Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2025-02-28, n. 202501746
Rigetto
Sentenza
28 febbraio 2025
Sentenza
5 maggio 2022
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Sentenza
28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 28/02/2025
N. 01746/2025REG.PROV.COLL.
N. 08881/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8881 del 2022, proposto da SE CR, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Massimiliano Ghio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Civitanova Marche, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Diego Cuccù, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) n. 00274/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Civitanova Marche;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 novembre 2024 il Cons. Rosario Carrano e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con il ricorso di primo grado, a seguito della riassunzione del processo per la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario (Trib. Macerata, 14 febbraio 2020, n. 150), il sig. CR ha proposto una domanda di condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale nei confronti del Comune di Civitanova Marche.
A sostegno della propria pretesa, ha dedotto che: - in data 7 aprile 1998, ha sottoscritto con la società Coedi s.p.a. un contratto preliminare di compravendita di un immobile sito nel Comune di Civitanova Marche, in zona P.E.E.P., S. Maria Apparente, lotto n. 7, compreso in un’area edificabile già oggetto di convenzione per la cessione di aree in diritto di superficie stipulata dalla suddetta società e dal Comune in data 7 dicembre 1994; - dopo aver versato alcuni acconti, avrebbe appreso che il prezzo dell’immobile (235 milioni di lire, pari ad € 121.367,37) sarebbe stato di molto superiore rispetto a quello calcolato secondo le modalità di cui agli artt. 9 e 10 della convenzione; - pur avendo sollecitato l’intervento del Comune per gli opportuni controlli, la Coedi s.p.a., dopo l’instaurazione del procedimento arbitrale conclusosi con la risoluzione del preliminare, avrebbe alienato a terzi l’immobile oggetto del preliminare; - nonostante l’annullamento del lodo arbitrale da parte della Corte d’Appello, il ricorrente non avrebbe potuto recuperare gli acconti versati, stante il sopravvenuto fallimento della Coedi s.p.a. e il rigetto della relativa istanza di insinuazione nel passivo fallimentare, trattandosi di credito non privilegiato; - pertanto, se il Comune, negli anni 2006-2007, avesse chiesto ex art. 16 della convenzione, la risoluzione della stessa o avesse esercitato i poteri di ispezione e controllo, egli avrebbe mantenuto la disponibilità dell’appartamento.
Ciò posto, ha dedotto i seguenti motivi di ricorso: 1) violazione del legittimo affidamento; 2) violazione dell’art. 27, co. 1, d.P.R. n. 380/2001 in tema di vigilanza sull’attività edilizia; 3) violazione dell’art. 9 e dell’art. 16 della convenzione del 7 dicembre 2004 tra il Comune e la Coedi s.p.a. (ai sensi delle leggi n. 865 del 1971 e n. 457 del 1978) per le aree P.E.E.P.
2. – Con la sentenza impugnata il T.a.r. ha rigettato la domanda nel merito, prescindendo dall’esame delle eccezioni di inammissibilità e di prescrizione sollevate dalla parte resistente.
In particolare, il primo giudice ha escluso la sussistenza dei presupposti per la risarcibilità del danno da ritardo, avuto riguardo: a) all’inesistenza di una asserita inerzia del Comune, il quale ha riscontrato le istanze del ricorrente del 2006 e del 2009 e si è attivato nella rideterminazione del prezzo della cessione dopo aver ricevuto la relativa documentazione necessaria (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata); b) alla mancanza di un obbligo di provvedere nel senso della risoluzione della convenzione; c) alla mancanza di prova in ordine al nesso di causalità tra il danno asseritamente subito e la condotta del Comune, avendo il ricorrente coinvolto per la prima volta l’amministrazione dopo ben 11 anni dalla sottoscrizione del preliminare e solo dopo la risoluzione di quest’ultimo pronunciata con il lodo arbitrale; d) alla mancanza di prova del quantum della richiesta risarcitoria; e) alla mancanza di prova in ordine all’elemento soggettivo in capo al Comune; f) alla inerzia del danneggiato rilevante ai sensi dell’art. 1227 c.c.
Infine, ha escluso la sussistenza di un legittimo affidamento in capo al ricorrente, oltre a ritenere infondate le censure di violazione dell’art. 27, co. 1, d.P.R. n. 380/2001 in tema di vigilanza sull’attività edilizia, non venendo in rilievo violazioni edilizie.
3. – Con atto di appello, il