Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-11-28, n. 202310208
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Testo completo
Pubblicato il 28/11/2023
N. 10208/2023REG.PROV.COLL.
N. 01059/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 1059 del 2023, proposto da
Comune di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra Cappelletti e Chiara Canuti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
IN ST, rappresentata e difesa dall’avvocato Mauro Montini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
BE LA, rappresentata e difesa dall’avvocato Lorenzo Nannipieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
LI Elisa, non costituita in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum :
AR RA, rappresentata e difesa dall’avvocato Leonardo Lascialfari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la SC (Sezione Prima) n. 01086/2022, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di IN ST e di BE LA, nonché l’atto di intervento di RC RA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2023 il Cons. Alberto Urso e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. BE LA, dipendente del Comune di Firenze inquadrata nel livello C5 con la qualifica di istruttore amministrativo, partecipava alla procedura di progressione verticale per la selezione interna, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo di istruttore direttivo economico finanziario, cat. giur. D, indetta dal Comune di Firenze giusta avviso del 28 dicembre 2020, classificandosi quarta in graduatoria.
Proponeva dunque ricorso avverso la detta graduatoria e gli atti concorsuali davanti al Tribunale amministrativo per la SC (giudizio sub r.g. n. 1417/2021) dolendosi, per quanto di rilievo, dell’assegnazione alla terza classificata (IN ST) di titoli non pertinenti all’incarico.
2. Con successivo provvedimento del 27 dicembre 2021 il Comune di Firenze rettificava la graduatoria assegnando la terza posizione alla BE e retrocedendo la IN alla posizione sottostante.
3. La IN proponeva dunque a sua volta ricorso ( sub r.g. n. 269/2022) muovendo varie censure, fra cui, in subordine, quella incentrata sull’illegittimità del bando in quanto non richiedente un titolo di laurea pertinente con la posizione messa a concorso.
4. Il Tribunale amministrativo adito, pronunciando nella resistenza della IN nell’ambito del ricorso r.g. n. 1417/2021, nonché del Comune di Firenze, della LI (prima classificata in graduatoria) e della BE nell’ambito del ricorso r.g. n. 269/2022, previa riunione delle cause, accoglieva in parte il ricorso sub r.g. 269/2022, ritenendone fondato, per quanto di rilievo, il suddetto (secondo) motivo, atteso che la pertinenza del titolo all’oggetto della procedura costituisce principio generale, applicabile anche alle progressioni verticali; conseguentemente annullava il bando, con travolgimento dell’intera procedura, ragion per cui dichiarava improcedibili alcuni altri motivi del ricorso sub r.g. n. 269/2022 (previa reiezione del motivo principale, con cui si contestava la sussistenza in capo alla prima classificata di titolo adeguato alle prescrizioni del bando) e il ricorso sub r.g. n. 1417/2021.
5. Avverso la sentenza ha proposto appello il Comune di Firenze deducendo il “ difetto e contraddittorietà della motivazione ”, nei termini di seguito indicati (cfr. infra , sub 2 ss. in diritto ).
6. Resiste al gravame IN ST, la quale ripropone anche i motivi di ricorso in primo grado rimasti assorbiti, mentre aderisce all’appello la BE; è altresì intervenuta ad adiuvandum dell’amministrazione appellante RC RA, altra candidata vincitrice della medesima selezione concorsuale.
7. All’udienza pubblica del 26 ottobre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Va preliminarmente respinta l’eccezione d’inammissibilità del gravame sollevata dalla IN per non avere l’appellante mosso specifiche censure alla sentenza ai sensi dell’art. 101 Cod. proc. amm., formulando piuttosto delle doglianze generiche nei confronti della stessa: in senso contrario, è sufficiente rilevare come l’appellante enuclei in realtà in modo sufficientemente dettagliato le ragioni di doglianza nei confronti della sentenza, i cui capi criticati pure chiaramente individua (v., al riguardo, infra , sub § 2 ss.), ciò che vale di per sé a ritenere infondata l’eccezione sollevata dall’appellata.
2. Con l’unico motivo d’impugnazione il Comune di Firenze si duole della contraddittorietà ed erroneità della motivazione della sentenza in relazione all’accoglimento del ricorso di primo grado.
Al riguardo, come correttamente evidenziato dal Tar, la legge parifica i requisiti di accesso alle posizioni da coprire mediante progressioni interne a quelli richiesti per i concorsi pubblici (art. 22, comma 15, d.lgs. n. 75 del 2017), e tuttavia per la categoria D qui in rilievo il requisito d’accesso è costituito dalla sola laurea triennale, senza altre specificazioni.
Nelle progressioni verticali, infatti, l’elemento che più rileva è rappresentato dall’esperienza maturata nell’ente: in tale prospettiva il Comune aveva volutamente omesso di specificare, nella specie, la tipologia di laurea richiesta volendo così favorire la partecipazione alla procedura, con valorizzazione dell’esperienza maturata con il servizio.
Per converso, la specifica individuazione e selezione della (pertinente) tipologia di titoli di studio rileverebbe in caso di procedure per l’accesso dall’esterno all’amministrazione, non anche in quelle di progressione verticale, ove vanno primariamente valorizzate le competenze professionali dei dipendenti che possono essere maturate in ogni direzione dell’ente, a prescindere dal titolo di laurea.
2.1. Il motivo è condivisibile, nei termini e per le ragioni che seguono.
2.1.1. Come anticipato in narrativa, si controverte nella specie di una procedura selettiva per progressione cd. “verticale” per la copertura di n. 3 posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di “ istruttore direttivo economico finanziario ”, cat. giuridica D, indetta dal Comune di Firenze ai sensi dell’art. 22, comma 15, d.lgs. n. 75 del 2017.
Tale disposizione prevede che « Per il triennio 2020-2022, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 30 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. In ogni caso, l’attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle progressioni tra le aree di cui all’articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001 ».
Analogamente, l’art. 2, comma 1, lett. c) , del Regolamento comunale per la disciplina delle procedure di progressione verticale prevede che “ Possono partecipare a tali procedure selettive i dipendenti in possesso, entro il termine di presentazione della relativa domanda, dei seguenti requisiti: […] c. essere in possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno per il profilo per il quale è indetta la selezione ”.
Nel caso di specie, per quanto di rilievo, l’art. 3, comma 1, lett. d) dell’avviso prevedeva fra i requisiti di ammissione alla procedura l’essere in possesso “ di laurea triennale (L DM 270/2004) o laurea (DM 509/1999) o diploma di scuola diretta ai fini speciali o diploma universitario ex l. 341/1990 oppure essere in possesso di diploma di laurea (V.O.) o laurea specialistica (LS DM 509/99) o laurea magistrale (LM DM 270/2004) o altri titoli equipollenti o equiparabili ”.
La questione che si pone è, dunque, se la generica richiesta del possesso di una laurea o diploma di laurea, senza ulteriori specificazioni contenutistiche del titolo - e, dunque, senza una prevista “pertinenza” rispetto alla posizione da ricoprire - possa essere ritenuta legittima a fronte della prescrizione per cui l’indizione di procedure di progressione verticale secondo il regime di cui all’art. 22, comma 15, d.lgs. n. 75 del 2017 (oltreché del Regolamento comunale per le