Consiglio di Stato, sez. III, decreto cautelare 2022-01-17, n. 202200181

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, decreto cautelare 2022-01-17, n. 202200181
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202200181
Data del deposito : 17 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

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Pubblicato il 17/01/2022

N. 00171/2022 REG.RIC.

N. 00181/2022 REG.PROV.CAU.

N. 00171/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 171 del 2022, proposto da
Consorzio di Cooperative Kursana Coop. Soc. A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati F M, D M, con domicilio eletto presso lo studio F M in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 18;

contro

Consorzio Sociale il Sestante Soc. Coop, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato P G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Comune di Loano, Consorzio Lunga Vita S.C.S. Onlus, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 01083/2021, resa tra le parti, concernente l'annullamento, previa sospensione,

della Determinazione dirigenziale del Comune di Loano, Area 2, Rep. n. 267 del 26 marzo 2021 (doc. n. 1), con cui è stata disposta l'aggiudicazione della “procedura di gara per l'affidamento dei servizi del settore socio sanitario assistenziale presso la Residenza Protetta Ramella di Loano, per tre anni con possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni ed eventuale proroga massima di sei mesi nelle more dell'espletamento della gara per un nuovo affidamento” in favore del Consorzio di Cooperative Kursana s.c.r.l., comunicata alla ricorrente in data 29 marzo 2021 (doc. n. 2), nonché di ogni altro atto presupposto, antecedente, conseguente e/o comunque connesso con quello impugnato, ancorché allo stato non conosciuto, ivi specificamente comprendendo, in quanto occorra, la Determinazione dirigenziale del Comune di Loano, Area 2, Rep. n. 49 del 18 gennaio 2021 (doc. n. 3), nonché tutti i verbali di gara e, in particolare, i verbali delle sedute della Commissione giudicatrice del 22 gennaio 2021, del 16 febbraio 2021, del 17 febbraio 2021 e del 22 febbraio 2021,

nonché,

ai sensi degli articoli 7, 30 e 120 e segg. del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104,

per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato dall'Amministrazione aggiudicatrice in forza degli atti impugnati e comunque per il risarcimento dei danni subiti e subendi in dipendenza della loro emanazione ed attuazione,

ed altresì

per l'accesso integrale all'offerta tecnica della Società aggiudicataria, previo - ove occorra – annullamento della Nota del Comune di Loano, Prot. n. 14539 del 13 aprile 2021.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;

Considerato che, stante il breve tempo necessario per la celebrazione della camera di consiglio nella cui sede collegiale potranno essere valutate le questioni sollevate da parte appellante, devono ritenersi prevalenti le esigenze di continuità assistenziale degli ospiti della Residenza protetta;

Ritenuto di dovere mantenere la res adhuc integra fino alla valutazione collegiale del ricorso;


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