Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2022-01-20, n. 202200373

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2022-01-20, n. 202200373
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202200373
Data del deposito : 20 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/01/2022

N. 00373/2022REG.PROV.COLL.

N. 00360/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 360 del 2021, proposto dalle società NPL Securitisation Europe SPV S.r.l. e J-Invest S.p.a., in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore , rappresentate e difese dall’avvocato F B, con domicilio digitale presso l’indirizzo PEC come da Registri di giustizia;



contro

il Ministero dello sviluppo economico, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



nei confronti

delle società Cavarzere produzioni industriali S.p.a. in amministrazione straordinaria, Finanziaria industriale veneta S.p.a. in amministrazione straordinaria e Pagana S.r.l. in amministrazione straordinaria, in persona dei rispettivi commissari liquidatori pro tempore , non costituite in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. III- ter , 4 gennaio 2021 n. 16, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dello sviluppo economico e i documenti prodotti;

Vista l’ordinanza istruttoria 18 giugno 2021 n. 4743;

Esaminata la documentazione depositata dall’appellato Ministero nel fascicolo digitale del presente processo in data 30 luglio 2021, in adempimento della predetta ordinanza;

Esaminate le memorie, anche di replica, depositate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore alla camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2021 il Cons. S T e uditi per le parti l’avvocato F B nonché l’avvocato dello Stato Verdiana Fedeli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Premesso che , come è noto alle parti controvertenti per averlo già riassunto la Sezione nell’ordinanza istruttoria n. 4743/2021 (che qui si riporta per ampi stralci, in ossequio ai principi di sintesi e di economia dei mezzi processuali):

- il presente giudizio in grado di appello ha ad oggetto la richiesta di riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sede di Roma, Sez. III- ter , 4 gennaio 2021 n. 16 con la quale è stato respinto il ricorso (n. R.g. 7329/2020) proposto dalle società Npl Securitisation Europe Spv S.r.l. e J-Invest S.p.a. al fine di ottenere l’annullamento della nota prot. 0191845 del 27 agosto 2020, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha parzialmente respinto l'istanza di accesso documentale, presentata da NPL Europe il 7 e il 30 luglio 2020, per il tramite del rappresentante J-Invest, con riguardo agli atti delle procedure di amministrazione straordinaria relative a tre società del Gruppo Saccarifero Veneto (Cavarzere, Fiv e Pagana);

- nei fatti è accaduto che, la società NPL Securitisation Europe Spv S.r.l. (d’ora in poi, per brevità, NPL) svolge attività di cartolarizzazione di crediti ai sensi della l. 30 aprile 1999, n. 130 e, in tale veste, è creditrice di tre società del Gruppo Saccarifero Veneto (Cavarzere, Fiv e Pagana);

- quale rappresentante della NPL, la società J-Invest S.p.a., in data 7 luglio 2020 formulava istanza, al Ministero dello sviluppo economico (d’ora in poi, per brevità, MISE) e ai Commissari liquidatori della Cavarzere, al fine di ottenere l’accesso ( ex l. 7 agosto 1990, n. 241) ai seguenti documenti: a) copia della relazione semestrale ex art. 205 L.F. al 31 dicembre 2019 e, se disponibile, al 30 giugno 2020 (“ ovvero cortesi aggiornamenti in merito allo stato di approvazione di quest’ultima ”); b) lo Stato Passivo debitamente aggiornato alla data della presentazione dell’istanza ovvero l’elenco aggiornato dei creditori ammessi allo Stato Passivo, con indicazione dell’importo originariamente ammesso e del credito residuo ancora da soddisfare; c) con riferimento ai creditori irreperibili, la documentazione attestante il valore nominale di ogni credito originariamente ammesso, l’ammontare degli importi eventualmente accantonati per i creditori irreperibili all’esito dei riparti effettuati in seno a ciascuna delle tre procedure e la indicazione del credito residuo ancora da soddisfare; d) la documentazione attestante la compagine azionaria attuale ovvero il Libro soci aggiornato della Cavarzere produzioni industriali S.p.a. in amministrazione straordinaria, della Finanziaria industriale veneta S.p.a. in amministrazione straordinaria e della Pagana S.r.l. in amministrazione straordinaria, (“ documentazione necessariamente da condividere con i creditori concorsuali affinché gli stessi possano avere evidenza di ogni potenziale attivo di ciascuna delle tre Procedure, non chiaramente evincibile dalle ultime relazioni semestrali disponibili ”);

- la richiedente l’accesso, società J-Invest, specificava che detta richiesta era formulata anche quale esercizio del diritto di accesso civico “generalizzato”, ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

- con la nota prot. 0191845 del 27 agosto 2020 il MISE accoglieva solo in parte e limitatamente alla categoria sub a) dei documenti indicati, il richiesto accesso documentale;

- detto provvedimento ministeriale, nella parte in cui non è stato consentito l’esercizio del diritto di accesso documentale, è stato impugnato dalle due società interessate dinanzi al Tribunale amministrativo regionale, verso il quale le ridette società formulavano domanda di accertamento del diritto di ostensione a tutta la documentazione richiesta nonché di condanna dell’amministrazione alla consegna di detta documentazione;

- il TAR per il Lazio, dopo avere rammentato che “ (…) l’onere della prova anche

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