto compatibili, ai sensi dell’art. 1324 cod. civ.), dei provvedimenti amministrativi (nei limiti della compatibilità), devono applicarsi anche agli accordi di cui all’art. 11 della legge n. 241 del 1990, in ragione del richiamo, da parte del comma secondo della suddetta disposizione, ai “ principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti per quanto compatibili ” (Cons. Stato, Sez. IV, 19 febbraio 2019, n. 1150;
Sez. IV, 3 dicembre 2015 n. 5510;
Sez. IV, 16 giugno 2015, n. 2997;
Sez., IV, 17 dicembre 2014, n. 6164;
Sez. IV, 25 settembre 2014, n. 4812).

8.4. Facendo applicazione delle regole ermeneutiche di cui all’art. 1362 c.c. e all’art. 1367 c.c. risulta palese che le norme convenzionali su enucleate disciplinano in maniera chiara ed inequivoca le conseguenze dello scioglimento dovuto al verificarsi di una delle fattispecie prese in considerazione dall’art. 19 della convenzione stipulata tra le parti.

Al verificarsi di una delle ipotesi prese in considerazione dall’accordo scaturiranno, dunque, le conseguenze volute dalle parti.

8.5. Con l’appello, il Comune non mette in discussione il ricorrere di una di queste ipotesi, ma ritiene, invece, che gli effetti dello scioglimento sarebbero tali da travolgere anche la convenzione, così da escludere il diritto all’indennizzo per lo I.a.c.p. Futura.

Senonché l’accoglimento di una simile tesi finirebbe per privare di ogni effetto utile le clausole dell’art. 19 su riportate, in quanto, seguendo la tesi del Comune, al verificarsi della fattispecie ivi descritte, l’ente potrebbe unilateralmente sciogliersi dalla convenzione e non riconoscere il pagamento dell’indennizzo concordato per il verificarsi di queste ipotesi, sicché le clausole in questione sarebbero prive di effetto, con violazione della norma di cui all’art. 1367 c.c. (cfr., per la medesima conclusione, su una vicenda pressoché analoga, Cons. Stato, sez. IV, 19 ottobre 2023 n. 9099, §. 12).

8.6. Da un’altra prospettiva, si evidenzia che la tesi sostenuta dal Comune è anche smentita dalla disamina degli atti impugnati, i quali fanno espresso riferimento alla decadenza e non alla risoluzione, e vanno qualificati come provvedimenti e non, invece, come diffide ad adempiere, come invece tenta di sostenere l’ente, cosicché va a fortiori esclusa l’applicazione delle regole sulla risoluzione del contratto.

8.7. Conseguentemente, per quanto fino ad ora evidenziato, le questioni relative all’efficacia ex tunc o ex nunc dello scioglimento del vincolo prospettate dal Comune non rivestono alcuna incidenza rispetto all’obbligo sorto in capo a quest’ultimo di pagare l’indennizzo previsto per le opere realizzate.

8.8. Per le medesime ragioni sin qui esposte, risulta infondata la tesi secondo cui a causa dello scioglimento del rapporto dovrebbe farsi applicazione del principio dell’accessione con conseguente acquisto della proprietà delle opere realizzate in capo al Comune.

9. Con il secondo motivo, il Comune impugna il capo della sentenza che ha ritenuto fondato il diritto all’indennizzo nell’ an e nel quantum , deducendo la violazione dell’onere di allegazione e di prova a carico della Curatela Fallimentare.

Si deduce che “ il ricorso della Curatela (principale e motivi aggiunti) non contiene alcuna prospettazione dei “fatti costitutivi” della domanda di indennizzo essendosi limitato a trascrivere la clausola negoziale da cui deriverebbe il diritto all’indennizzo ” e soltanto con la memoria dell’11 aprile 2022 la Curatela avrebbe illustrato i fatti costitutivi della domanda indennitaria.

Si soggiunge, poi, relativamente alla documentazione depositata in data 31 marzo 2022 e attinente all’indennizzo, che “ la produzione documentale (come noto) non è affatto idonea a “surrogare” l’onere di allegazione che è costituito unicamente dalla descrizione degli elementi fattuali della pretesa azionata ”, e che neppure potrebbe ovviarsi agli oneri di allegazione con l’applicazione dell’art. 34 c.p.a., disposizione che sarebbe finalizzata unicamente alla quantificazione in contraddittorio della pretesa creditoria (provata) senza incidere sul riparto dell’onere probatorio.

9.1. Il secondo motivo di appello è fondato nei sensi e nei limiti che si vanno ad indicare.

9.2. Mentre non può accogliersi la doglianza di parte appellante circa l’insussistenza del diritto all’indennizzo in favore della Curatela dello I.a.c.p. Futura, per le motivazioni che si sono esposte durante l’esame del primo e del quarto motivo di appello, la sentenza del T.a.r. è invece errata nella parte in cui procede alla quantificazione del danno in applicazione dell’art. 34, comma 2, c.p.a..

9.3. L’art. 19 della convenzione, già citato in precedenza, dispone, infatti, che “ Le opere realizzate verranno indennizzate dal Comune al concessionario decaduto sulla base di una stima redatta da tre ingegneri o architetti di cui uno nominato dal Comune, il secondo dal concessionario decaduto ed il terzo nominato di comune accordo tra le parti o, nel caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore ”.

9.4. Si tratta di una clausola con la quale le parti hanno disposto un arbitraggio circa il valore delle opere realizzate.

9.5. La doglianza del Comune può essere accolta nei limiti in cui deduce l’erroneità del parametro applicato dal T.a.r. per quantificare l’indennizzo, dovendosi ritenere errata la pronuncia nella parte in cui, a fronte della domanda di pagamento dell’indennizzo ai sensi dell’art. 19 della convenzione, proposta in primo grado dalla Curatela dello I.a.c.p., ha stabilito i criteri di quantificazione delle somme dovute, ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a..

9.6. Come rilevato nel precedente di questa Sezione già richiamato in precedenza, con riferimento ad una clausola pressoché analoga nel suo contenuto a quella qui in esame, “ la Convenzione sottoscritta dalle parti prevede che – fermo restando il rimborso al concessionario decaduto della somma versata per l’acquisizione del diritto di superficie, detratte le spese sostenute o una penalità pari al 10% della somma stessa - per le opere realizzate si procederà « sulla base di una stima redatta da tre ingegneri o architetti di cui uno nominato dal Comune, il secondo dal concessionario decaduto e il terzo nominato di comune accordo tra le parti o, nel caso di mancato accordo, dal presidente del Tribunale di Salerno ».

Orbene il Collegio ritiene che tale sistema, essendo stato previsto direttamente delle parti nell’ambito della loro autonomia contrattuale, sia quello più idoneo per pervenire ad una concorde stima dell’indennizzo dovuto, sicché non si condivide quanto è stato affermato dal primo giudice in relazione all’inapplicabilità del meccanismo estimativo delineato dall’art. 19 della Convenzione, che, secondo la tesi del T.a.r., assumerebbe rilievo «in un contesto non conflittuale, incentrato sulla condivisione da parte dei soggetti coinvolti dell’effetto decadenziale e delle cause da cui è derivato » così come, conseguentemente, non si condivide la statuizione della sentenza impugnata relativamente all’avvalersi da parte del giudice nella presente fattispecie, del potere di cui all’art. 34 c.p.a. ” (Cons. Stato, Sez. IV, n. 9099 del 2023, §. 15.3. e 15.4.).

9.7. Sotto questo profilo, va pertanto riformata la motivazione della sentenza impugnata e va accolto in parte qua l’appello.

10. Con il terzo motivo, il Comune impugna il capo della sentenza che accertato la spettanza dell’indennizzo, ai sensi dell’art. 19 della convenzione del 2005, e, con la prima censura, si deduce che ne sarebbero stati violati i presupposti di spettanza. Secondo l’ente locale, l’indennizzo sarebbe dovuto soltanto nel caso in cui l’inadempimento dello I.a.c.p. sia incolpevole.

Si soggiunge, inoltre, con la seconda censura, che l’indennizzo si collocherebbe “ a valle di un tipico e tassativo procedimento risolutorio ” che si concreta nella previa diffida ad adempiere e nella mancata rimozione dell’inadempimento.

10.1. Il terzo motivo di appello è infondato.

10.2. Relativamente alla prima censura, essa risulta infondata in considerazione del chiaro tenore letterale dell’art. 19, che prevede l’indennizzo proprio nelle ipotesi in cui si verifichi l’inosservanza del divieto di cessione a terzi del diritto di superficie (lett. b) o nel caso di inosservanza dei prescritti termini di inizio o ultimazione dei lavori “imputabili a negligenza” del concessionario.

10.3. Relativamente alla seconda censura, si evidenzia che la deduzione dell’appellante non risulta supportata da alcuna clausola dell’accordo, il quale, anzi, all’art. 19 non prevede il procedimento indicato dal Comune, né viene indicata in base a quale clausola della convenzione sarebbe previsto questo procedimento.

11. Con il quinto motivo di appello, il Comune impugna il capo della sentenza nel quale sono indicati i criteri di quantificazione dell’indennizzo ai sensi dell’art. 34 c.p.a..

Relativamente all’indennizzo delle opere realizzate, l’appellante così si esprime: “… i costi per la realizzazione degli alloggi sono già compresi nel criterio sub a) che, prevedendo il rimborso di tutte le opere necessarie per rendere abitabili gli alloggi, include obbligatoriamente e logicamente anche i costi di costruzione degli alloggi.

Di guisa che, contrariamente a quanto affermato dal TAR, non vi è spazio per alcun indennizzo “aggiuntivo” che non è previsto dalla convenzione e la sua liquidazione si tradurrebbe in una inammissibile arricchimento della Curatela. ”.

11.1. Il quinto motivo di appello è improcedibile.

11.2. L’accoglimento nei sensi e nei limiti di cui in motivazione del secondo motivo di appello determina l’improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse del motivo in esame, con il quale si contestano “ i criteri e le modalità di quantificazione dell’indennizzo asseritamente dovuto ”.

12. Può procedersi all’esame dell’appello incidentale proposto dalla Curatela fallimentare dello I.a.c.p.

13. Con il primo e il secondo motivo, la Curatela deduce l’erroneità dei criteri stabiliti ai sensi dell’art. 34 comma 2, c.p.a., mentre con il terzo motivo la curatela ha riproposto le domande articolate in via subordinata rispetto a quella di condanna al pagamento dell’indennizzo ai sensi dell’art. 19 della Convenzione e dichiarate improcedibili dal T.a.r..

13.1. I motivi proposti con l’appello incidentale possono essere esaminati congiuntamente, in quanto entrambi devono essere dichiarati improcedibili.

13.2. La riforma del capo della sentenza del T.a.r. che ha applicato l’art. 34, comma 2, c.p.a., fornendo i relativi criteri, priva di interesse alla decisione i motivi di appello incidentale (primo e secondo motivo) che censurano i singoli criteri indicati dalla sentenza di primo grado in applicazione della norma enunciata dalla disposizione richiamata.

La mancata riforma del capo della sentenza impugnata che ha dichiarato la spettanza dell’indennizzo di cui all’art. 19 della convenzione fa venire meno, inoltre, l’interesse all’esame delle domande articolate in via subordinata (terzo motivo).

14. In conclusione, l’appello proposto dal Comune di Nocera Inferiore va accolto limitatamente al secondo motivo, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, mentre va respinto nel resto.

L’appello incidentale va dichiarato improcedibile.

15. Nel tenore delle questioni controverse, si ravvisano le eccezionali ragioni sancite dal combinato disposto degli artt. 26 comma 1 c.p.a. e 92 comma 2 c.p.c. per compensare integralmente le spese del grado di giudizio.

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