Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2011-12-07, n. 201106444

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2011-12-07, n. 201106444
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201106444
Data del deposito : 7 dicembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01733/2010 REG.RIC.

N. 06444/2011REG.PROV.COLL.

N. 01733/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 1733/2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Tecnica 2000 Srl, rappresentato e difeso dagli avv. M S, T M, R A, A L, con domicilio eletto presso M S in Roma, viale Parioli, 180;

contro

Regione Abruzzo, Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali, Universita' degli Studi di L'Aquila, Universita' di Chieti - Pescara G. D'Annunzio, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
A A, Fabrizio Abbiati, rappresentati e difesi dall'avv. D D C, con domicilio eletto presso Cinzia Di Marco in Roma, via Savoia N. 78;
Alessia Agostini, Carmine Avanzo, Antonio Accetta, Simone Andolina, Beniamino Bruno, Silvia Bontorno, Luigi Bove, Gabriele Cavalera, Rita Castaldo, Katia Cipollone, Rosangela De Francesco, Leonardo Di Maio, Vito Fabrizio Figlioli, Pasquale Giuliani;
Giuseppina Accetta, Teodora Bontorno, Francesca Biferi, Maria Giovanna Finocchiaro, rappresentati e difesi dall'avv. D D C, con domicilio eletto presso Mariano Protto in Roma, via Maria Cristina, 2;
Andrea Mastragostino, Giuseppe Gagliardi, Giovanna Giso, Alessandra Daniele, Enrico Tombari, Saverio Serafini, Margaux Lamaro, Fabio Ferrara, Matteo Paci, Vincenzo Minervini, rappresentati e difesi dall'avv. Sebastiana D, con domicilio eletto presso Sebastiana D in Roma, via Principessa Clotilde, 2;

nei confronti

Giuseppe Marino, Massimiliano Martellone, Federico Morriello, Cristiano Mucci, Giuseppe Palumbo, Melissa Persia, Sabrina Pendenza, Stefano Pacchiotti, Tiziana Pergameno, Debora Persia, Antonio Rapisalda, Renato Ronchetti, Armando Terzo, Antonino Venezia, Gioacchino Zappulla, Natascia Zannini Quirini, Larissa Zannini Quirini, Emilia Carusone, Maria Collini, Francesca Collini, Caterina Caiazzo, Paolo Ciccarelli, Roberto Camerlingo, Antonio D'Ambrosio, Roberto Esposito, Domenico Filocaso, T M, Flavia Prosperi, Giovanni Rea, Cimmino Tancredi, Stefano Valente, Armando Vitucci, Paolo Amodio, Luigi Acerra, Corrado Anastasio, Gianluigi Barisciano, Giuseppe Del Vecchio, Roberta De Maria, Lucia De Maria, Nicoletta De Simone, Erika Esposito, Francesco Mazzola, Michelangelo Mascolo, Kostantina Martiadis, Elisabetta Martiadis, Giovanni Rea, Fernanda Ravenna, Antonella Sammino, Stefania Staffieri, Antonio Spoto, Renato Sguazzo, Giovanni Villani, Marco Vizzaccaro, Luigi Barisciano, Fabio Bendazzoli, Lucia Coda, M C, Giuseppina Fusco, Giuseppina Menna, Gaetana Musella, Ciro Roviello, Giuseppe Vagnoni, I V, Natalia Zannini Quirini, Antonino Ferlito, Alfonso Ferrazzano Guadagno, Tiziana Filippelli, Ignazio Genco, Nunzio La Terra, Rosita Martino, Simona Pasquale, Veronica Profetto, Maurizio Rosati, Andrea Starnoni, Eugenio Stefanizzi, Barbara Affei, Domenico Aprea, Gabriele Arcucci, Federico Arena, Mauro Argiolas, Alessandra Barbaro, Gianmaria Barbato, Nicola Basile, Vittorio Belardoni, Beatrice Betti, Daniele Biondi, Maria Rosa Bottalico, Giuseppe Antonio Caiazza, Dario Calabresi, Francesco Campanella, Marco Cantoro, Pietro Capoferri, Giampiero Caputi, Massimiliano Cardinale, Alia Cassone, Caterina Cavatto, Alessandra Cesario, Marco Chiavelli, Alfredo Ciriello, Luca Colantonio, Cristian Coli, Francesca Collini, Maria Collini, Carmela D'Angelo, Antonio Darione, Gabriele D'Auria, Vincenzo De Maio, Roberto De Maria, Erika Di Berardo, Tiziana Di Fabio, Antonella Di Felice, Maria Grazia Di Felice, Silvio Di Genova, Roberto Di Palma, Nicoletta Di Pietro, Alessandro Ercoli, Massimiliano Ercoli, Vincenzo Farina, Paolo Gabrieli, Luigi Gagliardi, Riccardo Giovannetti, Manuel Graziani, Dario Iaiunese, Sara Lanciotti, Giuseppe Lazzaris, Nadia Lobosco, Ines Mancinelli, Giovanni Massa, Andrea Mastragostino, Lucia Mastropietro, Emilio Meucci, Francesco Monteleone, Luca Morriello, Giacomo Moscutta, Vincenzo Occhipinti, Raffaella Palmegiani, Tiziana Pergamento, Francesco Pistillo, Odoardo Placino, Silvia Pocaterra, Antonio Porqueddu, Daniela Presutti, Pietro Principe, Giuseppe Quattrocchi, Leonardo Ripagliulo, Salvatore Riva, Mariasole Romagnoli, Paolo Rosati, Antonio Ruotolo, Francesca Rusini, Federico Russo, Domenico Russo, Giuseppe Saccone, Francesca Salvatori, Raffaele Sanghez, Luisa Selvestrini, Carlo Solmonte, Aniello Somma, Giuseppe Tancredi, Enrico Tomei, Immacolata Trancehse, Nicoletta Tufaro, Giuseppe Urbino, Antonio Massimiliano Venezia, Baldassarre Vitiello, Marco Vizzacaro;
Giuseppina Sangiacomo, Antonio Salustri, rappresentati e difesi dall'avv. D D C, con domicilio eletto presso Cinzia Di Marco in Roma, via Savoia N. 78;
M B, A C, S G M, M P, G Z, C A, D B, A D M, A F, D L, N L, G L, L M, C N, P P, L P, R M, A S, I V, B V, L Z, F D E P, A R, G S, S P, A A, C C, S E, T M, F M, A S, A A, V B, S C, T C, M C, S C Converso, A C, S D, Natale D'Esposito, A D, V D, A D, I F, A L, T M, F P, A M S, A T, C T, A V, rappresentati e difesi dall'avv. D D C, con domicilio eletto presso Mariano Protto in Roma, via Maria Cristina, 2;

per la riforma

della sentenza del Tar per l’Abruzzo, Sezione I n. 583/2009.


Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2011 il Cons. M L e uditi per le parti gli avvocati M su delega di A, S, D C, D e l’avvocato dello Stato C;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La sentenza impugnata si è pronunciata su tre ricorsi riuniti e sui connessi motivi aggiunti proposti dall’attuale appellante, società Tecnica 2000 srl, la quale gestisce dal 1996, in Avezzano, una Scuola triennale per terapisti della riabilitazione. Alla Scuola si accede con il diploma di scuola media superiore, in forza dell’autorizzazione rilasciata dal Consiglio Regionale dell’Abruzzo, con atto n. 100/11 del 9 febbraio 1983.

Con tale provvedimento autorizzatorio, era stato approvato il regolamento della Scuola, in forza del quale essa, all’esito del corso triennale e dopo il superamento di un esame finale, “…rilascia un diploma che abilita lo studente all’esercizio della professione di terapista della riabilitazione”.

Successivamente, la Giunta Regionale dell’Abruzzo, ritenendo che tale autorizzazione fosse divenuta inefficace ex lege, per effetto della nuova normativa statale in materia di professioni sanitarie, con nota del 2 agosto 1996 n. 17580/03, ingiungeva alla Scuola di non attivare i primi anni di corso, a partire dall’anno 1996/1997. Detta nota era però annullata dal Consiglio di Stato, con decisione della IV Sezione, 5 agosto 2003, n. 4476.

2. La decisione appellata, che ricostruisce analiticamente gli ulteriori aspetti della complessa vicenda sostanziale e processuale all’origine della presente controversia, ha così provveduto, pronunciandosi su tre ricorsi e sui connessi motivi aggiunti, proposti dalla Società Tecnica 2000:

a) ha accolto il ricorso introduttivo n. 173/2008, proposto avverso la delibera del Consiglio Regionale della Regione Abruzzo del 12 febbraio 2008, recante la revoca dell’originaria autorizzazione conferita alla società interessata;

b) ha respinto il ricorso introduttivo n. 304/2008, proposto avverso la delibera di Giunta Regionale in data 19 maggio 2008, con cui - nel sollecitare la Scuola all’espletamento degli esami di fine corso - era stato predisposto un nuovo modello di attestato del diploma rilasciato al termine del ciclo di studi, con l’espressa previsione che detto titolo non avrebbe avuto alcuna equipollenza rispetto al diploma di laurea in fisioterapia, e non avrebbe potuto comunque abilitare allo svolgimento della professione di terapista;

c) ha dichiarato l’improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, del ricorso n. 446/08 avverso la delibera di giunta regionale n. 587 del 1 luglio 2008;

d) ha dichiarato l’improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, dei primi motivi aggiunti al ricorso n. 404/2008, avverso la delibera di giunta n. 1163 del 4 dicembre 2008;

e) ha accolto i primi motivi aggiunti al ricorso n. 173/2008, proposti avverso il decreto interministeriale adottato del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca dell’11 febbraio 2009, con cui gli studenti della Scuola Tecnica 200 erano stati autorizzati ad iscriversi direttamente al terzo anno del corso di laurea in fisioterapia, anche in soprannumero, pur senza aver espletato l’esame finale di terapista della riabilitazione, presso le Università che si fossero rese a ciò disponibili;

f) ha accolto i secondi motivi aggiunti al ricorso n. 404/2008, proposti avverso il decreto rettorale dell’Università degli Studi dell’Aquila del 3 marzo 2009, con cui era stata consentita l’iscrizione, anche in soprannumero, al terzo anno del corso di laurea in fisioterapia di n. 150 studenti che avevano frequentato i tre anni del corso di terapista della riabilitazione presso l’Istituto ricorrente, pur non avendo conseguito il diploma di studio conclusivo;

g) ha accolto i secondi motivi aggiunti al ricorso n. 173/08 proposti avverso il bando rettorale dell’Università Gabriele D’Annunzio di Chieti Pescara del 18 marzo 2009, con il quale era stato consentito a 70 studenti della Tecnica 2000 l’iscrizione al terzo anno del corso di laurea in fisioterapia in soprannumero, pur senza aver espletato l’esame finale di terapista della riabilitazione.

3. La Società Tecnica 2000, con il ricorso principale e con i successivi motivi aggiunti, appella i capi della sentenza ad essa sfavorevoli.

A loro volta, le amministrazioni intimate e i controinteressati, intervenuti nel giudizio di primo grado nella loro qualità di studenti iscritti in soprannumero ai corsi di laurea in Terapia della riabilitazione, propongono separati appelli incidentali, diretti verso le statuizioni di accoglimento contenute nella decisione impugnata, ad essi sfavorevoli.

4. Va esaminato prioritariamente l’appello incidentale proposto dalla Regione Abruzzo, diretto a contestare l’annullamento del provvedimento di revoca dell’autorizzazione rilasciata alla Società Tecnica 2000.

L’appello è infondato.

La sentenza impugnata ha puntualmente evidenziato, al riguardo, che il provvedimento regionale di autotutela si è basato in sostanza, su tre distinti presupposti, del tutto inidonei a giustificare la disposta revoca dell’originaria autorizzazione:

- la necessità di fare fronte ad un mutamento della situazione di fatto, dovuto all’atteggiamento del Ministero della Salute, il quale aveva reiteratamente rifiutato di designare i propri rappresentanti nelle Commissioni di esame finale della Scuola;

– l’opportunità di applicare la nuova disciplina intervenuta in materia di professioni sanitarie;

- le “esigenze di sopravvenuta carenza fiduciaria” nei riguardi della Scuola.

5. La pronuncia di accoglimento del TAR va confermata, perché nessuna delle ragioni indicate dall’amministrazione risulta capace di spiegare adeguatamente la decisione di revoca, per motivi di sopravvenuto interesse pubblico.

6. Infatti, la situazione di “stallo”, originata dall’atteggiamento del Ministero della salute, che aveva ripetutamente rifiutato di designare i componenti della commissione di esame non era certamente sufficiente per far venire meno l’autorizzazione rilasciata alla società. La pronuncia impugnata ha ben evidenziato che la Regione avrebbe potuto fronteggiare tale circostanza mediante una pluralità di interventi. Ma non emerge alcuna particolare ragione di interesse pubblico idonea a supportare l’opzione di revocare, in radice, l’autorizzazione attribuita all’appellante principale.

7. In secondo luogo, i dubbi espressi dalla Regione sul valore del diploma rilasciato dalla scuola, collegati alla normativa sopravvenuta, non possono, da soli, giustificare il radicale ritiro dell’autorizzazione, per ragioni di “interesse pubblico”. Semmai, l’amministrazione avrebbe dovuto individuare il preciso ruolo dell’attività di formazione professionale svolto dalla società nel nuovo contesto normativo e, in tale contesto, attivare un apposito procedimento di ritiro dell’atto per motivi di illegittimità.

8. Infine, l’asserzione compiuta dalla Regione, riguardante l’asserito venir meno del “rapporto fiduciario” con la Scuola non può giustificare la determinazione di revoca, per motivi di opportunità, del titolo autorizzatorio.

C, come esattamente ritenuto dal TAR, l’eventuale violazione di regole deontologiche da parte della Società, se debitamente accertati e ancorati a solidi presupposti oggettivi, avrebbe potuto costituire la base per l’avvio di procedimenti sanzionatori, finalizzati alla decadenza dell’autorizzazione.

9. La Società Tecnica 2000, con l’appello principale e con i motivi aggiunti, critica la motivazione della decisione di accoglimento, la quale, a suo dire, si sarebbe dovuta fondare sul diverso e assorbente motivo costituito dall’accertamento del pieno valore abilitante del diploma rilasciato dalla Scuola e della sua assoluta equipollenza al diploma universitario.

10. Tali censure si collegano strettamente con i motivi proposti contro il rigetto del ricorso di primo grado, proposto avverso la delibera di giunta regionale in data 19 maggio 2008. Con tale atto, l’amministrazione regionale - nel sollecitare la Scuola all’espletamento degli esami di fine corso – aveva predisposto un nuovo modello di attestato del diploma rilasciato al termine del ciclo di studi, con l’espressa previsione che il titolo non avrebbe avuto equipollenza alcuna alla laurea in fisioterapia, e non avrebbe potuto comunque abilitare alla professione.

Pertanto, tali profili dell’appello principale e dei connessi motivi aggiunti possono essere esaminati congiuntamente.

11. La pronuncia di rigetto del TAR (con riguardo alla delibera del 19 maggio 2008) si basa essenzialmente sulla circostanza che la determinazione regionale segue il provvedimento sanzionatorio n. 16096 del 19 ottobre 2006 (mai annullato né sospeso, anche se soggetto ad una pendente impugnativa), adottato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nei confronti dell’Istituto Tecnica 2000, in relazione ad un messaggio pubblicitario, ritenuto ingannevole “nella parte in cui reca la dicitura Titolo equipollente al diploma universitario di fisioterapista ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso ai corsi post base, e nella parte in cui afferma che “trattasi di diplomi validi a tutti gli effetti di legge”.

La pronuncia del TAR, peraltro, ritiene corretta la ricostruzione dell’assetto normativo proposto dall’Autorità e ritiene che, effettivamente, la Scuola Tecnica 2000, in seguito alla nuova disciplina in materia, non possa più rilasciare diplomi di studio equipollenti alla Laurea in Terapia della riabilitazione e abilitanti all’esercizio della relativa professione sanitaria.

12. L’appellante contesta tale decisione e, a sostegno del proprio assunto, indica, essenzialmente, i seguenti argomenti:

- il carattere non vincolante del provvedimento sanzionatorio adottato dall’Autorità, ancorché rimasto inoppugnato;

- il giudicato favorevole di cui alla decisione del Consiglio di Stato n. 4476/2003, secondo la quale la soppressione dei corsi di formazione per il personale sanitario, prevista dall'art. 6, comma 3, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 non è applicabile ai corsi di studio relativi alla formazione professionale regionale, attenendo esclusivamente ai corsi di diploma universitario;

- la persistente competenza regionale in materia di formazione professionale.

- le determinazioni con cui il Regno Unito e la Repubblica della Grecia hanno riconosciuto il valore equipollente alla laurea del titolo di studio rilasciato dalla Scuola.

13. Nessuno degli argomenti prospettati dall’appellante principale può essere condiviso.

In primo luogo, non può essere ridimensionato il valore vincolante della determinazione sanzionatoria adottata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ormai divenuta incontestabile, la quale si è basata proprio sulla individuazione degli attuali limiti della formazione professionale regionale, in un contesto che non considera più la Terapia della Riabilitazione come autonoma disciplina e configura la Fisioterapia come una professione sanitaria subordinata al conseguimento di un apposito titolo di studio universitario.

Il provvedimento regionale, pertanto, è pienamente rispettoso delle prescrizioni imposte dalla Autorità. La riconosciuta scorrettezza del messaggio pubblicitario espresso dalla Società Tecnica 2000 esige che la Scuola adotti comportamenti perfettamente coerenti con l’effettivo contenuto del titolo rilasciato. Pertanto, è legittima, se non doverosa, la decisione regionale di prescrivere una precisa configurazione del diploma di esame, che deve impedire ogni possibile travisamento in ordine al suo effettivo valore giuridico.

14. Sotto altro aspetto, il ripetuto riferimento alle competenze regionali in materia di formazione professionale, compiuto dall’appellante, non è idoneo a contrastare le conclusioni cui è pervenuto il TAR. Infatti, la scelta legislativa statale di riformare le professioni sanitarie, “elevando” le originarie funzioni di Terapista della riabilitazione al rango di un’attività – la Fisioterapia – subordinata ora al conseguimento di un titolo di studio universitario, impedisce di attribuire alle scuole professionali regionali l’attitudine al rilascio di diplomi di studio equipollenti, salva soltanto la disciplina transitoria.

In questo quadro non vi è dubbio che il titolo di “terapista della riabilitazione” rilasciato dalla Tecnica 2000, anche se fosse ritenuto non del tutto privo di utilità, non potrebbe certamente considerarsi come equipollente a quello universitario.

15. Nemmeno l’argomento incentrato sull’asserito valore vincolante della pronuncia n. 4476/2003 del Consiglio di Stato merita condivisione.

La citata pronuncia, infatti, non ha statuito affatto la perfetta equipollenza tra il diploma rilasciato dalla Scuola e il titolo universitario, ma ha enunciato il diverso principio secondo cui, pur in presenza della nuova disciplina, residua un certo spazio per l’attività di formazione svolta dalle Scuole Regionali di Formazione, rendendo illegittima la determinazione regionale di procedere al ritiro dell’autorizzazione allo svolgimento del corso.

16. In ogni caso, poi, la sentenza n. 4476/2003 si riferisce ad un contesto normativo largamente superato dai successivi interventi legislativi, che hanno profondamente modificato il quadro di riferimento.

In particolare, dopo la decisione del Consiglio di Stato è intervenuto l’articolo 4-quater del decreto legge 5 dicembre 2005 n. 250, aggiunto dalla legge di conversione 3 febbraio 2006, n. 27, secondo il quale, “Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la formazione per l'accesso alle professioni sanitarie infermieristiche e tecniche della riabilitazione e della prevenzione è esclusivamente di livello universitario».

Tale previsione non lascia dubbi di sorta in ordine all’esclusivo valore abilitante del titolo universitario per l’esercizio dell’attività di Fisioterapia. Non vi è più alcuno spazio, quindi, per attribuire carattere equipollente ai diplomi rilasciati da altre scuole, comprese quelle regionali di formazione professionale.

Pertanto, l’affermazione secondo cui il percorso formativo regionale, delineato dai corsi tenuti dalla Società Tecnica 2000 convivrebbe ancora, con il percorso universitario, seppure fosse ritenuto desumibile dalla citata pronuncia del Consiglio di Stato, non sarebbe più riferibile al diverso assetto legislativo, attualmente vigente.

17. Nemmeno il riferimento alla giurisprudenza della Corte Costituzionale contiene argomenti idonei a suffragare la tesi della parte appellante. Al contrario, tutte le pronunce del giudice delle leggi concordano nel riconoscere la potestà normativa statale in ordine alla individuazione dei principi fondamentali della materia, tra i quali rientra senz’altro l’individuazione delle professioni e la regolamentazione, a livello di principio, della relativa formazione.

18. Né potrebbe giovare all’appellante l’ulteriore argomento, particolarmente sviluppato nei motivi aggiunti all’appello, incentrato sulla circostanza secondo cui il titolo rilasciato dalla Scuola sia stato riconosciuto valido in alcuni dei Paesi membri dell’Unione europea (in particolare la Grecia e il Regno Unito).

A parte ogni considerazione sulla ammissibilità dei prospettati motivi aggiunti, si deve osservare che l’appellante indica, in particolare, il titolo conseguito nel 1992 dal Sig. Dimitrios Fragkoraptis. Ma tale diploma è stato ritenuto idoneo allo svolgimento dell’attività di fisioterapista, in virtù del decreto legislativo n. 502/1992, che ha fatto salvi i diplomi per l’esercizio delle professioni sanitarie conseguiti antecedentemente alla sua entrata in vigore. Pertanto, tale riconoscimento non assume alcuna rilevanza ai fini della equipollenza con il diploma universitario previsto dalla normativa sopravvenuta articolo 4 quater del decreto legge n. 250/2005, convertito nella legge n. 27/2006 e dall’articolo 2 della legge n. 43/2006.

19. D’altro canto, questo Consiglio ha consolidato l’indirizzo secondo cui la normativa racchiusa nell’articolo 1 del decreto legislativo n. 115/1992 non consente il riconoscimento di un diploma universitario a sua volta frutto del riconoscimento di un precedente diploma italiano (Cons. Stato 30 novembre 2009, n. 7496), poiché, in tal modo, si realizzerebbe un inammissibile “gioco di specchi”, o riconoscimento di secondo grado”, in cui il soggetto che ha conseguito regolarmente il diploma in Italia, ne chieda il riconoscimento in altro Paese dell’Unione, per poi richiedere il riconoscimento in Italia del titolo straniero così ottenuto, per fini professionali eventualmente non consentiti con il solo originario diploma conseguito in Italia.

20. Nemmeno le pronunce della Corte di Giustizia Europea Sez. II del 23 ottobre 2008, in causa C-274/05 e Sez. VII del 17 dicembre 2009, in causa C-586/08, forniscono utili argomenti alla tesi dell’appellante, poiché non interferiscono, direttamente, nella vicenda in esame, ma esprimono principi di carattere generale.

In sintesi, quindi, i motivi proposti dall’appellante principale devono essere respinti.

21. Possono essere esaminati congiuntamente gli appelli incidentali proposti dall’Avvocatura Generale dello Stato e dagli interventori ad opponendum in primo grado, diretti contro l’annullamento:

a) del decreto interministeriale del Ministero del lavoro della Salute e delle Politiche sociali di concerto con il Ministero dell’Istruzione dell’università e della Ricerca dell’11 febbraio 2009, con cui gli studenti della Scuola Tecnica 200 erano stati autorizzati ad iscriversi direttamente al terzo anno del corso di laurea in fisioterapia in soprannumero, pur senza aver espletato l’esame finale di terapista della riabilitazione, presso le Università che si fossero rese a ciò disponibili;

b) del decreto rettorale dell’Università degli Studi dell’Aquila del 3 marzo 2009, con cui era consentita l’iscrizione in soprannumero al terzo anno del corso di laurea in fisioterapia di n. 150 studenti che hanno (solamente) frequentato i tre anni del corso di terapista della riabilitazione presso l’Istituto ricorrente;

c) del bando rettorale dell’Università Gabriele D’Annunzio di Chieti Pescara del 18 marzo 2009, con il quale era consentito a 70 studenti della Tecnica 2000 l’iscrizione al terzo anno del corso di laurea in fisioterapia in soprannumero, pur senza aver espletato l’esame finale di terapista della riabilitazione.

22. Detti appelli incidentali sono fondati nel merito, anche prescindendo dall’esame approfondito dei profili di inammissibilità per difetto di interesse, delle censure articolate dalla Società Tecnica 2000 dinanzi al TAR.

A tale ultimo riguardo va osservato, comunque, che le determinazioni adottate dalle amministrazioni non arrecano alcun pregiudizio alla Società Tecnica 2000, non risultando comprovato e nemmeno probabile, che tali provvedimenti abbiano provocato un “esodo” dalla Scuola.

Pertanto, è quanto meno dubbia la legittimazione al ricorso della Società Tecnica 2000.

23. Nel merito, la pronuncia di accoglimento del TAR non è condivisibile.

In linea generale, ai sensi dell’articolo 5, comma 7, del D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004, “Le Università possono riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione l’Università abbia concorso.”

Tale previsione non impedisce di individuare, in presenza di particolari ed eccezionali circostanze, alcune situazioni temporanee in cui determinati percorsi formativi possano essere comunque valutati, sia ai fini del conferimento di crediti, sia allo scopo di permettere l’iscrizione, anche in soprannumero, a specifici corsi di laurea.

24. Sulla base di questi presupposti normativi, le amministrazioni statali interessate e due Università abruzzesi hanno adottato determinazioni finalizzate a salvaguardare la posizione delle persone che avevano iniziato un percorso formativo confidando, in buona fede, alla luce di una incertezza normativa e amministrativa, sulla piena inidoneità del titolo di studio finale rilasciato dalla scuola per l’esercizio della professione sanitaria.

Si tratta, quindi, di risoluzioni pienamente giustificate dalla peculiarità delle situazioni concrete prese in considerazione dalle amministrazioni, che non contrastano con alcuna prescrizione normativa. Al contrario, esse risultano coerenti con il riconoscimento dell’autonomia universitaria e del potere di ogni singolo Ateneo di definire particolari modalità di attribuzione di crediti formativi.

25. In questo quadro di insieme non emergono, pertanto, i vizi di legittimità prospettati dalla decisione del TAR.

Infatti, la prospettata disparità di trattamento rispetto agli altri studenti è pienamente giustificata dalla assoluta peculiarità della situazione in cui si trovano i soggetti che hanno frequentato i corsi delle Tecnica 2000.

26. Per altro verso, la parziale difformità delle determinazioni impugnate in primo grado rispetto al parere espresso dal CUN non costituisce ragione di illegittimità, dal momento che tale avviso non ha portata vincolante.

27. Infine, non può convenirsi con la pronuncia appellata nemmeno nella parte in cui essa afferma che i crediti formativi attribuiti agli studenti non risulterebbero collegati ad attività “certificate ai sensi della normativa vigente”. Al contrario, essi sono in linea con i criteri cui le singole Università devono conformarsi per attribuire i crediti.

28. In definitiva, quindi:

- l’appello principale e i motivi aggiunti proposti da Tecnica 2000 sono infondati;

- l’appello incidentale proposto dalla Regione Abruzzo è infondato;

- gli appelli incidentali proposti dai Ministeri, dalle Università e dagli interventori ad opponendum in primo grado sono fondati.

Pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, vanno respinti i ricorsi e i connessi motivi aggiunti proposti

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