Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 2014-10-10, n. 201404603
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N. 04603/2014 REG.PROV.CAU.
N. 06973/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 6973 del 2014, proposto da:
Janssen Cilag S.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. A R, con domicilio eletto presso A R in Roma, via Bocca di Leone, 78;
contro
- Dipartimento Servizi Condivisi dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Udine;
- Azienda Ospedaliera Universitaria Santa Maria della Misericordia di Udine, rappresentata e difesa dagli avv. S C, F R, con domicilio eletto presso S C in Roma, piazza di Priscilla, 4;
nei confronti di
- Regione Friuli-Venezia Giulia;
- Roche Spa;
- Teva Italia S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Rosaria Russo Valentini, con domicilio eletto presso Maria Rosaria Russo Valentini in Roma, piazza Grazioli, 5;
- Hospira Italia S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Rosaria Russo Valentini, con domicilio eletto presso Maria Rosaria Russo Valentini in Roma, piazza Grazioli, 5;
per la riforma
dell' ordinanza cautelare del T.A.R. FRIULI-VENEZIA-GIULIA, TRIESTE, SEZIONE I, n. 00071/2014, resa tra le parti, concernente aggiudicazione appalto per la fornitura di prodotti farmaceutici.
Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Ospedaliera Universitaria Santa Maria della Misericordia di Udine, di Teva Italia S.r.l. e di Hospira Italia S.r.l.;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2014 il Cons. P U e uditi per le parti gli avvocati Pesce su delega di Romei, Rosati e Russo Valentini;
Considerato che le complesse questioni sottese alla controversia devono essere approfondite in sede di esame del ricorso di primo grado nel merito;
Ritenuto che, nelle more, nella prospettiva di comparazione tra i contrapposti interessi, anche tenendo conto di quanto precisato dal capitolato di gara circa la non esclusività, ai fini dell’approvvigionamento dei farmaci, del contratto da stipulare con l’aggiudicatario, dalla eventuale sottoscrizione di detto contratto non deriva un danno grave ed irreparabile;