Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-03-09, n. 202302518

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-03-09, n. 202302518
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202302518
Data del deposito : 9 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/03/2023

N. 02518/2023REG.PROV.COLL.

N. 08283/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 8283 del 2019, proposto dal Comune di Atrani, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato F P, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia;

contro

E C, rappresentato e difeso dall’avvocato M F, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sezione staccata di Salerno (sezione seconda) n. 1063/2019


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di E C;

Viste le memorie e tutti gli atti della causa;

Relatore all’udienza straordinaria art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm. del giorno 28 febbraio 2023 il consigliere F F, sulle istanze di passaggio in decisione delle parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sezione staccata di Salerno, integrato da motivi aggiunti, il signor E C, che in data 4 giugno 2009 aveva presentato al Comune di Atrani una dichiarazione di inizio attività di somministrazione con intrattenimento e svago presso l’immobile nella sua disponibilità, sito in piazzale Marinella 1, sotto l’insegna “Masaniello”, e che in precedenza era stato richiesto dall’amministrazione comunale di integrare la pratica, senza esito, impugnava dapprima il provvedimento sindacale con cui era diffidato dall’intraprendere l’attività (prot. n. 1472 del 6 luglio 2009), e quindi l’ordine di cessazione della stessa (n. 21 del 28 dicembre 2009).

2. Con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, erano accolti i motivi aggiunti contro l’ordine di chiusura dell’esercizio.

3. Premesso che quest’ultimo atto era stato adottato « ai sensi degli artt. 17 ter comma 3 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (cd. T.U.L.P.S.) e 10, comma 3, della legge del 25/08/1991, n. 287, sul presupposto dell’inesistenza di una valida autorizzazione all’esercizio dell’attività in questione », la sentenza ne ha ravvisato la « natura tipicamente gestionale – e non anche di indirizzo politico », rientrante pertanto nella competenza dirigenziale, ai sensi dell’art. 107 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Contro la sentenza di primo grado il Comune di Atrani ha proposto il presente appello, al quale resiste l’originario ricorrente, e in cui si sostiene che nel caso di specie il principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo da un lato e gestionali dall’altro, sancito in quest’ultima disposizione, sarebbe derogato da altre disposizioni di carattere speciali applicabili in ragione delle funzioni amministrative esercitate e della consistenza demografica dell’amministrazione comunale.

DIRITTO

1. L’appello censura la sentenza per non avere considerato che l’ordinanza comunale ex adverso impugnata con i motivi aggiunti è stata adottata dal sindaco, sulla base del verbale della polizia municipale in data 30 novembre 2009, nella seguente duplice qualità: « sia quale ufficiale di governo, sia quale capo della locale Polizia », ai sensi delle disposizioni normative richiamate dalla medesima sentenza. In ragione dei descritti presupposti si sostiene che nella presente fattispecie la generale competenza dirigenziale sarebbe derogata da quella riservata al sindaco: sia quale ufficiale di governo, ai sensi degli artt. 50, comma 3, e 54, comma 4, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
che in qualità di vertice dell’amministrazione comunale cui fa capo la polizia municipale, ai sensi dell’art. 2 della legge quadro sull’ordinamento di quest’ultima, 7 marzo 1986, n. 65. L’appello sottolinea al riguardo che, per un verso, le ora richiamate disposizioni di ordinamento degli enti locali sulle funzioni del sindaco quale ufficiale di governo sono espressamente fatte salve dal sopra citato art. 107, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
e per altro verso che la legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale è tuttora in vigore nella sua versione originaria, anche dopo l’introduzione del principio di separazione delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo da quelle gestionali.

2. Sotto un distinto profilo, la competenza sindacale sarebbe nel caso di specie ricavabile dall’art. 53, comma 23, della legge finanziaria per il 2001 (legge 23 dicembre 2000, n. 388), che per ragioni di contenimento della spesa facoltizza gli « enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti » - quale il Comune di Atrani - a devolvere « ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale », sulla base di apposite « disposizioni regolamentari organizzative ».

3. Con specifico riguardo alle funzioni del sindaco quale ufficiale di governo, si aggiunge che per effetto di successivi interventi normativi queste sono state ampliate (in particolare, in relazione all’epoca di adozione del provvedimento impugnato, con il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica ;
convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125), nel senso di consentire al sindaco di emettere ordinanze in materia di ordine e sicurezza pubblica. Nella descritta prospettiva si sottolinea che nel caso di specie il potere sindacale è stato esercitato a fronte dell’accertamento svolto dalla polizia municipale relativamente all’esistenza di un’attività commerciale svolta in assenza delle necessarie licenze.

4. Le censure così sintetizzate sono infondate.

5. In primo luogo, l’ordinanza sindacale non fa riferimento alcuno ai più volte citati artt. 50, comma 3, e 54, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, né tanto meno a situazioni di turbativa dell’ordine e sicurezza pubblica. Come controdedotto dall’originario ricorrente, per le ragioni ora esposte essa non può pertanto essere ricondotta alle attribuzioni del sindaco quale ufficiale di governo ai sensi delle medesime disposizioni.

6. Attraverso il richiamo agli artt. 10, comma 3, della legge 25 agosto 1991, n. 287 ( Aggiornamento della normativa sull’insediamento e sull’attività dei pubblici esercizi ), e 17- ter , comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, risulta invece che il provvedimento impugnato è stato adottato in ragione dell’esercizio di un’« attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza l’autorizzazione ». Sotto il profilo ora evidenziato ne va dunque confermata la natura gestionale, già ritenuta dalla sentenza di primo grado, quale atto di esercizio del potere di controllo sul regolare esercizio delle attività commerciali di somministrazione, e di repressione di quelle abusivamente svolte.

7. Non sono inoltre configurabili gli ulteriori presupposti prospettati dall’appello per derogare alla generale competenza dirigenziale discendente della natura giuridica ora esposta, ai sensi dell’art. 107 del testo unico delle leggi di ordinamento degli enti locali. Infatti, secondo il principio di legalità cui sono informati i poteri amministrativi, l’art. 2 della legge quadro sull’ordinamento della polizia locale, a mente del quale il sindaco « adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti », richiede una specifica base normativa, ulteriore a quella espressa dalla disposizione ora in esame in modo generalizzato, la cui funzione consiste unicamente nel definire sul piano ordinamentale il ruolo e le funzioni di polizia locale del vertice dell’amministrazione comunale. La possibilità consentita dalla legge finanziaria per il 2001 di devolvere ai componenti dell’organo esecutivo il potere di adottare atti di gestione amministrativa presuppone invece modifiche « regolamentari organizzative » che nel caso di specie nemmeno si deduce essere state adottate.

8. L’appello deve pertanto essere respinto, per cui va confermata la sentenza di primo grado. Le spese di causa seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

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