Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2019-07-03, n. 201904543

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2019-07-03, n. 201904543
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201904543
Data del deposito : 3 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/07/2019

N. 04543/2019REG.PROV.COLL.

N. 01674/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1674 del 2017, proposto da
I S.r.l. - Iniziative Sociali Assistenziali S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati G D G C, A M, con domicilio eletto presso lo studio Marco Gardin in Roma, via Laura Mantegazza, n. 24;

contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati M G, M R, con domicilio eletto presso gli uffici della Regione Puglia Delegazione Romana in Roma, Via Barberini n. 36;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) n. 1016/2016, resa tra le parti, concernente il risarcimento dei danni subiti a causa della mancata tempestiva determinazione (da parte della Regione Puglia) delle tariffe dovute in relazione ai servizi erogati dalle RSSA.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2019 il Cons. Stefania Santoleri e uditi per le parti gli avvocati Alessandra Rulli su delega di G D G C e di A M e M R;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. - Con ricorso proposto dinanzi al TAR per la Puglia la società ricorrente, gestore di una r.s.s.a per l’ospitalità di anziani parzialmente o del tutto non autosufficienti, iscritta al registro regionale di cui all’art. 53 della l.r. n. 19/2006 e munita di accreditamento con la Regione Puglia, ha agito in giudizio chiedendo:

- l’accertamento dell’illegittimità/illiceità del ritardo tenuto dalla Regione Puglia nella rideterminazione delle tariffe ex artt. 32 e 66 del R.R. n. 4/2007;

- la condanna della Regione Puglia al risarcimento dei danni subiti a causa del tardivo adeguamento del regime tariffario ex artt. 32 e 66 R.R. n. 4/2007 per l’acquisto delle prestazioni sanitarie erogate dalle RSSA;

- la condanna ex art. 34, co. 1, lett. c) c.p.a. della Regione Puglia all’adozione degli atti necessari al soddisfacimento della pretesa dedotta in giudizio, ivi compresa, ove occorra, la rideterminazione - ex art. 66, quarto comma, r.r. 18.01.2007 n.

4 - della quota di spesa sanitaria dovuta alla ricorrente per l’assistenza sanitaria fornita agli anziani.

2. - A sostegno della propria impugnativa ha dedotto che:

- aveva continuato a erogare prestazioni con oneri a carico del s.s.r. sulla base delle tariffe previste dal previgente regolamento n. 1/97 (pari a Euro 64/di per paziente) e quindi per euro 32/ dì a paziente (pari a 50% della quota sanitaria a carico del s.s.r.);

- la Regione Puglia aveva continuato a corrispondere dette somme anche dopo l’entrata in vigore del r.r. n. 4/2007 che aveva previsto, insieme a nuovi e maggiori standard (strutturali, organizzativi e funzionali) per l’erogazione delle prestazioni, anche la determinazione di nuove tariffe con apposito e successivo provvedimento della Giunta Regionale, da adottare entro centottanta giorni dalla entrata in vigore del regolamento (art. 32 r.r. 4/2007).

- l’art. 66, comma 4 del regolamento regionale aveva previsto l’aggiornamento, sempre entro centottanta giorni dalla data di approvazione del regolamento medesimo, dei parametri di spesa già determinati secondo le previsioni dell’art. 32 della l.r. n. 14/2004;

- pur avendo essa provveduto ad adeguare la propria struttura ai nuovi standard regolamentari, aveva continuato a percepire dalla Regione Puglia la vecchia tariffa fino al 20 dicembre 2010, in quanto solo in tale data la Regione Puglia aveva adottato la deliberazione di G.R. n. 2866, pubblicata in data 4.1.2011, con cui aveva reso effettive le tariffe fissate con deliberazione di G.R. n. 279/2010, così rideterminando la nuova tariffa giornaliera di euro 92,90 con quota sanitaria a carico del s.s.r. pari a 46,45 (50% di euro 92,90) in luogo di quella di euro 32,00 (50% di euro 64,00);

- la rideterminazione delle tariffe era avvenuta solo dopo che il TAR per la Puglia aveva accertato la doverosità dell’adeguamento tariffario e dell’aggiornamento dei parametri di spesa che la Regione Puglia avrebbe dovuto effettuare entro centottanta giorni dalla data di approvazione del regolamento n. 4/2007;

- con la sentenza n. 2613 del 18.11.2008, lo stesso Tribunale aveva accertato l’illegittimità del silenzio serbato dalla Regione sulla diffida a provvedere in ordine alla rideterminazione della quota sanitaria, ordinandole conseguentemente di concludere il procedimento in questione entro i 180 giorni successivi;

- era stato nominato un Commissario ad acta affinché venisse data esecuzione alla sentenza entro l’ulteriore termine di 90 giorni (Ord. n. 153/09);

- il

TAR

Puglia aveva anche accertato l’antigiuridicità e/o illeceità del ritardo nell’adeguamento, con conseguente obbligo per la Regione Puglia di risarcire il danno per mancato incremento patrimoniale subito dalle r.s.s.a. (T.A.R. Bari, sez. I, n. 119/2013 confermata da Cons. Stato, sez. III, n. 1161/2014).

Pertanto, con atto di significazione e diffida del 17.11.2014, la ricorrente aveva chiesto alla Regione Puglia di corrispondere, con decorrenza 7 giugno 2009 e sino al soddisfo, le differenze tariffarie dovute per le prestazioni erogate per conto del s.s.r. provvedendo a porre in essere tutti gli adempimenti di legge.

3. - Con nota del 19.1.2015 (anch’essa impugnata) la Regione Puglia ha evidenziato che:

- le nuove tariffe sono entrate in vigore – per le r.s.s.a. in possesso dell’autorizzazione definitiva all’esercizio - solo con la deliberazione di G.R. n. 2866 del 20.12.2010, pubblicata sul BURP n. 1 del 4.1.2011, di approvazione del documento di indirizzo economico funzionale per l’anno 2010 (

DIEF

2010)

- il

TAR

Puglia, con la sentenza n. 119/2013, poi confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1161/2014, si è limitato a riconoscere un risarcimento del danno nei confronti della ricorrente di quel giudizio, quantificandolo con la differenza tariffaria nel periodo compreso tra la scadenza del 180° giorno dettato dalla sentenza del T.A.R. Bari n. 2613/2008 e l’applicazione della nuova tariffa a seguito di pubblicazione del

DIEF

2010;

- tale giudicato fa stato solo tra le parti di quel giudizio.

4. - Nel giudizio di primo grado la Regione Puglia aveva sollevato l’eccezione di irricevibilità del ricorso, sostenendo che il momento della cessazione dell’illecito era intervenuto non con l’adozione della delibera n. 279 del 2/2/2010, bensì con la successiva pubblicazione sul BURP del 4.1.2011, della delibera n. 2866 del 20.12.2010, recante l’approvazione del Documento di Indirizzo Economico Funzionale per l’anno 2010 (DIEF), cui era subordinata l’applicabilità delle nuove tariffe: l’illecito, quindi, era cessato in data successiva all’entrata in vigore del codice del processo amministrativo.

Ciò avrebbe comportato l’applicabilità – alla presente controversia - del termine decadenziale di 120 giorni previsto dall’art. 30 comma 3 c.p.a., termine non rispettato dalla parte ricorrente.

5. - Con la sentenza appellata il TAR ha dichiarato in parte irricevibile ed in parte inammissibile il ricorso di primo grado.

6. - Avverso tale decisione la ricorrente ha proposto appello chiedendone l’integrale riforma.

6.1 - Si è costituita per resistere la Regione Puglia che, con memoria, ha controdedotto sulle doglianze proposte chiedendone il rigetto.

6.2 - L’appellante ha depositato una memoria di replica con la quale ha contestato le tesi della Regione.

7. - All’udienza pubblica del 23 maggio 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

8. - L’appello va accolto in parte, nei soli termini indicati in motivazione e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, va in parte respinto ed in parte va dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado.

9.- Con il primo motivo di appello deduce l’appellante la violazione dell’art. 73 c.p.a. e dell’art. 24 Cost. rilevando che la statuizione di irricevibilità disposta dal primo giudice per violazione del termine di 120 giorni, previsto dall’art. 30, comma 3, c.p.a., sarebbe stata disposta “sulla scorta della recente sentenza del Consiglio di Stato n. 1304 del 1.4.2016”, pubblicata dopo il passaggio in decisione della causa, avvenuta il 22 marzo 2016, e dopo aver riconvocato la camera di consiglio per il giorno 7 giugno 2016.

Lamenta, quindi, l’appellante che la decisione – fondata su una questione rilevata d’ufficio – sarebbe stata adottata dopo la riconvocazione della camera di consiglio, senza assegnare alle parti un termine per produrre memorie onde consentire loro di esercitare il diritto al contraddittorio garantendo l’effettività del diritto di difesa.

10. - La doglianza non può essere accolta.

Innanzitutto è opportuno precisare che l’eccezione di tardività non è stata rilevata d’ufficio, ma era stata dedotta dalla Regione Puglia nella propria memoria del 19 febbraio 2016: in tale memoria la Regione aveva sollecitato il TAR a rivedere il proprio precedente orientamento sottolineando che «il dies a quo per computare il decorso di detto termine non può ravvisarsi nell'adozione della D.G.R. n. 279/2010, quanto piuttosto in un momento successivo, ovvero con l'adozione della D.G.R. n. 2866 del 20.12.2010 (approvazione del

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