Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-08-11, n. 202307743
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Pubblicato il 11/08/2023
N. 07743/2023REG.PROV.COLL.
N. 04392/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4392 del 2019, proposto da
L M e A I, rappresentati e difesi dall'avvocato L T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato R S in Roma, via Eugenio Chiesa, 55
contro
Comune di Piano di Sorrento, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato E F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato E C in Roma, piazza dei Consoli, 11
nei confronti
Associazione Dilettantistica Sportiva “Centro Ippico Sorrento Equitazione” di De Angelis Fortunata, non costituita in giudizio
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 139/2019
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Piano di Sorrento;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 7 giugno 2023 il Pres. C C e udito l’avvocato L T per la parte appellante;viste, altresì, le conclusioni del Comune appellato come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’appello in epigrafe i signori Maresca e Inserra hanno chiesto la riforma della sentenza del TAR della Campania n. 139/2019 con cui è stato respinto il ricorso avverso gli atti e i provvedimenti con cui il Comune di Piano di Sorrento ha esercitato i poteri inibitori e repressivi a fronte di alcuni interventi edilizi realizzati nella Traversa Pontecorvo di quel Comune.
Con atto depositato in data 27 aprile 2023 gli appellanti hanno dichiarato di rinunziare all’appello.
Con atto depositato il successivo 6 giugno 2023 il Comune appellato ha aderito alla dichiarazione di rinunzia resa dagli appellanti.
Il presente giudizio deve quindi essere dichiarato estinto per rinunzia ai sensi dell’articolo 35, comma 2, lettera c) del cod. proc. amm.
Sussistono giusti ed eccezionali motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese fra le parti.