Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2011-12-27, n. 201106860

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2011-12-27, n. 201106860
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201106860
Data del deposito : 27 dicembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 08664/2004 REG.RIC.

N. 06860/2011REG.PROV.COLL.

N. 08664/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello nr. 8664 del 2004, proposto dai signori M L B, F F, F F e M F, rappresentati e difesi dagli avv.ti E V C, G V C ed E V C, con domicilio eletto presso l’avv. Patrizia Rapone in Roma, via S. Caterina da Siena, 46,

contro

il COMUNE DI FIESOLE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. F F, con domicilio eletto presso l’avv. Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18,

per l’annullamento e la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana nr. 1557/04, depositata il 24 maggio 2004, notificata il 10 giugno 2004, avente a oggetto il ricorso nr. 2786/01 proposto dai signori Fabrizia Fantechi, Maria Luisa Burberi, Fabrizio Fantechi e Marzia Fantechi avverso la deliberazione del Consiglio Comunale di Fiesole nr. 41 del 12 aprile 1999, con la quale è stato approvato il Piano Strutturale, e le deliberazioni del Consiglio Comunale di Fiesole nr. 115 dell’11 novembre 2000 e nr. 43 del 30 luglio 2001, di adozione e approvazione del Regolamento Urbanistico, nonché gli elaborati di cui alle citate deliberazioni nella parte relativa al terreno di proprietà dei ricorrenti sito in località Montebeni, nonché ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente ancorché incognito ai ricorrenti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione appellata;

Viste le memorie prodotte dall’Amministrazione in date 15 marzo e 5 settembre 2011 a sostegno delle proprie difese;

Vista la nota depositata in data 5 aprile 2011, con la quale gli appellanti dichiarano di non aver più interesse al ricorso;

Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c) , 38 e 85, comma 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, all’udienza pubblica del giorno 29 novembre 2011, il Consigliere R G;

Udita l’avv. Maria Teresa Barbantini, su delega dell’avv. Falorni, per l’Amministrazione;


Rilevato che alla dichiarazione di rinuncia della parte appellante, non essendo assistita dalle formalità di rito, va attribuito il significato di una dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse (cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. VI, 23 aprile 2009, nr. 2501;
id., 17 dicembre 2008, nr. 6257;Cons. Stato, sez. V, 18 settembre 2008, nr. 4453), con la conseguente adozione delle relative determinazioni;

Rilevato che, in considerazione del carattere risalente e delle peculiarità del presente giudizio, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di causa;

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