Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2020-06-08, n. 202001096

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2020-06-08, n. 202001096
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202001096
Data del deposito : 8 giugno 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00153/2019 AFFARE

Numero 01096/2020 e data 08/06/2020 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 27 maggio 2020




NUMERO AFFARE

00153/2019

OGGETTO:

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da A D e R D, contro il Comune di Darè e la Provincia Autonoma di Trento, per l’annullamento della determinazione del Dirigente del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio della Provincia Autonoma di Trento n. 3391 del 25 settembre 2003, della determinazione della Commissione dei dirigenti generali n. 790 del 17 ottobre 2003 della medesima Provincia, e della ingiunzione di demolizione e rimessa in pristino del 25 maggio 2004 del Responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune di Darè.

LA SEZIONE

Vista la nota prot. n. 323 del 15/01/2019 di trasmissione della relazione con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giuseppe Chine';


Premesso:

1. I ricorrenti, in qualità di eredi del defunto Dalbon Delfo, il quale aveva presentato in data 30 settembre 1986 una istanza di condono edilizio ai sensi della legge n. 47 del 1985 presso il Comune di Darè, con il ricorso straordinario in oggetto impugnano, chiedendone l’annullamento, la determinazione del Dirigente del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio della Provincia Autonoma di Trento n. 3391 del 25 settembre 2003, la determinazione della Commissione dei dirigenti generali n. 790 del 17 ottobre 2003 della medesima Provincia, e la ingiunzione di demolizione e rimessa in pristino del 25 maggio 2004 del Responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune di Darè.

2. Con l’atto di gravame, espongono:

a) l’istanza di condono edilizio era stata presentata per un abuso edilizio, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, consistente nella realizzazione di una tettoria ad uso deposito, di modeste dimensioni (ml. 4,00 x 8,60 x 3,70), con fossa per manutenzione di mezzi agricoli eretta in aderenza ad esistente fabbricato;

b) con la determinazione n. 3391, comunicata il 24 aprile 2004, il Dirigente del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio della Provincia Autonoma di Trento esprimeva parere negativo ai fini della tutela del vincolo paesaggistico;

c) con la determinazione n. 790 del 17 ottobre 2003, la Commissione dei dirigenti generali del medesimo Ente, prevista dall’art. 5 della legge provinciale n. 5 del 1995, condivideva le motivazioni del predetto parere, esprimendo parere non favorevole al rilascio della concessione edilizia in sanatoria per i lavori di “ costruzione tettoia uso deposito con fossa per manutenzione mezzi su p.f. 12, C.C. Darè in aderenza all’edificio p.ed. 198 C.C. Darè ”;

d) in seguito alle suindicate determinazioni, il responsabile dell’Ufficio tecnico comunale di Darè emetteva, in data 25 maggio 2004, con riferimento al manufatto abusivo, ingiunzione di demolizione e rimessa in pristino ex art. 122, comma 1, della legge provinciale n. 22 del 1991;

e) con istanza del 1° luglio 2004, i ricorrenti chiedevano al dirigente del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio della Provincia Autonoma di Trento di riesaminare il parere negativo n. 3391 del 2004, non ricevendo alcun riscontro.

3. A sostegno del proposto gravame, e con esclusivo riferimento alle determinazioni della Provincia Autonoma di Trento, denunciano tre distinti motivi di censura: 1) Violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, per mancanza delle “ ragioni giuridiche ”, in quanto il parere negativo sarebbe stato emesso per ragioni di “ merito ”, senza individuare le norme applicabili e la fonte della tutela paesaggistica;
2) Violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 per carenza di motivazione, in quanto l’Amministrazione non avrebbe enunciato le ragioni della mancata applicazione dell’art. 10, comma 2, della legge provinciale n. 16 del 1985, recante una disciplina di maggior favore per essi ricorrenti;
3) Violazione dell’art. 97 della Costituzione per disparità di trattamento, in quanto prima dell’esame della istanza di condono di interesse dei ricorrenti l’Amministrazione avrebbe espresso parere positivo su decine di miglia di istanze analoghe presentate ai sensi della legge n. 47 del 1985.

4. Con la relazione istruttoria trasmessa con la nota prot. 323 del 15 gennaio 2019, il Ministero riferente, sulla base delle controdeduzioni acquisite dalla Provincia Autonoma di Trento (prot. 472 del 27.1.2005) e dal Comune di Darè (prot. 2455 del 16.12.2004), conclude per la integrale infondatezza del proposto gravame, di cui chiede pertanto la reiezione.

Considerato:

5. Il ricorso è integralmente infondato, nei termini di seguito precisati.

6. Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, in quanto il parere negativo espresso dalla Provincia Autonoma di Trento con le determinazioni impugnate non conterrebbe l’indicazione della fonte del vincolo paesaggistico, né le ragioni giuridiche della decisione assunta.

6.1 Il motivo è privo di pregio.

6.2 Risulta, invero, per tabulas che l’area ove è stato realizzato il manufatto abusivo oggetto della istanza di condono è sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della legge provinciale 6 settembre 1971, n. 12, e ricade nel perimetro individuato dal Piano Urbanistico Provinciale approvato con legge provinciale 12 settembre 1967, n. 7, come da sottoporre a tutela del paesaggio. La predetta legge provinciale n. 12 del 1971, all’art. 15, stabilisce che gli interventi realizzati su aree sottoposte a vincolo ai sensi della medesima legge devono essere preventivamente autorizzati dagli organi preposti alla tutela del vincolo.

Ne consegue che sia la determinazione del Dirigente del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio della Provincia Autonoma di Trento n. 3391 del 25 settembre 2003, sia quella successiva della Commissione dei dirigenti generali n. 790 del 17 ottobre 2003 del medesimo Ente, sfuggono alla censura proposta, in quanto entrambi i provvedimenti risultano emessi nel rispetto della disciplina provinciale nella specie applicabile ratione temporis , e segnatamente della legge provinciale n. 5 del 1995, puntualmente richiamata nella parte motivazionale dei provvedimenti stessi. Ed invero, l’art. 1 della predetta legge provinciale stabilisce espressamente che la concessione edilizia in sanatoria per interventi su aree vincolate presuppone il parere positivo dell’Amministrazione provinciale preposta alla tutela del vincolo.

Facendo corretta applicazione della menzionata disposizione legislativa, la Provincia Autonoma di Trento, con i due provvedimenti impugnati, si è espressa sulla compatibilità della istanza di condono con il vincolo di tutela del paesaggio insistente sull’area, pervenendo al parere negativo in quanto, per la natura dei lavori eseguiti e l’entità delle alterazioni arrecate, l’opera “ risulta elemento di disordine e degrado ulteriore dei luoghi paesaggisticamente tutelati ”.

7. Con il secondo motivo, i ricorrenti si dolgono della mancata applicazione da parte della Provincia Autonoma di Trento dell’art 10, comma 2, della legge provinciale n. 16 del 1985, secondo cui a fronte di opere edilizie che non pregiudichino in modo grave gli interessi tutelati con il vincolo paesaggistico il rilascio dell’autorizzazione può essere condizionato al pagamento di una sanzione pecuniaria.

7.1 Anche detto motivo è privo di pregio.

7.2 Come correttamente dedotto nella memoria difensiva della Provincia Autonoma di Trento, la legge provinciale n. 16 del 1985 è stata abrogata dalla legge provinciale 18 aprile 1995, n. 5, il cui art. 14, comma 2, recante una disposizione transitoria e di coordinamento tra vecchia e nuova disciplina, stabilisce che “ Qualora alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stata definita la sanatoria di competenza provinciale ai sensi del titolo III della citata legge provinciale 2 settembre 1985, n. 16, per l’ulteriore corso delle domande pendenti si applicano la disciplina, le procedure ed i termini stabiliti dalla presente legge… ”.

Poiché è documentalmente provato che la istanza di sanatoria oggetto di gravame sia stata trasmessa dal Comune di Darè alla Provincia Autonoma di Trento per la valutazione relativa alla compatibilità con il vincolo paesaggistico in data 19 ottobre 2001, ovvero successivamente all’entrata in vigore della legge provinciale n. 5 del 1995, è incontestabile che, ai sensi dell’art. 14, comma 2, della predetta legge provinciale, non potesse trovare nella specie applicazione la già abrogata disposizione dell'art. 10, comma 2, della legge provinciale n. 16 del 1985.

8. Con il terzo ed ultimo motivo, i ricorrenti lamentano una presunta disparità di trattamento della propria istanza rispetto a molteplici istanze di sanatoria analoghe evase con esito positivo prima della entrata in vigore della legge provinciale n. 5 del 1995.

8.1 L’infondatezza della censura discende da quanto già sopra argomentato in ordine alla disciplina transitoria introdotta con l’art. 14, comma 2, della legge provinciale n. 5 del 1995.

Ed invero, in virtù dell’abrogazione dell’art. 10, comma 2, della legge provinciale n. 16 del 1985, il legislatore provinciale ha inteso restringere i margini di apprezzamento in capo all’Ente preposto alla valutazione di compatibilità dell’intervento edilizio con il vincolo paesaggistico, eliminando la possibilità di condizionare il rilascio dell’autorizzazione al pagamento di una sanzione pecuniaria per gli abusi considerati di minore gravità ai fini dell’interesse tutelato dal vincolo.

Tale scelta legislativa, improntata a maggiore rigore rispetto alla previgente legislazione nelle determinazioni aventi ricadute sul bene del paesaggio, ha sostanzialmente espropriato l’Ente preposto alla tutela del vincolo di una significativa sfera di discrezionalità, rendendo sostanzialmente obbligato il diniego di autorizzazione a fronte di interventi edilizi aventi ricadute negative per il paesaggio, rendendo irrilevante la valutazione in ordine alla gravità del pregiudizio per l’interesse tutelato. Con l’evidente corollario che un identico intervento edilizio ammissibile ad autorizzazione paesaggistica condizionata ai sensi dell’art. 10, comma 2, della legge provinciale n. 16 del 1985, non avrebbe potuto più essere assentito sotto la vigenza della più restrittiva legge n. 5 del 1995.

Ma tale effetto, giova ribadirlo, non costituisce un vizio dell’atto amministrativo gravato, bensì la corretta attuazione di una disposizione legislativa applicabile ratione temporis , in virtù di una espressa norma transitoria voluta dal legislatore provinciale.

9. In conclusione, l’infondatezza di tutti i motivi di gravame, impone il rigetto integrale del ricorso straordinario.

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