Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-03-01, n. 202302141
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Testo completo
Pubblicato il 01/03/2023
N. 02141/2023REG.PROV.COLL.
N. 04811/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 4811 del 2021, proposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del direttore pro tempore , e dal Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del ministro pro tempore , rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12;
contro
ST TI, rappresentato e difeso dall’avvocato Sandro Franciosa, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia;
nei confronti
AN CI, AS AR, rappresentati e difesi dall’avvocato Livia Grazzini, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Leopoldo Serra 32;
De Rossi Maria Paola, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma (sezione seconda) n. 3345/2021
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di ST TI, e di AN CI e AS AR;
Viste le memorie e tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 31 gennaio 2023 il consigliere Fabio Franconiero, sulle istanze di passaggio in decisione delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma, integrato da motivi aggiunti, il signor ST TI impugnava la nota di prot. n. 3278 del 14 gennaio 2016 dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli - ufficio dei monopoli per il Lazio, con cui in riscontro alla sua istanza del 4 aprile 2015 per l’istituzione di una rivendita di generi di monopolio nel Comune di Roma, nel quartiere Tuscolano, in un locale sito in via Fabio Rulliano 13, gli era stata comunicata l’archiviazione della pratica, « per la carenza del requisito della redditività di zona », ed inoltre perché l’ubicazione prescelta era « situata in un quartiere già ampiamente dotato di rivendite per la distribuzione di generi di monopolio ».
2. In accoglimento del ricorso, con la sentenza indicata in epigrafe veniva giudicata fondata la censura dedotta in ricorso di carenza di istruttoria e motivazione in ordine alle ragioni per le quali era stato « ritenuto in concreto insussistente il requisito della redditività minima di legge e che avrebbe giustificato nel 2015 l’archiviazione della richiesta di istituire la rivendita ordinaria ».
3. Per la sentenza le carenze da cui era affetto il provvedimento non erano state superate nemmeno dall’istruttoria svolta nel giudizio di primo grado (con ordinanza 23 novembre 2020, n. 12382). A questo specifico riguardo veniva statuito che con la relazione depositata in ottemperanza