Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2025-03-03, n. 202500160
Ordinanza cautelare
27 giugno 2020
Sentenza
9 dicembre 2019
Parere interlocutorio
30 dicembre 2020
Parere sospensivo
14 aprile 2020
Decreto collegiale
19 dicembre 2022
Accoglimento
Sentenza
5 agosto 2022
Parere definitivo
3 marzo 2025
Decreto decisorio
16 dicembre 2011
Rigetto
Sentenza
30 giugno 2020
Decreto presidenziale
27 giugno 2012
Rigetto
Sentenza
7 gennaio 2020
Sentenza
29 marzo 2013
Ordinanza cautelare
6 settembre 2018
Ordinanza presidenziale
27 settembre 2012
Decreto decisorio
16 dicembre 2011
Decreto presidenziale
27 giugno 2012
Ordinanza presidenziale
27 settembre 2012
Sentenza
29 marzo 2013
Ordinanza cautelare
6 settembre 2018
Sentenza
9 dicembre 2019
Rigetto
Sentenza
7 gennaio 2020
Parere sospensivo
14 aprile 2020
Ordinanza cautelare
27 giugno 2020
Rigetto
Sentenza
30 giugno 2020
Parere interlocutorio
30 dicembre 2020
Accoglimento
Sentenza
5 agosto 2022
Decreto collegiale
19 dicembre 2022
Parere definitivo
3 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
Numero 00160/2025 e data 03/03/2025 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 22 gennaio 2025
OGGETTO:
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da -OMISSIS- contro il -OMISSIS- per l’annullamento della delibera del consiglio comunale n. -OMISSIS- del 26 marzo 2019, con cui è stato approvato il piano triennale dei lavori pubblici 2019 - 2021.
LA SEZIONE
Visto il ricorso straordinario notificato il 19 luglio 2019 e depositato il 27 gennaio 2020;
Vista la relazione di cui alla nota n. 1046 del 23 gennaio 2020 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto limitatamente all’istanza cautelare;
Visto il parere interlocutorio n.-OMISSIS- del 14 aprile 2020;
Vista la relazione di cui alla nota prot. n.-OMISSIS- del 15 ottobre 2020 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Visto il parere interlocutorio n. -OMISSIS- del 30 dicembre 2020;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Sandro Menichelli.
Premesso in fatto e considerato in diritto quanto segue.
1. Dalla documentazione presente nel fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, emerge che:
a) tra il signor -OMISSIS- e il -OMISSIS- si è instaurata da tempo un contenzioso circa l’utilizzazione, asseritamente abusiva secondo la tesi del ricorrente, di impianti privati di acque reflue da parte del predetto comune medesimo a causa della inadeguatezza della rete fognaria, con conseguenti allagamenti di alcune aree.
2. Il Tribunale di Tivoli, adito dal predetto (e da altri interessati) con un’azione di danno temuto, ha accolto il ricorso con provvedimento cautelare n. 1022 del 15 aprile 2016, ordinando al Comune di effettuare i lavori per evitare il pericolo alla proprietà del ricorrente derivante dalla situazione idrogeologica e dal regime delle acque meteoriche e reflue esistenti nella zona adiacente.
Con successiva ordinanza in data 23 gennaio 2019 il Giudice del Tribunale di Tivoli ha dichiarato estinta la procedura concernente le modalità di esecuzione degli obblighi derivanti dal precedente provvedimento cautelare, precisando che: a) le attività di progettazione delle opere da realizzare e la successiva attuazione erano di esclusiva competenza del -OMISSIS-; b) era demandato all’Ufficiale Giudiziario, autorizzato a valersi del c.t.u. già nominato e degli eventuali tecnici e imprese da quest’ultimo scelti, l’incarico di analizzare le ipotesi progettuali proposte e di verificarne la congruenza e l’idoneità rispetto all’ordine impartito con il provvedimento cautelare; c) il c.t.u. assumeva le funzioni di direttore dei lavori onde assicurare che le previsioni progettuali proposte fossero regolarmente eseguite nell’osservanza delle disposizioni contenute nel provvedimento cautelare da attuare, oltre che nel rispetto della buona pratica e delle normative tecniche, amministrative e di sicurezza vigenti; ove fossero insorte difficoltà, era l’Ufficiale Giudiziario a dover interloquire direttamente con il Giudice attraverso un procedimento deformalizzato che non necessitava delle rigorosa