Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-07-03, n. 202306466

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-07-03, n. 202306466
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202306466
Data del deposito : 3 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/07/2023

N. 06466/2023REG.PROV.COLL.

N. 01166/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1166 del 2023, proposto da
G A, rappresentata e difesa dall'avvocato R T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via degli Artisti n.20;

contro

Comune di Lucca non costituito in giudizio;

per la revocazione

della sentenza breve del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. VI n. 08779/2022;


Visti il ricorso per revocazione e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 giugno 2023 il Cons. Carmelina Addesso e vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione dell’appellante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente chiede la revocazione della sentenza della sesta sezione di questo Consiglio di Stato n. 9779 del 14 ottobre 2022 che ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dai signori Lelio Gianni e G A avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (sezione III) n. 515 del 2016, relativa al provvedimento di demolizione e di riduzione in pristino di un manufatto ligneo sito nel Comune di Lucca.

1.1 La sentenza impugnata ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello “ atteso che, in violazione di quanto disposto dall’art. 94, comma 1, del c.p.a., non risulta depositata in atti copia della sentenza resa a definizione del giudizio di primo grado (bensì altra sentenza attinente a tutt’altro giudizio) ”.

2. L’odierna ricorrente, dopo aver richiamato i fatti di causa e i motivi di appello, lamenta che la sentenza sarebbe affetta da un duplice errore di fatto poiché, in primo luogo, non ha considerato che nel sistema PAT tutti gli atti del fascicolo di primo grado, ivi comprese le sentenze, sono accessibili mediante la piattaforma online della giustizia amministrativa, per cui nel fascicolo telematico è già presente la sentenza impugnata, e, in secondo luogo, avrebbe dovuto decidere l’appello sulla base degli atti, tenuto conto che, come ribadito dalla Corte di Cassazione, l’omesso deposito della sentenza di primo grado non determina la sanzione dell’improcedibilità/inammissibilità dell’appello allorché il giudice disponga di elementi sufficienti per decidere.

3. Il Comune di Lucca non si è costituito in giudizio.

4. All’udienza del 13 giugno 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Il ricorso per revocazione è inammissibile.

5.1 Secondo l’univoca giurisprudenza amministrativa (cfr., tra le più recenti, Cons. Stato sez. VI n. 4714 del 10 maggio 2023 e sez. II 9 maggio 2023 n. 4706), l’errore di fatto revocatorio rilevante ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c. deve soddisfare i seguenti requisiti:

i ) derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo così esistente un fatto documentale escluso, ovvero inesistente un fatto documentale provato;

ii ) attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato, tenuto conto che se vi è valutazione di un contrasto tra le parti, non può esservi una svista percettiva, ma piuttosto la formulazione di un giudizio volto a risolvere il suddetto contrasto, “ che si sottrae al rimedio revocatorio, così che restano escluse dall'ambito della revocazione l'erroneità della valutazione dei fatti storici o della loro rilevanza ai fini della decisione ” (Cassazione civile, Sez. VI - 1, 5 febbraio 2020, n. 2726);

iii ) essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l’erronea presupposizione e la pronuncia stessa (cfr., ex multis , Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 agosto 2022, n. 7294).

5.2 Nel caso di specie il ricorrente non contesta il mancato assolvimento da parte sua dell’onere, imposto dall’art. 94 c.p.a., di deposito di copia della sentenza impugnata, ma sostiene l’irrilevanza di siffatto inadempimento poiché una copia della sentenza era comunque contenuta nel fascicolo telematico, circostanza di cui il giudice non si sarebbe avveduto.

5.3 L’infondatezza del motivo si desume dalla semplice lettura della motivazione della sentenza, ove si osserva che “ la mancata produzione in grado di appello di copia della sentenza impugnata, già prima dell’entrata in vigore del codice del processo amministrativo, costituiva motivo di inammissibilità del gravame (….) ritiene il Collegio che vada data continuità all’indirizzo giurisprudenziale appena richiamato, con riguardo ai giudizi ‒ come quello oggi in discussione ‒ incardinati prima dell’avvio del processo amministrativo telematico ”.

5.4 Il giudice d’appello, quindi, lungi dall’incorrere in una svista o in un errore materiale, ha espressamente statuito sul profilo in questione, sia richiamando la costante giurisprudenza in tema di inammissibilità dell’appello per omesso deposito della sentenza impugnata sia osservando che il giudizio era stato incardinato prima dell’avvio del processo amministrativo telematico. Il Collegio ha, conseguentemente, concluso che: “ il predetto onere di deposito non risulta validamente assolto da parte della parte appellante, né nel termine prescritto per il deposito del ricorso in appello (in data 22 novembre 2016), né successivamente, prima del passaggio della causa in decisione ”.

5.5 Giova rilevare, peraltro, che l’inammissibilità del ricorso in appello per mancato deposito di copia della sentenza impugnata è stato ribadito di recente da questo Consiglio di Stato anche con riferimento ai giudizi instaurati successivamente all’avvio del processo amministrativo telematico, poiché l’art. 94 c.p.a. è una previsione di ordine pubblico processuale la cui violazione determina l’inammissibilità del gravame (Cons. Stato sez. V, 7 febbraio 2023 n. 1300;
sez. IV 26 aprile 2022 n. 3174).

5.6 Per tali ragioni, la tesi dell’appellante, secondo cui il Collegio non si sarebbe avveduto della circostanza che la sentenza di primo grado, sebbene non depositata, era comunque presente nel fascicolo telematico, si risolve in un (asserito) errore di diritto nell’interpretazione dell’art. 94 c.p.a. per non avere il giudice d’appello ritenuto che l’onere di deposito potesse essere validamente surrogato dalla reperibilità on line dell’atto in questione.

5.7 Del pari si risolve in un asserito errore di diritto anche la tesi difensiva che esclude l’improcedibilità/inammissibilità dell’impugnazione quale conseguenza dell’omissione, atteso che, come sopra osservato, la giurisprudenza amministrativa è costante nell’affermare che la previsione dell’art. 94 c.p.a. è espressione di un ordine pubblico processuale la cui violazione determina l’inammissibilità del gravame.

6. Per le ragioni sopra indicate il ricorso per revocazione deve essere dichiarato inammissibile.

7. Non vi è luogo a provvedere sulle spese per la mancata costituzione in giudizio del Comune di Lucca.

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