Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-07-03, n. 202306466

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-07-03, n. 202306466
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202306466
Data del deposito : 3 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/07/2023

N. 06466/2023REG.PROV.COLL.

N. 01166/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1166 del 2023, proposto da
PI VA, rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Tagliaferri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via degli Artisti n.20;



contro

Comune di Lucca non costituito in giudizio;



per la revocazione

della sentenza breve del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. VI n. 08779/2022;

Visti il ricorso per revocazione e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 giugno 2023 il Cons. Carmelina Addesso e vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione dell’appellante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente chiede la revocazione della sentenza della sesta sezione di questo Consiglio di Stato n. 9779 del 14 ottobre 2022 che ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dai signori IO AN e PI VA avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (sezione III) n. 515 del 2016, relativa al provvedimento di demolizione e di riduzione in pristino di un manufatto ligneo sito nel Comune di Lucca.

1.1 La sentenza impugnata ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello “ atteso che, in violazione di quanto disposto dall’art. 94, comma 1, del c.p.a., non risulta depositata in atti copia della sentenza resa a definizione del giudizio di primo grado (bensì altra sentenza attinente a tutt’altro giudizio) ”.

2. L’odierna ricorrente, dopo aver richiamato i fatti di causa e i motivi di appello, lamenta che la sentenza sarebbe affetta da un duplice errore di fatto poiché, in primo luogo, non ha considerato che nel sistema PAT tutti gli atti del fascicolo di primo grado, ivi comprese le sentenze, sono accessibili mediante la piattaforma online della giustizia amministrativa, per cui nel fascicolo telematico è già presente la sentenza impugnata, e, in secondo luogo, avrebbe dovuto decidere l’appello sulla base degli atti, tenuto conto che, come ribadito dalla Corte di Cassazione, l’omesso deposito della sentenza di primo grado non determina la

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