Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-04-09, n. 202403246

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-04-09, n. 202403246
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202403246
Data del deposito : 9 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/04/2024

N. 03246/2024REG.PROV.COLL.

N. 05610/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5610 del 2023, proposto da
F.lli Simone S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Agenzia delle Dogane, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Fava S.r.l., non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 994/2023


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2024 il Cons. Rosaria Maria Castorina e uditi per le parti gli avvocati M T e l'avvocato dello Stato Amedeo Elefante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

L’appellante, concessionaria per la raccolta delle scommesse sportive on line su eventi ippici e sportivi, giusta concessione ottenuta in esito alle procedure di gara previste dall’art. 38, commi 2 e 4, del d.l. n. 223/2006, operante attraverso una propria rete di punti vendita di gioco dislocati sul territorio pugliese e in prevalenza concentrati nella Provincia di Bari, impugnava il provvedimento con cui l’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito “Agenzia” o “ADM”) l’aveva dichiarata “ decaduta il titolo autorizzatorio n. 2007/S07129/Giochi/UD del 5 luglio 2007 limitatamente al punto di gioco sportivo cod. n. 6964 (sito in Locorotondo, via Alcide De Gasperi, n. 125, gestito dalla Fava s.r.l.) e il relativo diritto ”, per avere “ consentito, in violazione degli specifici impegni assunti con la sottoscrizione della convenzione accessiva, che, all'interno di uno dei suoi punti di gioco, avvenisse la raccolta abusiva delle scommesse, in contrasto con quanto stabilito dalla legge n. 401/89 ”, rilevando che il punto non raccoglieva scommesse per conto della società a far tempo dal 14 luglio 2015 e, quindi per un periodo ben superiore ai 90 giorni previsti dall'art 4, punto 7, della convenzione.

Il T per il Lazio con la sentenza impugnata respingeva il ricorso.

Appellata ritualmente la sentenza, resiste per l’Agenzia delle dogane.

All’udienza del 12 marzo 2023 la causa passava in decisione.

DIRITTO

1.Con il primo motivo l’appellante deduce l’omessa pronuncia e violazione dell’art. 112 c.p.c.;
Violazione e falsa applicazione dell’art. 4, punto 6 lett. d) ed e) della convenzione di concessione;
violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c.;
eccesso di potere per erroneità e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto;
difetto di istruttoria, difetto di motivazione, irragionevolezza e difetto di proporzionalità, sviamento.

Lamenta che il T aveva semplicisticamente ritenuto che la dichiarazione della titolare del punto e la documentazione prodotta a comprova fossero sufficienti a giustificare la decadenza, senza che a tal fine fosse necessaria alcuna valutazione ulteriore, specificamente riferita alla condotta dell’appellante (in punto di vigilanza) ed all’elemento psicologico ad essa sotteso.

La censura non è fondata.

Come già anticipato in fatto, il provvedimento di decadenza oggetto di impugnazione in primo grado si fondava su due motivazioni:

1. la presunta omessa vigilanza da parte dell’appellante sull’attività del gestore del punto scommesse presso il quale era ubicato il diritto n. 6964 (oggetto della decadenza);
in tesi, la concessionaria non si sarebbe avveduta del fatto che il punto, in costanza dell’attività di raccolta del gioco regolare espletata per conto dell’appellante, svolgeva dal 2013 una parallela attività di raccolta irregolare per conto della SKS365 (all’epoca priva di concessione) e avrebbe mancato altresì di notiziarne l’ADM, come previsto dall’art. 4, punto 6 lett. d) ed e) della convenzione;

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