Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-09-11, n. 202308259

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-09-11, n. 202308259
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202308259
Data del deposito : 11 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/09/2023

N. 08259/2023REG.PROV.COLL.

N. 09679/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9679 del 2022, proposto da Cooperativa La Marinara a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Piera Sommovigo, Lorenzo Bendini, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Porto Venere, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Piciocchi, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Genova, corso Torino n. 30/18;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 382/2022, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Porto Venere;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 luglio 2023 il Cons. Riccardo Carpino;

Nessuno è comparso per le parti costituite, come da verbale quanto al passaggio in decisione.



FATTO e DIRITTO

1. La questione controversa riguarda l’assegnazione di aree per la realizzazione di immobili di edilizia residenziale pubblica, relativamente ai quali il Comune di Porto Venere ha, in un primo momento, imposto limiti e condizioni all’efficacia del relativo Piano e poi dichiarato la decadenza della cooperativa dal diritto di procedere alla realizzazione degli interventi, sulla scorta del venire meno dell’interesse pubblico alla realizzazione.

In particolare la questione si articola sulla base dei seguenti provvedimenti:

-il PUC del Comune di Porto Venere ha individuato alcune aree edificabili oggetto di Progetto urbanistico operativo (PUO) - con valenza di Piano per l’edilizia economico popolare-PEEP in due località: Fezzano e Le Grazie;

- con deliberazioni n. 3 e n. 4 del 26.1.2004, il Consiglio comunale ha adottato il PUO con valenza di PEEP per le due citate frazioni;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 22.4.2004, è stato approvato il regolamento per l’assegnazione delle aree edificabili a uso residenziale comprese nel Piano;

- con deliberazione n. 7 del 28.03.2008, il Commissario straordinario ha individuato le aree d’intervento, stabilendo che le stesse sarebbero state cedute in diritto di proprietà ai sensi della legge n. 865/1971 previo individuazione anche degli importi necessari per le espropriazioni;

- con deliberazione n. 202 del 16.12.2008 la Giunta comunale ha approvato la “preassegnazione” delle aree ad alcuni soggetti, tra cui la cooperativa appellante;

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 20 luglio 2009 è stata approvata “l’individuazione degli assegnatari aree edificabili ai sensi dell’art. 5 del regolamento comunale”;

- con deliberazione n. 35 del 22.11.2012, il Consiglio comunale ha espresso il proprio assenso su una soluzione progettuale di variante al PUO con valenza di PEEP, decidendo di adottare la procedura concertativa della conferenza dei servizi per approvare la variante e rilasciare il permesso di costruire;

- con deliberazione n. 9 del 29.4.2014, il Consiglio comunale ha subordinato - in considerazione dei vincoli di bilancio e della revisione dei criteri di calcolo delle indennità - tra l’altro, la realizzazione degli interventi da parte della cooperativa ricorrente alla condizione dell’intervenuta acquisizione in proprietà da parte della medesima, entro sei mesi, dell’area oggetto di PUO dando altresì atto che solo a seguito di detto incombente gli uffici avrebbero rilasciato i titoli edilizi;

- con istanza del 27.10.2014, la cooperativa ha chiesto una proroga del termine di sei mesi di cui alla deliberazione n. 9 del 29.04.2014; proroga che è stata concessa, con deliberazione n. 50 del 20.12.2014, confermando ogni altra condizione per l’attuazione dell’intervento;

- con istanza del 9.3.2015, la cooperativa ha chiesto un’ulteriore proroga del termine che con deliberazione n. 19 del 30.5.2015, il Consiglio comunale non ha accordato, dichiarando la decadenza della cooperativa dal diritto di procedere alla realizzazione degli interventi nell’ambito in questione per mancato avveramento delle condizioni poste dalla richiamata delibera del Consiglio comunale n. 9 del 29.04.2014;

2. A seguito dell’impugnativa della citata delibera 9/2014 nonché delle richiamate deliberazioni n. 50 del 20.12.2014 e n. 19 del 30.5.2015, da parte dell’odierna appellante, il Tar Liguria, con sentenza n. 389 del 2016, ha accolto l’impugnativa, osservando che “nulla si oppone a che le parti di un procedimento espropriativo si accordino al fine di regolare con modalità convenzionali taluni profili che, per molti anni, sono stati ritenuti di stretta

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