Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2010-06-03, n. 201003487

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2010-06-03, n. 201003487
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201003487
Data del deposito : 3 giugno 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07797/2009 REG.RIC.

N. 03487/2010 REG.DEC.

N. 07797/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 7797 del 2009, proposto da:
P F, rappresentato e difeso dall’avv. M S, unitamente al quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Piazza Oreste Tommasini, n. 20;



contro

REGIONE CALABRIA, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall’avv. B S, unitamente al quale è elettivamente domiciliato in Roma, presso Aldo Casalinuovo, Via G.Nicotera n.29 Sc.9, Int.2;



per la riforma

della sentenza del TAR della Calabria, Sezione di Reggio Calabria, n. 319/09 del 7 maggio 2009, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso n. 930 del 2008 proposto dall’attuale appellante avverso il silenzio rifiuto mantenuto dalla Regione Calabria sull’atto stragiudiziale di diffida e messa in mora, notificato il 16/19.5.2008, “volto ad ottenere la riammissione del ricorrente nella graduatoria per la concessione dei contributi in conto capitale per il recupero della abitazione, ai sensi della L. R. Calabria n. 23/02 e s.m.i., giusta bando di concorso approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 689 del 22.9.2003”;

nonché per l’accoglimento della domanda proposta in primo grado e reiterata in appello;

inoltre per la adozione, preso atto del persistente silenzio della Regione Calabria, di tutti i provvedimenti necessari all’adempimento dell’obbligo della Amministrazione di concludere il procedimento “rimasto bloccato alla fase della istruttoria e della proposta di deliberazione finale”;

perché sia dichiarato e statuito, ai sensi dell’art. 2, V c., della L. n. 241 del 1990, che la domanda di contributo a suo tempo presentata dall’appellante era regolarmente documentata e che allo stesso compete l’inclusione in graduatoria al fine del rimborso delle somme erogate per il recupero della documentazione, previo completamento del procedimento di rettifica di detta graduatoria avviato dalla Regione;

per l’emanazione dell'ordine alla Regione di concludere detto procedimento, di rettificare e/o integrare detta graduatoria, di accogliere la domanda del ricorrente e di disporre il pagamento delle somme in questione, con rivalutazione ed interessi.


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria;

Vista la memoria prodotta dalla parte appellante a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del 23.2.2010, il Consigliere A A e uditi per le parti gli avvocati Simona Maria Serena Salazar, per delega dell'Avv. M S, come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.




FATTO

Con il ricorso in appello in epigrafe indicato il sig. F P ha chiesto l’annullamento o la riforma della sentenza del T.A.R. della Calabria, Sezione di Reggio Calabria, n. 319/09 del 7 maggio 2009, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso n. 930 del 2008 proposto dall’attuale appellante avverso il silenzio rifiuto mantenuto dalla Regione Calabria sull’atto stragiudiziale di diffida e messa in mora, notificato il 16/19.5.2008, nonché ha chiesto l’accoglimento della domanda proposta in primo grado e reiterata in appello, l’adozione di tutti i provvedimenti necessari all’adempimento dell’obbligo della Amministrazione di concludere il procedimento, le declaratorie e l’emanazione degli ordini in epigrafe indicati.

A sostegno del gravame sono stati dedotti i seguenti motivi:

1.- Erroneità della sentenza appellata. Erroneità dei presupposti. Omesso esame ed omessa valutazione del comportamento della Regione risultante dagli atti (apertura del procedimento ed esecuzione dell’istruttoria).

Con detta sentenza il ricorso proposto dal ricorrente contro il silenzio rifiuto mantenuto dalla Regione Calabria sull’atto stragiudiziale di diffida e messo in mora (volto ad ottenere la riammissione nella graduatoria per la concessione dei contributi in conto capitale per il recupero dell’abitazione) sarebbe stato erroneamente dichiarato inammissibile (nell’assunto che non era stata impugnata la graduatoria alla quale il ricorrente aspira ad essere riammesso, non sussistendo l’obbligo di provvedere al riesame di un'istanza di revoca o di riesame di un provvedimento divenuto inoppugnabile) senza tener conto della circostanza che all’istanza di riesame aveva fatto seguito l’apertura del relativo procedimento, che la Regione non poteva rifiutarsi di concludere.

Erroneamente non sarebbe stato accolto il ricorso del deducente e non dichiarato l’obbligo di concludere il procedimento di riesame iniziato dall’Amministrazione.

Con atto depositato il 21.10.2009 si è costituita in giudizio la Regione Calabria, che ha chiesto la reiezione dell’appello.

Con memorie depositate il 24.11.2009 ed il 9.2.2010 parte ricorrente ha ribadito tesi e richieste.

Alla camera di consiglio del 23.2.2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza dell’ avvocato Simona Maria Serena Salazar, per delega dell'Avv. M S, come da verbale di causa agli atti del giudizio.



DIRITTO

1.- Con il ricorso in appello, in epigrafe specificato, è stato chiesto l’annullamento o la riforma della sentenza del T.A.R. della Calabria, Sezione di Reggio Calabria, n. 319/09 del 22 aprile 2009 (con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso n. 930 del 2008 proposto dall’attuale appellante avverso il silenzio rifiuto mantenuto dalla Regione Calabria sull’atto stragiudiziale di diffida e messa in mora, notificato il 16/19.5.2008, “volto ad ottenere la riammissione del ricorrente nella graduatoria per la concessione dei contributi in conto capitale per il recupero della abitazione, ai sensi della L. R. Calabria n. 23/02 e s.m.i., giusta bando di concorso approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 689 del 22.9.2003”), nonché sono stati chiesti l’accoglimento della domanda proposta in primo grado e reiterata in appello, l’adozione di tutti i provvedimenti necessari all’adempimento dell’obbligo della Amministrazione di concludere il procedimento, le declaratorie e l’emanazione degli ordini in

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