Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-05-03, n. 202304476

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-05-03, n. 202304476
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202304476
Data del deposito : 3 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/05/2023

N. 04476/2023REG.PROV.COLL.

N. 09113/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9113 del 2021, proposto dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;



contro

Esso Italiana S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Palieri, Giuseppe Maria Cipolla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Maria Cipolla in Roma, via G. Mazzini n.



per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 252/2021, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Esso Italiana S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 marzo 2023 il Cons. Raffaello Sestini e uditi per le parti l'avvocato dello Stato Anna Collabolletta per l'amministrazione appellante e Giuseppe Maria Cipolla per la società appellata;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1 - L’Agenzia delle Dogane impugna la sentenza del TAR per la Liguria, Sezione I n. 252 del 2021, con la quale è stato ritenuto fondato ed assorbente il quarto motivo del ricorso proposto dalla società Esso Italiana S.r.l. avverso il provvedimento prot. 17578 del 15 dicembre 2020, che aveva disposto la sospensione della licenza per l’esercizio del deposito fiscale di prodotti energetici sito in Vado Ligure (SV) in ragione della carenza dei requisiti di cui all’art. 23, c. 4, del D.lgs. n. 504 del 1995. Esso Italiana S.r.l., ricorrente vittoriosa in primo grado costituitasi nel giudizio d’appello, difende

l’esattezza della sentenza appellata richiamando la recente sentenza del Consiglio di Stato n. 6290/2021e ripropone i motivi assorbiti in primo grado ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a. Entrambe le parti argomentano le rispettive difese mediante lo scambio di proprie memorie.

2 – In particolare, la vicenda controversa prendeva avvio quando l’amministrazione appellante, con l’impugnato provvedimento n. 17578/RU del 15 dicembre 2020, sospendeva per un anno la licenza della società appellata ex artt. 23 e 63 del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 di approvazione del Testo Unico Accise, per l’esercizio di un deposito di prodotti energetici in regime di deposito fiscale (ovvero di un impianto in cui sono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti prodotti sottoposti ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall'Amministrazione finanziaria) sito in Vado Ligure (SV) e considerato “sotto soglia” attesa la sua limitata capacità di stoccaggio pari a 254 metri cubi. per la insussistenza dei requisiti indicati dall’art. 23, comma 4 TUA. Il predetto provvedimento veniva pertanto impugnato davanti al TAR che lo annullava con la sentenza appellata.

3 – Il TAR con la predetta sentenza valorizzava, ritenendola assorbente, la dedotta violazione ed errata applicazione di legge con riferimento al tenore letterale dell’art 536 della legge n. 232 del 2016, secondo il quale l’efficacia delle nuove regole –ritenute dall’Amministrazione non rispettate- per i depositi fiscali sotto soglia era stata differita al terzo anno successivo al 1° gennaio 2017, vale a dire al 1° gennaio 2020, allo scopo di accordare alle imprese un congruo periodo di tempo per riorganizzare la propria attività in modo da soddisfare i parametri introdotti. Pertanto, così come evidenziato dalla ricorrente di primo grado, il requisito del quantitativo del 30% delle forniture in esenzione da accisa o ad accisa agevolata (e/o dei trasferimenti in sospensione verso Stati dell’Unione europea e delle esportazioni extra UE) avrebbe dovuto essere rispettato solo a decorrere dal biennio 2020 – 2021.

4 - L’Agenzia appellante contesta l’affermazione della sentenza secondo cui l’interpretazione data dall’Amministrazione alla vigente normativa sarebbe errata sia perché renderebbe inutile il c. 536 (criterio logico) sia perché sarebbe incoerente con la voluntas legis tratta dal complesso delle disposizioni di settore (criterio sistematico). Al riguardo, premessa la ratio di contrasto all’evasione delle nuove disposizioni, l’Agenzia osserva che la novella è stata inserita nella legge di bilancio 2016, ed è quindi entrata in vigore a far data dal 1 gennaio 2017, conseguendone che, in mancanza della norma transitoria posta dal c. 536, già a decorrere dalla data del 1° gennaio 2017 i depositi oggetto di novella avrebbero potuto essere autorizzati solo secondo il nuovo regime, ferme restando le previsioni dell’art. 23, c.12, concernenti la possibilità per gli operatori preesistenti di adeguarsi nel termine di un anno. Peraltro, a maggior tutela dei contribuenti il legislatore mediante la norma transitoria di cui al comma 536 ha deciso di postergare l’entrata in vigore al 2020, di modo che i controlli sulle estrazioni dei prodotti nel triennio precedente riguardassero soltanto il periodo successivo all’entrata in vigore della legge n. 232/2016.

4.1 - La circolare 14/D del 2017, al punto VI, avrebbe quindi del tutto correttamente previsto che, in sede di prima applicazione, i parametri di riferimento fossero quelli relativi al precedente triennio 2017 -2019, con possibilità (introdotta con circolare del 2020), se più favorevole ai contribuenti, di considerare solo il biennio 2018 – 1019. Pertanto, prosegue l’appellante, gli operatori avevano a disposizione tutto l’anno 2017 per adeguarsi alla nuova disciplina al fine di rispondere a controlli che sarebbero intervenuti a far data dal 2020.

4.2 – La predetta interpretazione sarebbe stata altresì avvalorata dalla circostanza che la portata

innovativa dell’art. 23 TUA era in realtà molto limitata, essendosi limitata a normare le indicazioni di dettaglio fornite dalla Circolare dell’Agenzia delle Dogane n. 14/D del 2006 circa i criteri applicativi del previgente art. 23 riferiti alla necessità che il deposito di piccole dimensioni fosse reso necessario da dimostrate “effettive necessità operative” delle società richiedenti.

4.3 – Al riguardo l’Agenzia richiama il parere n. 1583 del 27/05/2019 reso dalla Sezione Prima del

Consiglio di Stato in funzione consultiva nell’ambito di un ricorso gerarchico, secondo il quale “il requisito della soglia minima di estrazione non può avere un carattere di solo presupposto ai fini del rilascio della licenza, ma deve giustificare lo svolgimento nel tempo di un’attività in regime di sospensione fiscale, considerato anche che la stessa impresa può continuare a operare in regime di imposta assolta”. Tale requisito proseguiva il parere, era valido ed efficace anche se introdotto da una circolare, in quanto “l'art 23 del testo unico vigente al momento dell’emanazione del provvedimento prevedeva comunque che la gestione in regime di deposito fiscale poteva essere autorizzata per i depositi di prodotti petroliferi di capacità pari o inferiori a 3000 metri cubi (oli minerali) e a 50 metri cubi (GPL)... ‘...quando risponde ad effettive necessità operative e di approvvigionamento dell'impianto ...’ A tale generica previsione

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