Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-03-28, n. 202303188
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Testo completo
Pubblicato il 28/03/2023
N. 03188/2023REG.PROV.COLL.
N. 00012/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12 del 2021, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato E S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
la Questura Roma e il Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza Tar Lazio, sezione staccata di Latina, n. -OMISSIS-, che ha respinto il ricorso proposto avverso il decreto di diniego dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, emesso dalla Questura di Roma in data 15 febbraio 2019.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2023 il Cons. Giulia Ferrari e uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale.
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue.
FATTO
1. Con decreto reso il 15 febbraio 2019, notificato il successivo 16 marzo, la Questura di Roma ha respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata in data 29 luglio 2017 dal signor -OMISSIS-, motivando il rigetto ai sensi degli artt. 4, comma 2, e 5, comma 8-bis, d.lgs. n. 286 del 1998, sulla scorta della ritenuta falsità della documentazione allegata a sostegno del requisito lavorativo e alloggiativo.
Nello specifico il provvedimento ha rilevato, che in data 2 febbraio 2017 il cittadino straniero era stato deferito all’Autorità Giudiziaria dai Carabinieri della Stazione di -OMISSIS-per il reato di falsità in documenti informatici previsto all’art. 491-bis c.p., avendo egli presentato documentazione attestante attività lavorativa prestata in qualità di colf presso la signora -OMISSIS-, la quale ha sporto denuncia il 29 ottobre 2016 sostenendo di non aver mai assunto il predetto alle proprie dipendenze.
2. Lo straniero ha impugnato tale diniego contestandone la legittimità avanti il Tar Lazio, sezione staccata di Latina, che, con sentenza n. -OMISSIS-, ha respinto il ricorso, atteso che dalla presentazione di documentazione fittizia