Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2010-07-12, n. 201004495

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2010-07-12, n. 201004495
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201004495
Data del deposito : 12 luglio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 09892/2009 REG.RIC.

N. 04495/2010 REG.DEC.

N. 09892/2009 REG.RIC.

N. 09893/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

sui seguenti ricorsi in appello:
1) nr. 9892 del 2009, proposto dalla signora A C, rappresentata e difesa dall’avv. F C, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via G. Cerbara, 64,



contro

- il MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;
- il COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI, in persona del Comandante pro tempore, il MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L’INNOVAZIONE e il MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona dei Ministri pro tempore, non costituiti;



nei confronti di

signori Antonio TROCINO, Pierfrancesco LAGHEZZA, Luca ARMAO, Susanna BISEGNA, Domenico FRANCESCHINI, Gabriele FAVARO e Carmelo MARRA, non costituiti,



2) nr. 9893 del 2009, proposto dalla ASSOCIAZIONE PRO.DO.CS - PROGETTO DOMANI: CULTURA E SOLIDARIETÀ, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Caputo, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via U. Ojetti, 114,



contro

- il MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;
- il COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI, in persona del Comandante pro tempore, il MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L’INNOVAZIONE e il MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona dei Ministri pro tempore, non costituiti;



nei confronti di

signori Antonio TROCINO, Pierfrancesco LAGHEZZA, Luca ARMAO, Susanna BISEGNA, Domenico FRANCESCHINI, Gabriele FAVARO e Carmelo MARRA, non costituiti,



entrambe per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,

della sentenza in forma semplificata del T.A.R. del Lazio, Sezione Prima bis, del 12 ottobre 2009, nr. 9871.


Visti i ricorsi in appello con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie prodotte dall’appellante signora C (in data 1 aprile 2010), dall’appellante Associazione Pro.Do.CS (in data 1 aprile 2010) e dall’Amministrazione (in date 9 gennaio 2010 e 11 marzo 2010);

Visti tutti gli atti della causa;

Viste le ordinanze di questa Sezione nn. 70 e 72 del 13 gennaio 2010, con le quali sono state accolte le domande di sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata;

Relatore, all’udienza pubblica del giorno 8 giugno 2010, il Consigliere R G;

Uditi l’avv. Castiello per la appellante signora C e l’avv. dello Stato Giustina Noviello per l’Amministrazione;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

I – La signora Angela C, ufficiale dell’Arma dei Carabinieri già in ferma prefissata, ha impugnato, chiedendone la riforma previa sospensione dell’esecuzione, la sentenza con la quale il T.A.R. del Lazio ha respinto il ricorso dalla stessa proposto avverso il provvedimento con il quale, nell’ambito della procedura di stabilizzazione del personale in ferma prefissata indetta ai sensi dell’art. 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, nr. 296, la medesima signora C è stata dichiarata non idonea per difetto del requisito della statura minima di cm 165.

A sostegno dell’impugnazione, la appellante ha dedotto: travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; difetto, contraddittorietà e illogicità della motivazione; violazione dell’art. 112 c.p.c. (violazione del “ principio della domanda ”); incongruità e contraddittorietà della motivazione; violazione degli artt. 3, 24, 113 e 111 Cost.; violazione dell’art. 6 della Carta Europea dei Diritti dell’Uomo; violazione dei principi comunitari di equità, di proporzionalità e di affidamento; violazione dell’art. 51 Cost.; violazione degli artt. 21 e 22 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea;

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