Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2025-03-03, n. 202501788

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Rigetto
Sentenza
3 marzo 2025
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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2025-03-03, n. 202501788
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202501788
Data del deposito : 3 marzo 2025
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/03/2025

N. 01788/2025REG.PROV.COLL.

N. 05623/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5623 del 2024, proposto da
Le Palme S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Leonida Carnevale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia



contro

Comune di Fiumicino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Conte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 8857/2024, resa tra le parti

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Fiumicino;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2025 il Cons. Marco Morgantini e uditi per le parti gli avvocati Leonida Carnevale e Elena Conte;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con la sentenza appellata è stato respinto il ricorso proposto per l’annullamento dell'ordinanza n. 7 del 29 gennaio 2024, con la quale il Dirigente dell'Area Edilizia e T.P.L. della Città di Fiumicino, ordinava al “Sig. CC RI Amministratore Unico de “Le Palme srl”, (Ristorante “Il Timone”) di provvedere a propria cura e spese, alla demolizione e rimozione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi previo preventivo dissequestro delle opere se sottoposte a sequestro giudiziario.

La motivazione della sentenza appellata fa riferimento alle seguenti circostanze:

- è assodato che il fabbricato ricade in area plurivincolata [come desumibile dai seguenti riferimenti testuali contenuti nell’impianto motivazione della gravata ordinanza: d. lgs. n. 42/2004, art. 142 (ex legge 431/’35), lett. a); P.T.P.R. Tav. A zona “paesaggi insediamenti urbani”; ENAC carta ostacoli, sup. conica 126 a 146 m; Regione Lazio (PAI) fascia C art. 7 e 26 delle N.T.A.];

- l’area su cui insiste l’immobile appartiene al demanio marittimo, con destinazione ad uso abitativo, e tale circostanza non è stata specificamente contestata dalla ricorrente (del resto, l’ordinanza, come si evince dalle relative premesse, è frutto di un “sopralluogo congiunto in data 1° febbraio 2023, effettuato dal Comando di Polizia Locale, dai tecnici dell’Area Edilizia e Tpl, personale dell’Area Sviluppo Economico e Personale dell’ufficio Demanio e patrimonio”);

- l’ordinanza gravata ha contestato il carattere abusivo delle opere realizzate sull’immobile (sia all’interno che nell’area esterna) in quanto prive dei titoli autorizzativi all’uopo necessari, intimandone conseguentemente la demolizione;

- trattasi, dunque, di un provvedimento adottato nell’esercizio dei poteri di vigilanza e repressione delle violazioni in materia urbanistico/edilizia di cui al d.P.R. n. 380/2001 e L.R. n. 15/2008 (entrambi citati nell’atto);

- con il ricorso la parte ricorrente non contesta che le opere descritte nella gravata ordinanza necessitino di titoli abilitativi, ma si limita a denunciare pretesi vizi di eccesso di potere per difetto di istruttoria, derivante, in primis, dalla circostanza che le medesime opere (o meglio, quelle realizzate nell’area esterna di pertinenza del fabbricato) erano state oggetto di un provvedimento precedentemente adottato dallo stesso Comune (cfr. ordinanza n. 18/2023, in atti), con cui ne era stata ingiunta la rimozione (avendo l’amministrazione contestato l’abusività dell’occupazione di suolo pubblico), e tale ordinanza è stata annullata dal T.A.R. del Lazio con sent. n. 4476/2024 pubblicata in data 5 marzo 2024, in quanto inficiata da difetto di istruttoria;

- ciò assodato, il nuovo provvedimento (di cui la difesa comunale ha messo in luce la natura vincolata, quale atto dovuto privo di discrezionalità) attiene ad aspetti diversi rispetto a quelli addotti a fondamento della pregressa ordinanza di rimozione dell’OSP, essendo il primo incentrato, come detto, su profili prettamente edilizio-urbanistici;

- ne deriva che è

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