Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2010-02-10, n. 201000657
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N. 00657/2010 REG.DEC.
N. 10118/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 10118 del 2005, proposto da:
G C, rappresentata e difesa dagli avv.ti M C e E R, con domicilio eletto presso avv. M C in Roma, via Pierluigi Da Palestrina, n.63;
contro
-Comune di Asti, in persona del sindaco p. t., rappresentato e difeso dagli avv. M M e S D R, con domicilio eletto presso avv. M M in Roma, via della Mercede, n.52;
-Ubertone Annelisa, Voglino Laura, Lovisolo Ornella, Passarino Denise, Vavalle Rita, Demuru Maria Antonietta, Torchio Antonella, Rizzolo Oscar, Bielli Secondina Vittoria, Baglione Elisabetta Barbara Maria, Beccuti Maurizio, Zolla Paola, Amico Giuseppe, Aletto Tatiana Simona, Ferraris Claudia, Origlia Lucia e Toso Antonella, rappresentati e difesi dagli avv.ti Biagio Bertolone e Aldo Mirate, con domicilio eletto presso avv. Biagio Bertolone in Roma, via Flaminia, n.109;
per la riforma
della sentenza del TAR PIEMONTE - TORINO :Sezione II n. 02201/2004, resa tra le parti, concernente MANCATA AMMISSIONE ALLE FASI SUCCESSIVE SELEZIONE PROGRESSIONE VERTICALE INTERNA PER LA COPERTURA DI 16 POSTI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 novembre 2009 il Cons. Aniello Cerreto e uditi per le parti gli avvocati Gianluca Contaldi, per delega dell'Avv. M C, e Menghini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;:
FATTO e DIRITTO
1.Con la sentenza indicata in epigrafe, il TAR Piemonte, dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia, ha respinto nel merito il ricorso proposto da G C avverso la determinazione n. 1132 in data 20 giugno 2003 del Dirigente del Settore Risorse Umane e Sistemi Informativi del Comune di Asti, con la quale la ricorrente non è stata ammessa alla successiva fase del percorso di sviluppo della selezione per progressione verticale interna per la copertura di n. 16 posti di funzionario amministrativo contabile;nonché avverso gli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del procedimento.
2.Avverso detta sentenza ha proposto appello la sig.ra Gerbi, deducendo quanto segue:
-con determinazione dirigenziale n. 965 del 9 maggio 2002 è stato indicato il percorso selettivo della procedura, ma poi dopo la presentazione delle domande di partecipazione (entro il 31 maggio 2002) tale percorso è stato modificato con determinazione dirigenziale n. 1291 del 20 giugno 2002 (come comunicato con la lettera di convocazione del 28 aprile 2003), con conseguente violazione dell’art. 35 D. L.vo n.165/2001 non essendo consentito modificare le regole del concorso nel corso della procedura e comunque senza fornire la necessaria adeguata pubblicità;
-la selezione si è svolta sulla base in parte della prima ed in parte della seconda determinazione dirigenziale con illegittima commistione delle regole, mentre il Comune avrebbe dovuto annullare in autotutela l’intera procedura e adottare un nuovo bando, censura sulla quale peraltro il TAR non si è pronunciato ;
-contrariamente a quanto ritenuto dal TAR, la modifica delle regole della selezione non ha avuto un ruolo marginale, atteso che il corso di formazione è stato articolato in due moduli mentre inizialmente era stato previsto un modulo unico;
-le operazioni svolte dalla Società incaricata di gestire la selezione (Ernst &Young) sono illegittime in quanto al termine del primo modulo del corso di formazione non è stato attribuito alcun punteggio ai candidati e non sono state in alcun modo motivate le valutazioni effettuate;
-non vi è stata neppure un’univoca predeterminazione dei criteri di valutazione, né tale predeterminazione può ritenersi esclusa per le preselezioni, come quella in esame;
-è mancata comunque qualsiasi verbalizzazione delle operazioni effettuate da parte della società Ernst &Young, essendo stati compilati solo dei brogliacci redatti a mano, privi di sottoscrizione e di indicazione dei periodi di tempo di svolgimento;
-vi è solo una relazione finale del tutto inidonea ed un giudizio privo di data e di sottoscrizione sull’attuale appellante, che peraltro è stata esclusa dalla selezione senza essere valutata con riferimento a tutti i parametri previsti ed in particolare per quello di “sintesi” ;
-la documentazione sulle operazioni effettuate da parte da parte della società Ernst &Young è stata trasmessa solo dopo la proposizione del ricorso, mentre doveva essere presa in considerazione dall’amministrazione comunale in occasione dell’adozione del provvedimento di esclusione;
-con determinazione dirigenziale n. 98 del 22 gennaio 2003, il Comune ha ammesso alcuni partecipanti alla selezione ad un corso gestito dalla società Praxi in riferimento ad argomenti che sono stati trattati anche nel primo modulo della selezione, per cui vi è stato un vantaggio per gli ammessi al corso, di cui una grossa percentuale è risultata idonea per il secondo modulo della selezione, con evidente disparità di trattamento.
3.Si è costituito in giudizio il comune di Asti, che ha fatto presente che la graduatoria finale del concorso era stata approvata con determinazione dirigenziale n.405 del 24 febbraio 2004 e l’inquadramento in ruolo dei primi sedici in graduatoria era avvenuto con determinazione dirigenziale n. 429 del 27 febbraio 2004. Ha quindi rilevato quanto segue:
-la determinazione dirigenziale n. 1291/2002 ha mantenuto immutati sia i requisiti di partecipazione al concorso sia la seconda fase della preselezione, avendo solo precisato rispetto alla determinazione n. 965/2002 i contenuti ed i criteri del test di logica della preselezione e previsto che nel primo modulo del corso di formazione (riguardante la comunicazione, gli atteggiamenti interpersonali e stili di leadership) sarebbero stati individuati i 25 concorrenti che avrebbero partecipato al secondo modulo del corso e quindi vi sarebbe stata la selezione finale con una prova scritta ed una prova orale sulle materie del corso, con un voto complessivo in tali prove che aggiunto al punteggio dei titoli dava luogo al punteggio finale, sulla cui base veniva formulata la graduatoria per l’assegnazione dei sedici posti previsti;
-la preselezione è stata impostata, condotta e conclusa dalla società di consulenza Ernst &Young nel rispetto del principio di pubblicità ed imparzialità, con parametri di valutazione uniformi e trasparenti al fine di accertare le attitudini e le capacità dei concorrenti per l’espletamento del ruolo di funzionario amministrativo;
- sono stati puntualmente prestabiliti i criteri di valutazione ed è stato reso percepibile l’iter logico seguito nell’attribuzione del punteggio mediante elementi che concorrono a chiarire la valenza del punteggio espresso con l’indicazione numerica;
-gli appunti di lavoro ed il profilo sulla ricorrente costituiscono il percorso realizzato dai due psicologi incaricati che si è concluso con la scheda sintetica dell’interessata, senza necessità di ulteriori verbalizzazioni;
-contrariamente a quanto sostenuto nell’appello, sono stati valutati tutti i parametri previsti per ciascun concorrente mediante detta scheda sintetica;
-non vi è stata disparità di trattamento fra i concorrenti per il fatto che alcuni di essi sono stati ammessi a partecipare ad un corso formativo che era riservato ai responsabili delle unità operative comunali, già da tempo programmato.
4.Si sono costituiti in giudizio anche i sigg. Ubertone Annelisa, Voglino Laura, Lovisolo Ornella, Passarino Denise, Vavalle Rita, Demuru Maria Antonietta, Torchio Antonella, Rizzolo Oscar, Bielli Secondina Vittoria, Baglione Elisabetta Barbara Maria, Beccuti Maurizio, Zolla Paola, Amico Giuseppe, Aletto Tatiana Simona, Ferraris Claudia, Origlia Lucia e Toso Antonella, che avendo superato la prova selettiva hanno chiesto il rigetto dell’appello, avanzando considerazioni analoghe a quelle proposte dall’Amministrazione comunale.
5.L’appellante, con memoria conclusiva, ha ulteriormente illustrato le doglianze proposte.
All’udienza del 17 novembre 2009, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
6.L’appello è infondato.
6.1. Le doglianze prospettate dall’appellante richiedono la ricostruzione della vicenda.
Con determinazione dirigenziale n. 965 del 9 maggio 2002, è statao stabilita la disciplina della selezione per progressione verticale interna per la copertura di 16 posti per passaggio dalla categoria C alla categoria D- posizione economica D1 (funzionario amministrativo contabile).
Il percorso selettivo di cui al bando, era così strutturato:
a) possesso dei prerequisiti per la partecipazione alla preselezione;
b) procedura preselettiva strutturata in due fasi:
1^ fase- test di logica, che consentiva l’accesso alla fase successiva a coloro che avevano conseguito i migliori 48 punteggi;
2^ fase – assessment center (autopresentazione, questionario di autopresentazione, prova di gruppo strutturata, colloqui individuali, nonché, successivamente, verifica delle competenze nelle seguenti aree: intellettuale, relazionale, gestionale, emozionale;con l’individuazione di 25 persone che partecipavano al corso di formazione;
c) corso di formazione selettivo in unico modulo;
d) selezione finale (prova scritta e prova orale) all'esito della quale veniva formata la graduatoria tenendo conto dei voti conseguiti nella prova scritta, nella prova orale e nei titoli .
La preselezione e la relativa valutazione per accedere al corso venivano affidate in gestione alla società di consulenza Ernst &Young, le cui risultanze venivano poi approvate con specifico provvedimento del Dirigente del Servizio organizzazione sviluppo risorse umane.
In data 20 giugno 2002, con determinazione dirigenziale n. 1291, è stato integrato il percorso selettivo con riferimento ai punti da 1 a 5 , così strutturandolo:
1) possesso dei prerequisiti per la partecipazione alla fase successiva;
2) procedura preselettiva in un'unica fase (test di logica), con individuazione di almeno 50 candidati che poi partecipavano al corso di formazione selettivo;
3) corso di formazione selettivo articolato in due moduli, di cui il primo incentrato su argomenti riguardanti la comunicazione, gli atteggiamenti interpersonali e stili di leadership, con specifiche esercitazioni di gruppo. Venivano quindi individuati 25 candidati che partecipavano al secondo modulo;
4) selezione finale (prova scritta e prova orale) da parte di apposita commissione, formazione della graduatoria definitiva.
Tale integrazione del percorso selettivo è stata portata a conoscenza degli interessati con la lettera di convocazione del 28 aprile 2003, con indicazione delle date di svolgimento del primo modulo del corso di formazione selettivo per i giorni 3, 4 e 5 giugno 2003.
Al termine del primo modulo, con determinazione dirigenziale n. 1132 del 20 giugno 2003 (provvedimento impugnato in primo grado), che prende atto delle schede di sintesi e dell’elenco degli ammessi e non ammessi predisposti dalla Società di consulenza, sono stati ammessi al secondo modulo 25 concorrenti, tra cui non è stata compresa la ricorrente.
6.2. Da quanto esposto discende che:
- l’articolazonel’articolazione della selezione in una fase preselettiva, in cui vengono valutati prevalentemente gli aspetti attitudinali e della personalità dei concorrenti, ed in una fase selettiva vera e propria articolata in una prova scritta ed una orale, rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione e non è stata contestata dai ricorrenti con l’impugnativa degli atti che bandivano la selezione;
- attesa la natura della fase preselettiva, in cui la valutazione della personalità dei candidati è affidata ad esperti delle scienze psicologiche, ed operata attraverso il contatto diretto tra il valutatore ed il singolo candidato, non è configurabile la pura e semplice trasposizione a detta fase delle regole del concorso, essendo la valutazione affidata alla discrezionalità tecnica del valutatore, il cui giudizio costituisce valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo della irrazionalità o della incongruità manifesta;
-l’integrazione del percorso preselettivo è stata portata a conoscenza degli interessati con la lettera di convocazione del 28 aprile 2002, che è anteriore di oltre un mese rispetto alla data di svolgimento del primo modulo della preselezione (5-7 giugno 2003) e quindi in tempo sufficiente per adeguare la loro preparazione, per cui non vi è stata alcuna violazione del principio di pubblicità di cui all’art 35 D. L.vo 30 marzo 2001, n. 165;
-essendo intervenuta l’integrazione del percorso preselettivo, la relativa disciplina non poteva che essere contenuta per la maggior parte nella determinazione n. 965/2002 ed in minima parte nella determinazione n.1324/2002 per gli aspetti che erano stati appunto modificati;
-la modifica intervenuta con la determinazione n. 1324/2002 ha carattere marginale, in quanto se è vero che il corso preselettivo è stato articolato in due moduli mentre prima consisteva in un modulo unico, sostanzialmente i contenuti sono rimasti invariati essendo stata effettuata solo una diversa articolazione dell’intero percorso preselettivo;
-secondo la disciplina di concorso, dovevano essere individuati i 25 migliori candidati partecipanti al secondo modulo (aspetto non contestato) , per cui non vi era la necessità di esprimere per ciascun candidato il punteggio riportato essendo sufficiente l’elenco degli ammessi e di quello dei non ammessi, venendo in rilievo i singoli punteggi solo per la valutazione dei titoli, della prova scritta e della prova orale;
- i criteri di valutazione del percorso preselettivo erano predeterminati (argomenti riguardanti la comunicazione, gli atteggiamenti interpersonali e stili di leadership, con specifiche esercitazioni di gruppo), essendo quelli propri della scienze psicologiche e comportamentali secondo i giudizi della società di consulenza Ernst &Young , cui la disciplina di concorso (non contestata sul punto) affidava la gestione del percorso preselettivo;
-neppure sussiste il difetto di motivazione lamentato, atteso che nel percorso preselettivo di
" formazione e valutazione" i due psicologi di Ernst &Young, hanno raccolto appunti scritti di lavoro, in base ai quali hanno redatto i profili delle capacità possedute da tutti i partecipanti alla selezione;da questi profili è stata poi elaborata una serie di schede che rappresentano in maniera sintetica i livelli manifestati relativamente alle singole capacità oggetto di analisi, con giudizio riferito al livello di capacità ed espresso in termini di "non adeguato", "insufficiente", "sufficiente", "buono", ed "eccellente", con un giudizio di sintesi (idoneo/non idoneo) sulla capacità attuale a ricoprire da parte di ciascun candidato la posizione a concorso;al termine, e come ultimo momento di questo "percorso”, gli psicologi hanno comunicato a tutti i partecipanti alla selezione, in colloqui separati, i termini e gli esiti della valutazione;
-le schede di sintesi sono state redatte e siglate da uno dei due psicologi incaricati, con il giudizio finale di idoneo/non idoneo, e recepite dalla determinazione dirigenziale n. 1132 del 20.6.2003, per cui vi è stata anche un’adeguata verbalizzazione, tenuto conto del particolare percorso preselettivo che doveva essere effettuato dalla Società di consulenza, che non si presta peraltro all’applicazione rigida delle regole concorsuali, che invece riprendono pieno vigore in occasione dello svolgimento della prova scritta e della prova orale;
-dette schede di sintesi sono adeguatamente complete ed in esse si fa riferimento anche al parametro sintesi/giudizio, ove l’interessata è stata valutata “insufficiente”.
6.3.Priva di pregio è poi la doglianza secondo cui la documentazione sulle operazioni effettuate da parte da parte della società Ernst &Young sarebbe stata trasmessa all’Amministrazione solo dopo la proposizione del ricorso, per cui non sarebbe stata e presa in considerazione dal Dirigente responsabile in occasione dell’adozione del provvedimento di esclusione dal concorso.
Nella determinazione n. 1132/2003 non viene richiamata l’intera documentazione del percorso preselettivo ma unicamente le schede di sintesi dei partecipanti e l’elenco degli ammessi e dei non ammessi alla prosecuzione della procedura, il cui avvenuto esame da parte del Dirigente competente non risulta specificamente contestato, in disparte la considerazione che l’asserito invio con ritardo della relativa documentazione non prova che il Dirigente non ne abbia preso visione al momento dell’adozione del provvedimento impugnato.
6.4. Inammissibile per genericità è infine la doglianza di disparità di trattamento della ricorrente rispetto alcuni partecipanti ammessi ad un corso formativo gestito dalla società Praxi in riferimento ad argomenti che sarebbero comuni anche al percorso preselettivo, non potendosi stabilire la rilevanza in concreto dell’avvenuta partecipazione a tale corso anche in considerazione che era riservato ai responsabili delle unità operative comunali ed era già da tempo programmato, come precisato dal’Amministrazione comunale.
7.Per quanto considerato, l’appello deve essere respinto.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del presente grado di giudizio, in considerazione della particolarità della vicenda.