Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2025-03-03, n. 202500160

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2025-03-03, n. 202500160
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202500160
Data del deposito : 3 marzo 2025
Fonte ufficiale :

Testo completo

<a data-decision-id="745d2834-0630-5736-b25b-b57c44e0cf4e" href="/decisions/itcsz90ex7ztw95imw">N. 00075/2020</a> AFFARE

Numero 00160/2025 e data 03/03/2025 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 22 gennaio 2025


NUMERO AFFARE 00075/2020

OGGETTO:

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da -OMISSIS- contro il -OMISSIS- per l’annullamento della delibera del consiglio comunale n. -OMISSIS- del 26 marzo 2019, con cui è stato approvato il piano triennale dei lavori pubblici 2019 - 2021.

LA SEZIONE

Visto il ricorso straordinario notificato il 19 luglio 2019 e depositato il 27 gennaio 2020;

Vista la relazione di cui alla nota n. 1046 del 23 gennaio 2020 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto limitatamente all’istanza cautelare;

Visto il parere interlocutorio n.-OMISSIS- del 14 aprile 2020;

Vista la relazione di cui alla nota prot. n.-OMISSIS- del 15 ottobre 2020 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Visto il parere interlocutorio n. -OMISSIS- del 30 dicembre 2020;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Sandro Menichelli.

Premesso in fatto e considerato in diritto quanto segue.

1. Dalla documentazione presente nel fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, emerge che:

a) tra il signor -OMISSIS- e il -OMISSIS- si è instaurata da tempo un contenzioso circa l’utilizzazione, asseritamente abusiva secondo la tesi del ricorrente, di impianti privati di acque reflue da parte del predetto comune medesimo a causa della inadeguatezza della rete fognaria, con conseguenti allagamenti di alcune aree.

2. Il Tribunale di Tivoli, adito dal predetto (e da altri interessati) con un’azione di danno temuto, ha accolto il ricorso con provvedimento cautelare n. 1022 del 15 aprile 2016, ordinando al Comune di effettuare i lavori per evitare il pericolo alla proprietà del ricorrente derivante dalla situazione idrogeologica e dal regime delle acque meteoriche e reflue esistenti nella zona adiacente.

Con successiva ordinanza in data 23 gennaio 2019 il Giudice del Tribunale di Tivoli ha dichiarato estinta la procedura concernente le modalità di esecuzione degli obblighi derivanti dal precedente provvedimento cautelare, precisando che: a) le attività di progettazione delle opere da realizzare e la successiva attuazione erano di esclusiva competenza del -OMISSIS-; b) era demandato all’Ufficiale Giudiziario, autorizzato a valersi del c.t.u. già nominato e degli eventuali tecnici e imprese da quest’ultimo scelti, l’incarico di analizzare le ipotesi progettuali proposte e di verificarne la congruenza e l’idoneità rispetto all’ordine impartito con il provvedimento cautelare; c) il c.t.u. assumeva le funzioni di direttore dei lavori onde assicurare che le previsioni progettuali proposte fossero regolarmente eseguite nell’osservanza delle disposizioni contenute nel provvedimento cautelare da attuare, oltre che nel rispetto della buona pratica e delle normative tecniche, amministrative e di sicurezza vigenti; ove fossero insorte difficoltà, era l’Ufficiale Giudiziario a dover interloquire direttamente con il Giudice attraverso un procedimento deformalizzato che non necessitava delle rigorosa

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