Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2015-02-26, n. 201500980

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2015-02-26, n. 201500980
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201500980
Data del deposito : 26 febbraio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05889/2014 REG.RIC.

N. 00980/2015REG.PROV.COLL.

N. 05889/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5889 del 2014, proposto da:
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali, Agenzia del Demanio, tutti rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;



contro

Onlus Associazione Verdi Ambiente e Società - V.A.S., in p.l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Daniele Granara, Federico Tedeschini, con domicilio eletto presso Federico Tedeschini in Roma, largo Messico, 7;



e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Società C.D.P.Investimenti S.G.R.Spa, in p.l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Vinti, Sonia Macchia, con domicilio eletto presso Stefano Vinti in Roma, Via Emilia N, 88;



per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. VENETO - VENEZIA: SEZIONE I n. 00393/2014, resa tra le parti, concernente diniego rinnovo concessione demaniale dell'isola di San GI in Paludo

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Onlus Associazione Verdi Ambiente e Società - V.A.S.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2015 il Cons. Giulio Veltri e uditi per le parti gli avvocati Granara, Vinti e l'avv. dello Stato Di Carlo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con atto prot. 21345 del 3 dicembre 1999, il Ministero delle Finanze concedeva per anni sei alla Onlus associazione Verde Ambiente e Società (V.A.S.) l’isola lagunare di San GI in Paludo, bene appartenente al patrimonio disponibile in forza del decreto di “sclassifica” n. 616/1974, poi ricompreso nel demanio storico artistico in forza del decreto del Ministro per i beni culturali del 25 luglio 1988 n. 4499.

La concessione era successivamente rinnovata per ulteriori anni sei, con atto prot. 11754 del 14 giugno 2006 (scadenza 13 giugno 2012).

Anteriormente alla citata scadenza, la V.A.S., con istanza del 13 marzo 2012, chiedeva ancora rinnovo per ulteriori quindici anni.

L’amministrazione disponeva istruttoria nell’ambito della quale effettuava (dapprima nel luglio 2012 e poi nel maggio 2013, a seguito di sollecito della V.A.S.) anche un sopralluogo, in esito al quale rilevava alcune criticità nella gestione del bene.

Con nota 13580 del 9 agosto 2013, l’Agenzia del Demanio: a) contestava alla V.A.S. gli inadempimenti rilevati a seguito dei sopralluoghi; b) la informava delle numerose manifestazioni di interesse ricevute in relazione alla gestione e valorizzazione dell’isola, nonchè della necessità di esperire procedura di evidenza pubblica; c) la invitava bonariamente al rilascio del compendio; d) le imponeva, infine, il pagamento di una indennità per l’utilizzo sine titulo del compendio.

L’atto era impugnato dalla V.A.S. dinanzi al TAR Veneto, con richiesta di annullamento e condanna al risarcimento del danno. L’amministrazione si costituiva in giudizio ed eccepiva il difetto di giurisdizione; in subordine il difetto di interesse a ricorrere.

Il TAR Veneto accoglieva il ricorso con sentenza in forma semplificata. In primis il TAR affermava, in considerazione della peculiare conformazione dell’isola di S.GI in Paludo (isola minore della laguna nord di Venezia, estesa per circa 12.000 mq., di cui 11896 edificati dallo Stato) che la stessa potesse essere considerata parte del demanio marittimo, ex art. 28 cod. nav., sub specie di pertinenza lagunare, indipendentemente dagli altri vincoli che su di essa insistono a titolo culturale e paesistico. Accertata la demanialità marittima del bene, il TAR ha poi considerato applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio, l’art. 1 del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, così come convertito nella L. 25/2010, che dispone la proroga sino al 31 dicembre 2020 delle concessioni demaniali marittime con finalità turistiche-ricreative in scadenza entro il 31 dicembre 2015, escludendo inadempimenti del concessionario.

Ha proposto appello l’amministrazione. Ha inoltre proposto opposizione di terzo (nelle forme dell’appello) la società C.D.P. Investimenti S.G.R. S.p.a., che nelle more del giudizio ha acquistato l’isola (contratto di compravendita del 28/12/2013), siccome appartenente al patrimonio immobiliare statale oggetto di urgente dismissione, in ossequio alle finalità di contenimento del debito pubblico previste dal DL 120/2013, e nel rispetto della procedure di cui all’art. 11 quinquies del DL 203/2005, giusto decreto n. 92724 del 23/12/2013.

Entrambi gli appellanti sostengono che il giudice avrebbe deciso in mancanza di giurisdizione, ultra petita , ed erroneamente.

La VAS da canto suo, ha eccepito la nullità della notifica dell’atto di appello, con conseguente decadenza

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