Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2018-03-28, n. 201801929

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2018-03-28, n. 201801929
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201801929
Data del deposito : 28 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/03/2018

N. 01929/2018REG.PROV.COLL.

N. 06260/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6260 del 2014, proposto dalla ASI - Associazioni Sportive Sociali Italiane (già ASI - Alleanza Sportiva Italiana), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G T, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Mazzini, n. 11;

contro

il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Direzione generale per il terzo settore e le formazioni sociali presso tale Ministero, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

Il CSI - Centro Sportivo Italiano, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del TAR Lazio, sede di Roma, sezione III bis 1 aprile 2014 n.3560, resa fra le parti, la quale ha respinto il ricorso presentato dalla ASI – Associazioni sportive sociali italiane per l’annullamento del verbale 25 luglio 2012 della Commissione istituita con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 27 luglio 2011, n. 22 II 198, di conferma della non ammissibilità della domanda di contributo ai sensi delle leggi 19 novembre 1987, n. 476, e 15 dicembre 1998, n. 438, presentata per l’anno 2011;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e della Direzione generale per il terzo settore e le formazioni sociali;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 novembre 2017 il Cons. F G S e uditi per le parti l’avvocato Andrea Vecchio Verderame, per delega dell'avvocato G T, e l’avvocato dello Stato Maria Vittoria Lumetti;


Rilevato che:

con atto sottoscritto dal proprio legale rappresentante e depositato dal difensore all’udienza pubblica del 30 novembre 2017, la parte appellante ha dichiarato di voler rinunciare al giudizio a spese compensate;

nulla la controparte ha opposto;

tali fatti, pur in assenza delle formalità di cui all’art. 84, commi da 1 a 3 del c.p.a., costituiscono prova univoca, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa;

l’appello va pertanto dichiarato improcedibile, con conseguente estinzione del giudizio;

vanno compensate le spese del secondo grado del giudizio;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi