Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-08-08, n. 202307691
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Testo completo
Pubblicato il 08/08/2023
N. 07691/2023REG.PROV.COLL.
N. 03901/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 3901 del 2022, proposto da
Jean-Patrick Perruchon, rappresentato e difeso dall’avvocato M I A, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia;
contro
Regione Autonoma Valle D’Aosta, in persona del presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato P T, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Valle D’Aosta n. 13/2022
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’appello incidentale della Regione Autonoma Valle D’Aosta;
Vista l’ordinanza cautelare della sezione del 30 giugno 2022, n. 3017;
Viste le memorie e tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 luglio 2023 il consigliere Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati M I A e Elisa Puccetti, per delega dell’avvocato P T;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il dottor Jean-Patrick Perruchon impugna nel presente giudizio gli atti della procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno nelle istituzioni scolastiche della Regione Autonoma della Valle d’Aosta, indetta con decreto del presidente della Regione n. 217 del 26 maggio 2020 (come modificato con decreto n. 311 del 28 luglio 2020), e per la quale aveva partecipato per la classe di concorso A21 - geografia.
2. Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Valle D’Aosta il dottor Perruchon impugnava nello specifico: il decreto regionale del 21 luglio 2021, prot. n. 13205, di esclusione del ricorrente dalla procedura, per mancanza del titolo del titolo di studio previsto dall’art. 2, comma 1, lett. c), del citato decreto di indizione; il successivo decreto n. 13621 del 28 luglio 2021, di presa d’atto della mancanza di una graduatoria finale per la classe di concorso in questione; la tabella del contingente a ruolo per l’anno scolastico 2021/2022 nella parte in cui la Regione aveva preannunciato alle organizzazioni sindacali che per il medesimo anno scolastico non sarebbe stato assegnato alcun posto a ruolo e che per la relativa copertura si sarebbe attinto alla I fascia delle graduatorie regionali per le supplenze.
3. Il ricorso era respinto dall’adito Tribunale amministrativo con la sentenza in epigrafe.
4. Questa giudicava infondate tutte le censure dedotte dal ricorrente, intese a sostenere che il titolo di studio da esso posseduto, laurea in storia vecchio ordinamento, costituirebbe titolo idoneo alla classe di concorso A21 - geografia, perché espressamente equiparato a quelli previsti come tali in base al vigente riordino nazionale delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado (DPR 14 febbraio 2016, n. 19 - Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ; come modificato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 9 maggio 2017, n. 259), applicabile alla procedura regionale di reclutamento oggetto di giudizio.
5. Le medesime censure sono riproposte dal ricorrente a mezzo del presente appello, unitamente alla domanda di risarcimento dei danni per lesione dell’affidamento ingeneratosi nel medesimo in ragione degli incarichi di insegnamento in precedenza ricevuti dall’amministrazione regionale per la stessa classe di concorso, sulla base del suo inserimento nella graduatoria regionale per le supplenze.
6. La Regione autonoma Valle d’Aosta si è costituita in resistenza e con appello incidentale ha eccepito il difetto di giurisdizione sulla domanda risarcitoria.
DIRITTO
1. Le censure di legittimità formulate nell’appello ripropongono nel loro complesso la tesi secondo cui il titolo posseduto dal ricorrente sarebbe idoneo alla partecipazione alla procedura concorsuale regionale, contrariamente a quanto supposto dall’amministrazione regionale e dalla sentenza di primo grado, in ragione della sua equiparazione alle lauree abilitanti alla classe di concorso A21 - geografia, secondo il vigente riordino ministeriale, applicabile alla medesima procedura. Nella descritta prospettiva, il fatto che in base a quest’ultimo la laurea in storia conseguita in base al vecchio ordinamento di studi universitari non sia formalmente prevista non osterebbe alla partecipazione del ricorrente alla procedura di reclutamento. A suo favore opererebbe infatti la clausola di equiparazione prevista dall’art. 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 [ Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107 ], applicabile alla procedura regionale in contestazione nel presente giudizio in virtù di rinvio espresso da parte del citato decreto regionale di indizione, n. 217 del 26 maggio 2020. Si sottolinea al riguardo che la disposizione di legge nazionale ora richiamata prevede quanto segue: « 1. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso