Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-06-23, n. 202205177

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-06-23, n. 202205177
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202205177
Data del deposito : 23 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/06/2022

N. 05177/2022REG.PROV.COLL.

N. 08977/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8977 del 2018, proposto dal signor R I, rappresentato e difeso dall’avvocato U V, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Alfredo Catalani, n. 31;



contro

il Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



nei confronti

i signori G C, P C, V O e A R, non costituiti in giudizio;



per la riforma

della sentenza del T.a.r. per il Lazio, Sez. Prima bis, n. 2687/2018, pubblicata il 13 marzo 2018, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 giugno 2022 il consigliere Giancarlo Carmelo Pezzuto e udito per la parte appellante l’avvocato U V;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. Il signor R I, in atto brigadiere generale nella riserva, ha impugnato innanzi al T.a.r. per il Lazio l’esito del giudizio di avanzamento al grado di colonnello per l’anno 2004, nel quale aveva conseguito il punteggio di merito di 25,20, collocandosi al 45° posto in graduatoria e risultando idoneo ma non promosso al grado superiore.

In tale sede il predetto, affidandosi a plurime censure, aveva sostanzialmente sostenuto la rottura dell’uniformità del metro valutativo dei propri titoli rispetto a quelli vantati dai colleghi iscritti in quadro di avanzamento.

2. Con decreto presidenziale n. 162/2005 il T.a.r. adìto ha disposto il deposito degli atti relativi alla procedura in questione e dei libretti personali dei colleghi del ricorrente O, C, R e C, classificati in posizione utile per l’iscrizione in quadro e chiamati in causa; poi ha respinto il gravame con la sentenza segnata in epigrafe, richiamando la copiosa giurisprudenza in materia e ritenendo, in estrema sintesi, che non sussistessero i presupposti di manifesta illogicità ed irragionevolezza del giudizio della commissione che giustificherebbero il sindacato di legittimità.

3. Avverso tale pronuncia insorge l’interessato, il quale, premesso che l’Amministrazione non ha contestato le sue argomentazioni, ribadisce le proprie doglianze e sostiene che la sentenza avrebbe errato non avendo tenuto in alcun conto i suoi titoli rispetto a quelli vantati dai chiamati in causa in primo grado.

4. Il Ministero della difesa si è costituito in giudizio.

5. All’udienza pubblica del 7 giugno 2022 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.



DIRITTO

6. L’infondatezza dell’appello consente di

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