Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-02-28, n. 202302106

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-02-28, n. 202302106
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202302106
Data del deposito : 28 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/02/2023

N. 02106/2023REG.PROV.COLL.

N. 09126/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9126 del 2020, proposto dal Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



contro

il signor -OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati A G e U V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
l’INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati D B, G F, D A e V D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la riforma e/o l’annullamento, previa sospensione

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. Prima bis, n.-OMISSIS-, con la quale è stato accolto il ricorso n. RG n. -OMISSIS- proposto dall’odierno appellato.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS-

Visto l’atto di costituzione in giudizio prodotto dall’INPS – Istituto nazionale della previdenza sociale ed il successivo atto di ritiro e desistenza con il quale l’Istituto medesimo ha chiesto di considerare detta costituzione come mai effettuata in quanto frutto di un mero errore materiale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2023 il consigliere Giancarlo Carmelo Pezzuto e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni e gli avvocati A G e U V;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. Il Ministero della difesa impugna la sentenza in epigrafe, con la quale il T.a.r. per il Lazio ha accolto il ricorso proposto dall’odierno appellato avverso il mancato accoglimento della sua istanza di cessazione dal servizio permanente.

2. Giova premettere che il signor -OMISSIS-ufficiale dell’Aeronautica Militare in servizio presso la NCIA (NATO Communications and Information Agency) , aveva presentato il 26 settembre 2018 domanda di cessazione dal servizio permanente con decorrenza 18 aprile 2019 al fine di sottoscrivere un contratto di lavoro stabile con la citata Agenzia, presso la quale aveva iniziato a prestare servizio sin dal 20 aprile 2015 (sulla base del provvedimento di impiego disposto dalla Direzione per l’impiego del personale militare dell’Aeronautica n. M_D ARM004 0011952 del 20 marzo 2015) con un contratto di lavoro a tempo determinato a seguito del superamento di un concorso internazionale al quale aveva preso parte a titolo privato.

L’Amministrazione rigettava tale istanza con il provvedimento n. M_D GMIL REG2019 0210905 del 19 marzo 2019, ritenendo che l’ufficiale fosse vincolato ai sensi degli artt. 933 e 975 del codice dell’ordinamento militare (c.o.m.), di cui al d.lgs. n. 66/2010, da una ferma speciale aggiuntiva con scadenza nell’aprile 2023 contratta a seguito dell’impiego presso detta Agenzia, in tale contesto indicata come rientrante tra gli enti inseriti nel d.m. 21 febbraio 1992, n. 413, laddove elencati, tra l’altro, gli “ incarichi particolarmente qualificanti in campo internazionale ” l’impiego nei quali determina, per l’appunto, l’insorgenza di un obbligo aggiuntivo di ferma.

Il T.a.r. ha accolto il ricorso a suo tempo proposto dall’ufficiale avverso detto diniego ritenendo, in estrema sintesi, che detta elencazione debba intendersi in senso tassativo e rilevando che il citato decreto ministeriale non contempla espressamente la NCIA.

3. Il Ministero della difesa impugna detta pronuncia ritenendola erronea, illogica e contraddittoria e sostenendo, in sintesi, che:

I. La NCIA dovrebbe intendersi ricompresa nell’elenco di cui al d.m. n. 413/1992 e comunque l’ufficiale sarebbe stato a suo tempo asseritamente informato del vincolo di ferma sin dal momento dell’originario provvedimento di impiego nella citata Agenzia e, pur avendone piena contezza, lo avrebbe evidentemente ritenuto congruo “ avuto anche riguardo alle gratificazioni di natura professionale ed economica connesse all’incarico particolarmente qualificante che sarebbe andato a svolgere ”;

II. l’elenco contenuto nel d.m. n. 413/1992, come rilevato dalla sentenza n.-OMISSIS- della Sezione Quarta di questo Consiglio, dovrebbe essere interpretato in senso evolutivo e dinamico onde tener conto delle modifiche organizzative intervenute negli organismi internazionali ivi indicati dopo la sua emanazione, e ciò in considerazione del fatto che in detto elenco erano già presenti gli enti dalla cui fusione è scaturita la nuova

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