Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2012-04-13, n. 201202104

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2012-04-13, n. 201202104
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201202104
Data del deposito : 13 aprile 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07376/2011 REG.RIC.

N. 02104/2012REG.PROV.COLL.

N. 07376/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7376 del 2011, proposto da:
Comune di Vitulazio, in persona del Sindaco pro tepore, rappresentato e difeso dall'avv. Ciro Centore, con domicilio eletto presso Ciro Centore in Roma, via Sistina, 121;

contro

E P, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco D'Angelo, P G, con domicilio eletto presso Cons. dii Stato Segreteria in Roma, p.za Capo di Ferro 13;
A I, rappresentata e difesa dagli avv.ti P I e A I, con domicilio eletto presso Cons. Di Stato Segreteria in Roma, p.za Capo di Ferro 13;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE V n. 03895/2011, resa tra le parti, concernente della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE V n. 03895/2011, resa tra le parti, concernente CONCORSO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-SERVIZI DEMOGRAFICI-CAT.C1


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di E P e di A I;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2012 il Cons. F C e udito l’avvocato Centore, in proprio e su delega dell'Avvocato D'Angelo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno accolto il ricorso proposto da A I avverso gli atti della procedura relativa al concorso pubblico per 1 posto di Istruttore Amministrativo Servizi Demografici cat.C1, procedura all’esito della quale è risultata vittoriosa la controinteressata E P.

I Primi Giudici hanno reputato fondata ed assorbente la censura con la quale parte ricorrente si era lamentata dell’illegittima composizione della commissione giudicatrice in ragione della partecipazione di un Consigliere comunale del Comune di S. Maria Capua Vetere e di un rappresentante sindacale. Il Tribunale di prime cure ha ritenuto detta composizione in contrasto con l’articolo 35, comma 4, lettera e), del D.Lgs. 30 marzo 2001, n,. 165, norma a tenore della quale “ le commissioni di concorso devono essere composte esclusivamente da esperti di comprovata competenza scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professional i”.

Il Comune appellante contesta gli argomenti posti a fondamento del decisum di prime cure.

Resiste l’originaria ricorrente.

Si è altresì costituita la controinteressata.

Le parti hanno affidato al deposito di apposite memorie l’ulteriore illustrazione delle rispettive tesi difensive.

2 L’appello è fondato.

2.1. La Sezione reputa, infatti, che la composizione della commissione sia immune dai profili di illegittimità colti dal Primo Giudice.

In merito all’assunzione della funzione di Presidente della Commissione da parte di un soggetto che ricopriva ratione temporis la carica di consigliere comunale in un Comune –Santa Maria Capua Vetere- diverso da quello che ha indetto la procedura, soccorre il condivisibile orientamento interpretativo secondo cui la causa di incompatibilità in esame può essere estesa anche ai soggetti che ricoprano cariche politiche presso amministrazioni diverse da quella procedente solo nel caso in cui vi sia un qualche elemento di possibile incidenza tra l'attività esercitabile da colui che ricopre la carica e l'attività dell'ente che indice il concorso (Cons. Stato, sez. V, decisioni nn. 5526/2003 e3 4056/2002). Questo Consiglio ha reputato, infatti, che una diversa interpretazione verrebbe a generalizzare in modo eccessivo e senza adeguata giustificazione il sospetto d’imparzialità anche nei confronti di soggetti che non gestiscano alcun potere rilevante e, perciò, non siano comunque idonei, sia pure da un punto di vista astratto, a condizionare la vita dell'ente che indice la selezione. Si è, in particolare, rimarcato che “ detto elemento di collegamento, in mancanza di criteri legali, può essere rinvenuto nella sfera di influenza dell'attività svolta dal soggetto ricoprente cariche politiche, sindacali o professionali, per cui se questa in astratto è idonea a riverberare i suoi effetti anche sull'ente che indice la selezione, l'incompatibilità deve ritenersi sussistente, altrimenti deve escludersi, salva la deducibilità delle ipotesi di cui all'art. 51 c.p.c. o del vizio di eccesso di potere sotto i diversi profili consentiti”.

Applicando dette coordinate al caso di specie si deve reputare insussistente il profilo di illegittimità dedotto in primo grado in quanto non risulta comprovata l’idoneità sostanziale dell’attività espletata dal Presidente della Commissione, nella qualità di consigliere comunale presso il Comune di Santa Maria Capua Vetere ad incidere sulla sfera sull’ente che ha indetto la selezione in parola.

Si deve, infine, reputare che non abbia valenza invalidante neanche l’assunzione,da parte di un soggetto che ricopriva la carica di rappresentante sindacale, della veste di segretario della Commissione, posto che la normativa di cui sopra, avente carattere eccezionale e, quindi, non passibile di applicazione analogica, si riferisce ai componenti in senso stretto della commissione, ossia ai soli soggetti aventi funzione decisionale, con conseguente esclusione dei segretari che assumono un ruolo di assistenza e supporto.

2.2. La mancata riproposizione, nei termini di legge, dei motivi assorbiti in prime cure, impedisce la cognizione delle ulteriori doglianze articolate con il ricorso di primo grado e con i successivi motivi aggiunti (art. 101, comma 2, del codice del processo amministrativo).

3. L’appello deve, in definitiva, essere accolto, con conseguente riforma della sentenza appellata e reiezione del ricorso di primo grado.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

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