Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-07-18, n. 202307046

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-07-18, n. 202307046
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202307046
Data del deposito : 18 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/07/2023

N. 07046/2023REG.PROV.COLL.

N. 04994/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA NON DEFINITIVA

sul ricorso numero di registro generale 4994 del 2021, proposto dalla signora -OMISSIS- rappresentata e difesa dall’avvocato Michele Salazar, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza Oreste Tommasini, n. 20,



contro

il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in persona del Ministro pro tempore e il Corpo Forestale dello Stato - oggi Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - , Comando provinciale di -OMISSIS- e Comando regionale della Calabria, in persona dei rispettivi Comandanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sezione staccata di -OMISSIS-, -OMISSIS- resa tra le parti, concernente risarcimento danni da provvedimenti di trasferimento illegittimi.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali e del Corpo Forestale dello Stato;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 36, comma 2, cod. proc.amm.;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 giugno 2023, per la quale la difesa dell’appellante ha presentato istanza di passaggio in decisione senza discussione orale, il Cons. Antonella Manzione;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. L’odierna appellante, arruolata nel Corpo Forestale dello Stato nel 2000 con la qualifica di agente e assegnata alla sede di -OMISSIS- ha adito il T.a.r. per la Calabria, sede di -OMISSIS-, per vedersi riconoscere i danni asseritamente subiti a causa di un trasferimento presso la sede di -OMISSIS- dichiarato illegittimo con sentenza del medesimo Tribunale, n. -OMISSIS- passata in giudicato.

1.1. Essa denuncia una serie ininterrotta di atteggiamenti vessatori, che avrebbero avuto origine da un episodio di aggressione fisica perpetrato nei suoi confronti da un collega e superiore gerarchico (accertato con sentenza del Giudice di Pace di -OMISSIS- del 21 marzo 2007, confermata in appello dal Tribunale di -OMISSIS-, 13 febbraio 2009, n. 9, nonché, da ultimo, dalla Corte di Cassazione, -OMISSIS-), protraendosi senza soluzione di continuità fino alle contestate scelte allocative. In maggior dettaglio, dopo essere stata trasferita per incompatibilità ambientale a -OMISSIS- unitamente agli altri protagonisti della vicenda, ovviamente destinati ad altre sedi, si vedeva esposta ad una serie di oscillazioni decisionali, conseguite in verità anche a sue specifiche richieste, giusta la lamentata ostilità ambientale riscontrata pure nella nuova sede.

1.2. In particolare, sopraggiunte le richiamate sentenze di primo e secondo grado del giudice penale, in data 25 novembre 2009 veniva assegnata temporaneamente al Comando regionale del Corpo per trenta giorni, successivamente prorogati di altri sessanta.

1.3. Essendo stato medio tempore il comando di -OMISSIS- sede effettiva dell’appellante, attratto nella competenza territoriale del Parco Nazionale d’-OMISSIS- per operare in abbinamento con altri limitrofi, tra i quali quello di -OMISSIS-, ove era stato trasferito il suo aggressore, la ricorrente, ritenendo di non potervi prestare più servizio - recte , di non potervi rientrare- chiedeva, in data 8 settembre 2010, di essere sottoposta a visita medica. Chiedeva, altresì, con istanza del 22 ottobre 2010, che venisse revocato l’originario provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale dalla stazione di -OMISSIS- essendo venuti meno i presupposti e i requisiti, come definitivamente accertato dal giudice penale, che avevano indotto a suo tempo il trasferimento presso il comando di-OMISSIS-

1.4. Con decreto del 30 novembre 2010 il Capo del Corpo Forestale dello Stato ne assecondava la richiesta, disponendone il reintegro presso la sede di -OMISSIS- successivamente sospeso in data 14 dicembre 2010 per la riscontrata permanenza di cause di incompatibilità ambientale evidenziate nella nota del Comando regionale del 13 dicembre 2010 nella quale si rappresentava « la fortissima inopportunità a che la -OMISSIS- torni a prestare servizio con ben cinque soggetti con i quali ha avuto in passato i conflitti ampiamente documentati in atti ».

1.5. In effetti, all’opzione richiesta si opponevano in blocco tutti i colleghi già in servizio presso la stazione di -OMISSIS- che con nota del 9 dicembre 2010 ne evidenziavano l’inopportunità preso atto delle denunce per mobbing presentate dalla ricorrente anche nei loro confronti.

1.6. A partire da tale momento, si susseguiva una congerie di provvedimenti, la cui cronologia, seppure utile a fini ricostruttivi, mette in luce la non piena coerenza delle scelte effettuate, all’apparenza ispirate talvolta ad astratte velleità legalistiche in senso formale, talaltra a tutelare l’interessata, talaltra ancora semplicemente a cercare un punto di equilibrio tra contrapposte situazioni di non agevole gestibilità. Segnatamente:

- con atto del 14 febbraio 2011, revocato il reintegro a -OMISSIS- veniva disposta l’assegnazione definitiva al Comando di -OMISSIS-

- con nuova istanza del 30 giugno 2011 l’interessata chiedeva di permanere nell’assegnazione provvisoria, di cui continuava a fruire;

- con nota del 29 luglio 2011 l’Ispettorato Generale del Corpo riscontrava negativamente tale richiesta, ritenendola non conforme al quadro regolamentare;

- in data 14 ottobre 2011, la -OMISSIS-, rifiutandosi di fatto di prendere servizio a -OMISSIS- si presentava nuovamente presso la sede del Comando provinciale di -OMISSIS-;

- in data 14 dicembre 2011 il Comandante regionale, facendo seguito a numerose note di analogo tenore del Comandante provinciale, diffidava l’agente a prendere servizio presso la sede formalmente assegnatale (-OMISSIS-), ove non si era ancora presentata;

- in data 20 dicembre 2011 il Comandante provinciale, a fronte del malore accusato dalla -OMISSIS- al momento della notifica della diffida, la inviava per accertamenti presso la C.m.o. e la collocava in aspettativa d’ufficio;

-in data 14 marzo 2013, il medesimo Comandante provinciale, alla luce delle certificazioni mediche medio tempore acquisite, nonché della circostanza che dal 4 marzo 2013 era stato nominato Comandante della Stazione di -OMISSIS- un sovrintendente che in passato aveva avuto problemi con la -OMISSIS-, ne chiedeva l’assegnazione definitiva presso la sua struttura ovvero presso l’Ufficio per le biodiversità;

- con nota del 30 maggio 2013 il Comandante regionale, riscontrando negativamente la proposta, riferiva di ritenere cessate le (ulteriori) condizioni di incompatibilità ambientale, giusta il nuovo trasferimento del Sovrintendente da -OMISSIS- evidenziando peraltro che la dipendente aveva volontariamente preso parte ad un’operazione (denominata “Adorno”), svoltasi proprio nei luoghi soggetti alla segnalata limitazione da parte dei medici competenti;

- con provvedimento del Comandante regionale del 19 luglio 2013, prot. n. 533, veniva quindi definitivamente affermato che la permanenza della -OMISSIS- presso il Comando provinciale violava le disposizioni sugli spostamenti temporanei del personale e nello specifico contravveniva anche al provvedimento del 14 febbraio 2011, di annullamento del trasferimento presso la sede di-OMISSIS- e assegnazione definitiva a quella di -OMISSIS-

- con atto prot. n. 87 del 24 luglio 2013, il Comandante provinciale disponeva in conformità.

2. Occorre ancora precisare che a fronte di tali ipotesi di spostamenti, e segnatamente della paventata prospettiva di essere incardinata a -OMISSIS- con conseguente possibilità di interfaccia con il proprio aggressore del 2003, giusta la sua presenza nell’organico di Comando destinato a collaborare nell’ambito del Parco secondo il nuovo assetto delle competenze, l’appellante:

- otteneva una prima certificazione del medico legale del Corpo, -OMISSIS- in data 10 febbraio 2011, che alla luce dei disturbi psico-fisici diagnosticati ne suggeriva l’impiego « in località diverse da quelle che, per fatti e persone, sono ricollegabili alla nota vicenda subita dalla ricorrente, al fine di evitare, per quanto possibile, ulteriori elementi di usura dal punto di vista del fattore del rischio stress lavoro-correlato (-OMISSIS- e sedi limitrofe con -OMISSIS-) » ( e sulla base della stessa avanzava la sopra richiamata istanza del 30 giugno 2011 di permanere nell’assegnazione provvisoria);

- in data 14 dicembre 2011, all’atto della notifica della diffida del Comandante regionale, accusava malore, tanto da indurre il Comandante provinciale a mandarla a visita presso la C.m.o.;

- in data 20 dicembre 2012, rientrata in servizio dopo l’aspettativa, a seguito di visita presso il (nuovo) medico del lavoro, -OMISSIS- veniva riconosciuta idonea all’impiego, ribadendo tuttavia la limitazione « per lo svolgimento di attività in ambienti che per luoghi persone e circostanze, considerati i precedenti, possono determinare condizioni di stress lavoro correlato con sofferenza psico-fisica ».

3. Avverso il provvedimento del 24 luglio 2013 la -OMISSIS- esperiva dapprima ricorso gerarchico, e avverso quello del 19 luglio 2013, ricorso in opposizione al Comando regionale della Calabria, entrambi respinti.

3.1. Proponeva quindi ricorso al T.a.r. per la Calabria, sede di -OMISSIS-, n.r.g.-OMISSIS- che con sentenza n. -OMISSIS- annullava entrambi i provvedimenti in quanto «[…] intimando nuovamente alla ricorrente di prendere servizio presso la sede di -OMISSIS- nonostante l’emissione di ben tre certificati del

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