Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2022-06-07, n. 202204660

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2022-06-07, n. 202204660
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202204660
Data del deposito : 7 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/06/2022

N. 04660/2022REG.PROV.COLL.

N. 04475/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 4475 del 2017, proposto da
V s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , C C, S C e S P, rappresentati e difesi dagli avvocati G C e Andrea Reggio d’Aci, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G C in Roma, via Federico Confalonieri, n. 5;



contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato S S, con domicilio eletto presso l’Avvocatura capitolina in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione Seconda, n. 12710/2016, resa tra le parti

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all’udienza straordinaria del 17 maggio 2022, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il Cons. A U; udito per gli appellanti l’avvocato Reggio d’Aci, preso atto del deposito delle note di passaggio in decisione per cui è data la presenza dell’avvocato Siracusa ai sensi dell’art. 87, comma 4- bis , Cod. proc. amm. e dell’art. 13- quater norme att. Cod. proc. amm. (articoli aggiunti dall’art. 17, comma 7, d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Con il ricorso di primo grado la V s.r.l. impugnava la determina dirigenziale n. 1737 del 10 settembre 2009 con cui il Comune di Roma le aveva denegato il rilascio di concessione per occupazione di suolo pubblico in relazione all’area antistante l’attività di somministrazione di alimenti e bevande dalla stessa esercitata in via Battistini n. 73/75/77 e le aveva altresì ordinato la rimozione dell’occupazione abusiva della medesima area - che l’amministrazione riteneva gravata da servitù di uso pubblico - posta in essere dalla ricorrente in assenza di titolo.

Insieme a tale provvedimento e agli atti connessi e presupposti la ricorrente impugnava anche il Regolamento o.s.p. del Comune di Roma, ove ritenuto lesivo.

2. In corso di giudizio, successivamente all’ordinanza cautelare di accoglimento n. 5873 del 2009 adottata dal giudice di primo grado, la ricorrente presentava nuova istanza di concessione o.s.p., cui seguiva il rilascio di concessione da parte del Comune giusta d.d. n. 1748 del 12 ottobre 2011, ad integrazione di precedente d.d. concessoria n. 668 del 15 aprile 2011, che frattanto era stata rilasciata.

3. La ricorrente, insieme con S P (quale usufruttuario per la metà dell’unità immobiliare interessata), C C (usufruttuaria per l’altra metà della medesima unità immobiliare) e S C (nudo proprietario dell’intera unità) impugnava con motivi aggiunti anche tale sopravvenuta d.d. n. 1748 del 12 ottobre 2011 (unitamente agli atti presupposti, inclusa la detta d.d. n. 668 del 15 aprile 2011) in relazione alla previsione di assoggettamento dell’occupazione al versamento del canone per l’occupazione di suolo pubblico-Cosap.

4. Il Tribunale amministrativo adìto, nella resistenza del Comune di Roma, con la sentenza segnata in epigrafe dichiarava il ricorso in parte improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, in parte - insieme con i motivi aggiunti - inammissibile per carenza di giurisdizione in favore del giudice ordinario.

5. Avverso la sentenza ha proposto appello la V, insieme con S P, C C e S C, nelle suesposte qualità, deducendo:

I) sulla declaratoria di improcedibilità del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio: violazione e falsa applicazione degli artt. 24, 111 e 113 Cost.; violazione e falsa applicazione dell’art. 34, comma 3, Cod. proc. amm. e dell’art. 112 Cod. proc. civ.; violazione del principio, anche comunitario, di effettività della tutela giurisdizionale;

II) sulla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione per difetto di giurisdizione: violazione e falsa applicazione degli artt. 24, 111 e 113 Cost.; violazione e falsa applicazione artt. 8 e 133, comma 1, lett. b) ed f) , Cod. proc. amm.

6. Resiste all’appello Roma Capitale, chiedendone la reiezione.

7. All’udienza pubblica straordinaria del 17 maggio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.



DIRITTO

1. Si premette che le eccezioni preliminari sollevate dall’amministrazione, relative alla carenza d’interesse al ricorso e al difetto di giurisdizione amministrativa sulla controversia, possono essere esaminate nell’ambito dei singoli motivi di gravame, cui più propriamente pertengono.

2. Col primo motivo parte appellante si duole dell’erronea dichiarazione d’improcedibilità del ricorso di primo grado avverso la determina n. 1737 del 2009 in difetto di previa verifica, da parte del giudice, della sussistenza di un interesse all’accertamento dell’illegittimità del provvedimento impugnato, interesse nella specie sussistente ai sensi dell’art. 34, comma 3, Cod. proc. amm. in relazione al pregiudizio economico subito dalla V dal 10 settembre 2009 (data del provvedimento di diniego) al 12 ottobre 2011 (data di rilascio della concessione) per non aver potuto legittimamente utilizzare a fini commerciali l’area in questione.

La stessa V aveva del resto esplicitato il proprio interesse in tal senso con memoria dinanzi al T del 21 novembre 2016.

Conseguentemente il giudice di primo grado sarebbe incorso anche in errore di violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato e di effettività della tutela giurisdizionale.

In tale contesto la ricorrente era portatrice di un interesse alla pronuncia di merito anche ai fini dell’annullamento degli accertamenti delle violazioni da parte della Polizia municipale in relazione all’occupazione dell’area.

La V aveva lamentato inoltre il pregiudizio da atteggiamento persecutorio tenuto dall’amministrazione e il danno d’immagine patito.

Alla luce di ciò, censurando la dichiarazione d’improcedibilità del ricorso, vengono riproposti ai sensi dell’art. 101, comma 2, Cod. proc. amm. i motivi di primo grado non esaminati dal T (cfr. infra , sub § 5.1.1 ss.).

3. Col secondo motivo parte appellante censura la parziale declinatoria di giurisdizione sulla controversia pronunciata dal T.

Nella specie ben sussisteva la giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che l’impugnativa era limitata ai provvedimenti amministrativi, invocandosi a tal fine anche la violazione dell’art. 63 d.lgs. n. 446 del 1997 laddove consente l’assoggettamento a Cosap di aree gravate da servitù di pubblico passaggio costituite nei modi di legge, presupposto che nel caso di specie difettava.

Il che rientra appieno nella giurisdizione del giudice amministrativo, salvo l’eventuale accertamento incidentale ai sensi dell’art. 8 Cod. proc. amm. su questioni relative a diritti la cui risoluzione sia necessaria a pronunciare sulla domanda d’annullamento.

La giurisdizione sussisterebbe anche (in via esclusiva) a norma dell’art. 133, comma 1, lett. b) ed f) , Cod. proc. amm., venendo in rilievo nella specie pur sempre una concessione di beni (asseritamente) soggetti a uso pubblico (lett. b) , cit.) o eventualmente attenendo la controversia all’uso del territorio (lett. f) , cit.).

4. Può muoversi dall’esame del secondo motivo (il quale, involgendo una questione di giurisdizione, non implica alcuna statuizione del giudice d’appello sul merito della controversia, a

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