Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 2013-04-23, n. 201301454
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N. 01454/2013 REG.PROV.CAU.
N. 02838/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2838 del 2013, proposto da:
Telecom Italia S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano D'Ercole e N P, con domicilio eletto presso il primo di essi in Roma, piazza di S. Andrea della Valle, 6;
contro
Comune di Milano, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avv. ti M R S, M T M, S P e R I, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, Lungotevere Marzio, 3;
nei confronti di
Vodafone Omnitel Nv, rappresentata e difesa dagli avv. ti Giorgia Romitelli, Alessandro Caretta Boso e Fabio Elefante, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, via dei Due Macelli, 66;
per la riforma
dell' ordinanza collegiale del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: sezione III n. 463/2013, resa tra le parti, concernente l’affidamento del servizio di comunicazione mobile per un periodo di 36 mesi
Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Milano e di Vodafone Omnitel Nv;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2013 il Cons. H S e uditi per le parti gli Avvocati Palombi, Izzo ed Elefante.
Rilevato che, in pendenza della verificazione disposta dal Giudice di primo grado sulla congruità dell’offerta economica dell’aggiudicataria Vodafone, tenuto anche conto che medio tempore il contratto di appalto è già stato sottoscritto, le ragioni di urgenza prospettate da Telecom appaiono sufficientemente tutelate attraverso la fissazione della nuova udienza di merito, dinanzi al Tar, già programmata per il prossimo 19 novembre 2013;
che infatti, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, data anche la durata triennale del servizio in oggetto, appare recessivo l’interesse di Telecom alla immediata sospensione dell’esecuzione dell’aggiudicazione e del contratto stipulato dal Comune di Milano con Vodafone;
Ritenuto che, pertanto, l’appello cautelare è infondato e che le spese della presente fase seguono la regola della soccombenza.