Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-09-05, n. 202407441
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Pubblicato il 05/09/2024
N. 07441/2024REG.PROV.COLL.
N. 05853/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5853 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati S C, S D C, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A. Placidi Srl in Roma, via Barnaba Tortolini 30;
contro
Regione Emilia Romagna, in persona del Presidente
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati F S, C M, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Manzi in Roma, via Alberico II n.33;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Emilia Romagna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2024 il Cons. Riccardo Carpino e uditi per le parti gli avvocati delle parti come da verbale;
FATTO e DIRITTO
1. La questione controversa riguarda la cancellazione del Sig. -OMISSIS- dall'elenco nazionale dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica, istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e formato sulla base dei dati inseriti dalle Regioni o dalle Province autonome.
In particolare la questione verte sullo svolgimento di una “valutazione previsionale di clima acustico” sul progetto di demolizione del Poliambulatorio Silvio Alvisi, di Imola (proponente ASL di Imola in data 13 febbraio 2020) nell’ambito di un incarico professionale conferito all’appellante in qualità di tecnico acustico;in data 10 settembre 2020, ARPAE trasmetteva alla Regione Emilia Romagna (e all’ordine dei Geologi di Bologna) una comunicazione ai sensi del d.lgs. 17 febbraio 2017, n. 42, basata sulla disamina delle relazioni previsionali di clima acustico redatte dal ricorrente, che concludeva “… si ritiene che il sig. -OMISSIS-, in qualità di tecnico competente in Acustica (…) incaricato di redigere una valutazione previsionale di clima acustico nell’ambito del procedimento istruttorio di approvazione da parte del Comune di Imola del PUA denominato “AR 14 Silvio Alvisi” abbia presentato documentazione non veritiera dichiarando di aver eseguito rilievi fonometrici che in realtà non sono stati effettuati e modificando in modo artificioso, in fase di post elaborazione, i risultati di precedenti rilievi.”
Al riguardo l’appellante ha dichiarato, in sede di controdeduzioni, che non erano in realtà state condotte ulteriori rilevazioni fonometriche (durante il periodo di chiusura conseguente all’epidemia di Covid 19) rispetto a quelle del gennaio 2020, e la nuova valutazione previsionale era da ritenersi un costrutto ipotetico, con ipotizzata valutazione sull’inserimento di barriere;il tecnico si era avveduto che era stata inviata per errore una bozza e non il documento ufficiale, poi effettivamente inviato nell’ambito del procedimento di conferenza dei servizi sincrona, in data 21 dicembre 2020, acquisito al protocollo del Comune di Imola n. 38776 e successivamente trasmesso ad ARPAE.
Con nota del 26 gennaio 2022 la Regione ha rigettato le controdeduzioni rassegnate ed ha preannunciato l’adozione del provvedimento conclusivo sfavorevole;con successivo provvedimento del 5 agosto 2022 la Regione ha disposto la cancellazione dell’appellante dall’elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica.
Avverso il provvedimento di cancellazione, l’odierno appellante ha proposto ricorso al Tar per l’Emilia Romagna che lo ha rigettato ritenendo che, la verifica del possesso dei requisiti tecnici ex allegato 1 par. 3 d.lgs. 42/2017 è un compito demandato espressamente alla Regione che non esaurisce l’ampia potestà – riconosciuta a quest’ultima – di rimozione del professionista dall’elenco, comprendente anche l’espulsione quale misura di carattere disciplinare.
2. Avverso la richiamata decisione propone ora appello per i seguenti motivi:
I error in judicando con riferimento al primo motivo vizio: violazione di legge con riferimento all’art. 22 d.lgs. n. 42/2017, e allegato 1;incompetenza;eccesso di potere per errato presupposto di diritto, difetto di istruttoria, sviamento di potere, carenza di potere;violazione del principio di legalità di cui all’art. 25 della costituzione.
II Error in judicando con riferimento al II motivo vizio indicato in ricorso: violazione di legge con riferimento all’art. 22 d.lgs. n. 42/2017, e allegato 1 sotto altro profilo. Violazione di legge con riferimento all’art. 3 della legge n. 241 del 1990, eccesso di potere per difetto di motivazione, irragionevolezza e sproporzionalità, sviamento e carenza di potere, sotto altro profilo
III Error in judicando e in procedendo , per violazione del principio del giusto processo e contraddittorio, violazione e falsa applicazione dell’articolo 64 del codice del processo amministrativo.
IV Error in procedendo per omessa pronuncia sul II motivo vizio, violazione di legge con riferimento all’art. 22 d.lgs. n. 42/2017, e allegato 1 sotto altro profilo. Violazione di legge con riferimento all’art. 3 della legge n. 241 del 1990, eccesso di potere per difetto di motivazione, irragionevolezza e sproporzionalità, sviamento e carenza di potere, sotto altro profilo.
2.1 In particolare con il primo motivo, l’appellante rileva che l’esistenza di un potere di natura “disciplinare” in capo alla Regione, sia frutto di un chiaro ed inconfutabile travisamento dei presupposti di diritto che governano il potere di cancellazione dall’Elenco;la cancellazione nello specifico è stata disposta per motivi diversi ed ulteriori rispetto a quelli prescritti dal legislatore per l’accesso all’Elenco mentre potrà essere disposta in conseguenza solo della perdita dei requisiti previsti per l’accesso, con esclusione di ogni altra valutazione. Rileva altresì che diversamente opinando, si incorrerebbe in una chiara violazione del principio di legalità, in forza del quale le conseguenze sanzionatorie devono essere codificate;in ogni caso per le condotte che violano le norme deontologiche e di disciplina, sussiste la competenza dell’Ordine e/o Collegio di appartenenza, che nello specifico è quello dei geologi che è stato interessato dalla Regione appellata.
2.2 Con il secondo motivo rileva di avere trasmesso un documento predisposto con la cd. “funzione caloffset” per errore, anziché il nuovo studio previsionale di clima ed impatto acustico;peraltro una volta che veniva elaborato il nuovo studio riguardante la valutazione previsionale di clima ed impatto acustico, questo veniva approvato dalle autorità competenti, confermando sostanzialmente la bontà dell’operato dell’appellante. Rileva inoltre che a fronte del decreto di archiviazione in sede penale del procedimento a suo carico per il reato ex art. 483 c.p. rubricato “Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico “alla Regione non residuerebbe alcun potere valutativo.
2.3 Con il terzo motivo l’appellante rileva che la sentenza fa riferimento alle dichiarazioni rese nell’incontro del 21 agosto 2020 – non smentite – nel corso del quale l’appellante ha ribadito agli operatori ARPAE l’esecuzione personale delle rilevazioni sonore di cui si discorre (asseritamente effettuate nel mese di maggio 2020 presso i punti P1, P2, P3 e P4); ma osserva l’appellante detto incontro non sarebbe provato ex art 64 c.p.a.
2.4 Con il quarto motivo rileva l’appellante che la misura della cancellazione sarebbe sproporzionata mancando una graduazione nella risposta sanzionatoria, il che comproverebbe come la cancellazione sia connessa alla (sola) perdita dei requisiti di abilitazione.
3. Iniziando l’esame dal primo motivo di appello, va ritenuto che lo stesso è fondato.
La questione va valutata sotto diversi profili: quello della competenza regionale in materia e quelli relativi alle fattispecie.
3.1 Al riguardo occorre premettere che l’elenco dei tecnici acustici è nazionale ed i compiti della Regione sono limitati alla verifica del possesso dei requisiti da parte dei soggetti aspiranti necessari per l’iscrizione al medesimo, nonché al riscontro della conformità dei corsi abilitanti alla professione di tecnico competente in acustica ( cfr. all.1, sub 3, d.lgs.42/2017).
In particolare i requisiti richiesti dall’art 22 d.lgs. 42/2017 sono individuati in almeno uno dei seguenti:
a) master universitario;
b) avere superato l'esame finale di un corso in acustica;
c) avere ottenuto almeno 12 crediti universitari in materie di acustica;
d) aver conseguito il titolo di dottore di ricerca, con una tesi di dottorato in acustica ambientale.
L’istituzione dell’elenco nazionale inoltre trova fondamento nell’art. 21 d.lgs. 42/2017 che è normativa adottata in attuazione della delega di cui all’articolo 19, comma 2, lettera f), della legge 30 ottobre 2014, n. 161 relativa all’adeguamento della disciplina dell'attività e della formazione della figura professionale di tecnico competente in materia di acustica.
Preliminarmente al fine della lettura della disciplina di delega va rilevato che non è prevista alcuna competenza disciplinare della Regione in quanto si tratta di materia che inerisce l’ordinamento delle professioni che, come tale, rientra nella competenza legislativa statale concorrente e che, pertanto, richiede l’individuazione di principi e criteri statali in relazione alla competenza sanzionatoria.
Né una competenza sanzionatoria è richiamata dal d.lgs. 42/2007.
Al riguardo basti richiamare la recente giurisprudenza costituzionale in materia ( ex multis Corte Cost. Sentenza n.6/2022) sulla scorta della quale la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve esercitarsi esclusivamente in riferimento ad aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale, giacché deve rispettare il principio per cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata allo Stato, per il suo carattere necessariamente unitario (precedenti: S. 328/2009 - mass. 34178;S. 300/2007 - mass. 31601 e 31602;S. 153/2006 - mass. 30337 ) .
Sotto questo profilo quindi non è ipotizzabile una competenza regionale per aspetti che non ineriscono la specificità territoriale che possa costituire titolo per l’esercizio della competenza in materia.
In ogni caso ove si optasse per una competenza disciplinare della Regione, aderendo alla lettura dell’appellato, il d.lgs.42/2017 avrebbe disciplinato la materia eccedendo dalla delega della legge 161/2014 che nulla aveva disposto in materia disciplinare;ne consegue l’esigenza di una lettura della disciplina in esame costituzionalmente orientata per i tecnici acustici.
Va ancora rilevato che non è condivisibile la tesi dell’appellata Regione che fa ricadere la competenza sanzionatoria nella tutela dell’ambiente atteso che anche quella è materia di competenza legislativa statale ex art 117 lett. s) Cost. e che l’ambito di intervento della disciplina nel caso in questione inerisce piuttosto l’esercizio dell’attività professionale da parte dei tecnici acustici.
3.2 Quanto poi al caso specifico va richiamato il fatto che è stato avviato un procedimento penale per il reato di cui all’art. 483 c.p. “Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico”.
Dette indagini, come chiarito in fatto, si sono concluse con un decreto di archiviazione del GIP, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, perché il fatto non costituisce reato;dalla richiesta del PM al GIP emerge una negligenza dell’azione del tecnico appellante, non rilevando nella fattispecie comunque l’art 654 c.p.p., che riguarda l’efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo delle sentenze penali irrevocabili di condanna o di assoluzione.
In ogni caso va tenuto conto che anche la decisione del giudice penale fa riferimento ad una mera negligenza e disattenzione da parte di un professionista che non aveva l’intenzione di modificare artificiosamente i dati relativi alla rumorosità e, non appena compreso l’errore, ha provveduto ad una nuova rilevazione.
Nel caso in esame manca una graduazione nella risposta sanzionatoria atteso che, trattandosi di sanzione, in ossequio al principio di legalità devono essere previste le tipologie come anche i criteri per la sua irrogazione.
Diversamente opinando, il potere della Regione di cancellazione, sebbene da esercitarsi in contraddittorio (all.1, sub 4, comma 1, d.lgs. 42/2017), sarebbe generale ed al contempo indeterminato;nello specifico comunque la sanzione appare sproporzionata essendo conseguente ad una mera negligenza così come definito dal giudice penale con il richiamato decreto di archiviazione.
Quindi deve ritenersi che il potere della Regione di disporre la cancellazione vada esercitato nella sola ipotesi di perdita dei requisiti di iscrizione e dei titoli autocertificati, ossia nelle ipotesi per le quali, ex allegato 1, sub 4, comma 6, d.lgs. 42/2017, sussiste comunque l’obbligo di comunicazione degli iscritti non essendo possibile ipotizzare un potere generale sanzionatorio per i motivi sopra evidenziati; come anche la Regione potrà procedere alla cancellazione nelle ipotesi di mancata osservanza degli obblighi di aggiornamento professionale, secondo quanto dispone l’allegato 1, sub 4, comma 4, d.lgs. 42/2017, in linea peraltro con le generali funzioni in materia di formazione svolte dalle Regioni.
Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
In considerazione di quanto sin qui espresso l’appello è da accogliere.
Tenuto conto della novità delle questioni prospettate sussistono idonei motivi per la compensazione delle spese.