Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2016-04-06, n. 201601342
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 01342/2016REG.PROV.COLL.
N. 05371/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5371 del 2007, proposto da:
Villa Letizia S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti V I, M M, F I, con domicilio eletto presso M M in Roma, Via Antonio Chinotto 1;
contro
Comune de L'Aquila, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. P G, con domicilio eletto presso Alfredo Petillo in Roma, Via Guido D'Arezzo N. 18;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. ABRUZZO - L'AQUILA n. 00383/2006, resa tra le parti, concernente accertamento diritto rimborso oneri di urbanizzazione
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2016 il Cons. A M e uditi per le parti gli avvocati Maurizi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso proposto innanzi al Tar dell’Abruzzo – L’Aquila - la Società a responsabilità limitata Villa Letizia chiedeva che fosse accertato il proprio diritto all’esenzione totale del contributo per la concessione edilizia rilasciata dal comune di L’Aquila per la realizzazione della casa di cura “ Villa Letizia”.
L’adito Tribunale amministrativo regionale con sentenza n.383/2006 non riconosceva lo sgravio totale previsto dall’art.9 lettera della legge n.10/77, non sussistendo a suo avviso le condizioni previste per la totale esenzione;accoglieva però la domanda subordinata di esenzione parziale, relativamente alla quota di contributo commisurata al costo di costruzione.
Il primo giudice stabiliva quindi la spettanza del rimborso delle somme versate per il costo di costruzione, con la maggiorazione degli interessi legali, senza però riconoscere la chiesta rivalutazione monetaria e disponeva altresì la compensazione delle spese del giudizio.
La predetta Società ha impugnato in parte qua il predetto decisum, deducendo con l’appello all’esame la erroneità delle statuizioni rese in ordine al mancato riconoscimento della rivalutazione monetaria nonchè degli interessi moratori e contestava altresì la “ indebita” mancata condanna in suo favore alle spese della controversia di primo grado.
Quanto alla prima , fondamentale domanda , quella di veder computata la rivalutazione monetaria, parte appellante trattarsi di un debito di valuta per il quale spetta l’emolumento accessorio della rivalutazione al fine di assicurare pienamente all’imprenditore la dovuta reintegrazione della perdita del valore monetario della somma a suo tempo versata
Inoltre parte appellante rivendica il diritto a vedersi corrispondere sulla somma da restituirsi gli interessi moratori con decorrenza dalla data dell’istanza di rimborso.
Si è costituito in giudizio il Comune di L’Aquila che ha contestato la fondatezza del gravame di cui ha chiesto la reiezione.
Tanto premesso in punto fatto, l’appello all’esame va respinto rivelandosi prive di fondamento le domande di riconoscimento dei diritti di carattere patrimoniale ivi formulate.
Parte appellante chiede che sia riconosciuto il proprio diritto a vedersi calcolata sulle somme ad essa spettanti a titolo di esenzione dal costo di contributo la rivalutazione monetaria , ma ad avviso del Collegio siffatto emolumento accessorio non è dovuto.
Invero, il pagamento di somme non dovute effettuato dalla parte appellante a suo tempo rientra pienamente nell’ipotesi normativa di indebito oggettivo di cui all’art.2033 codice civile che prevede unicamente la corresponsione degli interessi legali sulla somma indebitamente versata.
Questo Consesso ha peraltro avuto modo di qualificare come indebito oggettivo proprio il caso delle somme versate indebitamente a titolo di contributo concessorio ( vedi Cons. Stato Sez. V 5/6/1997 n. 591) e la Sezione ritiene di condividere siffatto assunto. D’altra parte il pagamento è stato ricevuto dal Comune in buona fede ove si consideri che esso è stato corrisposto in relazione all’originaria destinazione dell’immobile come “ albergo e ristorante”, solo successivamente poi adibito a casa di cura privata .
Neppure può essere accolta la richiesta di corresponsione di interessi moratori ex art. 5 della legge n.29/1961 pure avanzata dalla predetta Società.
A prescindere dal fatto che sussistono non pochi dubbi sull’ammissibilità di tale richiesta , trattandosi di una nuova domanda formulata solo in sede di giudizio di appello in cui vige la regola del divieto dei “ nova” , la pretesa si rivela nel merito infondata, atteso che il contributo di concessione costituisce un corrispettivo patrimoniale che non rientra tout court nelle entrate tributarie dell’ente locale , ponendosi al di fuori del campo applicativo della normativa recata dalla legge n.29/1961.
Parte appellante contesta infine la statuizione con cui il primo giudice ha compensato le spese del giudizio anziché disporre la rifusione delle stesse in suo favore.
Anche tale domanda va respinta perché priva di fondamento.
Costituisce ius receptum il principio per cui nel giudizio amministrativo la statuizione in ordine alle spese di causa è il risultato del potere- dovere del giudice sindacabile in appello solo nei casi di decisione manifestamente irrazionale ( Cons. Stato Sez. V 26/8/2010 n. 5961;idem 25/11/2013 n.5587).
Non è questo il caso che qui ricorre, laddove il Tar ha ritenuto di compensare le spese del giudizio in ragione della parziale reciproca soccombenza delle parti e sussistendo al riguardo eque ragioni per una compensazione delle competenze in parola, sì che nella specie è possibile evincere anche le ragioni che giustificano l’assunta decisione ( cfr Cons. Stato Sez. V 15/10/2015 n. 4769).
Conclusivamente l’appello proposto in parte qua avverso l’impugnata sentenza del Tar de l’Aquila n. 383/2006 si rivela infondato e va pertanto respinto.
Le questioni sin qui tratte esauriscono la vicenda contenziosa all’esame, secondo la regola di corrispondenza tra il chiesto e pronunciata, di guisa che ogni altra doglianza deve ritenersi assorbita e comunque non rilevante ai fini della definizione della controversia.
Tenuto conto della peculiarità della vicenda all’esame sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado del giudizio.