Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-08-11, n. 202307743

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-08-11, n. 202307743
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202307743
Data del deposito : 11 agosto 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/08/2023

N. 07743/2023REG.PROV.COLL.

N. 04392/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4392 del 2019, proposto da
L M e A I, rappresentati e difesi dall'avvocato L T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato R S in Roma, via Eugenio Chiesa, 55

contro

Comune di Piano di Sorrento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato E F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato E C in Roma, piazza dei Consoli, 11

nei confronti

Associazione Dilettantistica Sportiva “Centro Ippico Sorrento Equitazione” di De Angelis Fortunata, non costituita in giudizio

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 139/2019


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Piano di Sorrento;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 7 giugno 2023 il Pres. C C e udito l’avvocato L T per la parte appellante;
viste, altresì, le conclusioni del Comune appellato come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con l’appello in epigrafe i signori Maresca e Inserra hanno chiesto la riforma della sentenza del TAR della Campania n. 139/2019 con cui è stato respinto il ricorso avverso gli atti e i provvedimenti con cui il Comune di Piano di Sorrento ha esercitato i poteri inibitori e repressivi a fronte di alcuni interventi edilizi realizzati nella Traversa Pontecorvo di quel Comune.

Con atto depositato in data 27 aprile 2023 gli appellanti hanno dichiarato di rinunziare all’appello.

Con atto depositato il successivo 6 giugno 2023 il Comune appellato ha aderito alla dichiarazione di rinunzia resa dagli appellanti.

Il presente giudizio deve quindi essere dichiarato estinto per rinunzia ai sensi dell’articolo 35, comma 2, lettera c) del cod. proc. amm.

Sussistono giusti ed eccezionali motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese fra le parti.

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