Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-01-05, n. 202400210

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-01-05, n. 202400210
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202400210
Data del deposito : 5 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/01/2024

N. 00210/2024REG.PROV.COLL.

N. 08614/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8614 del 2018, proposto da A B P, C A B P, L B P, C B P e T A B P, rappresentati e difesi dall'avvocato C C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza dei Caprettari, n. 70



contro

Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati P C, G L, A M e M L B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G L in Roma, via Polibio, n. 15



per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) n. 764/2018


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 novembre 2023 il Cons. Sergio Zeuli e uditi per le parti gli avvocati P C e Valentina Vavassori su delega dell'avv. C C;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. La sentenza impugnata ha rigettato il ricorso proposto dalla parte appellante per l'accertamento dell'inadempimento da parte del Comune di Milano dell'obbligo di trasferirle la proprietà dell'area di cui alla lettera G) del terzo comma dell'art.7 della Convenzione urbanistica stipulata in data 6 febbraio 1942 e, cioè, “la zona delimitata con le lettere V Z T U V” nel “tipo … allegato sotto A”, oggi catastalmente classificata con i nn. 450, 453 e 184 del foglio 348 NCT di Milano, in conseguenza della verificazione dell'evento dedotto in condizione dalla medesima convenzione e per la pronuncia di sentenza costitutiva che tenga luogo del contratto non concluso, ai sensi dell'art.2932 c.c., con conseguente trasferimento della proprietà della predetta area in capo alla parte appellante e, in subordine, per l'accertamento del suo diritto alla restituzione di quanto versato dalla dante causa signora Virginia B P al Comune in forza della detta Convenzione, con conseguente condanna del Comune di Milano al pagamento della relativa somma, più rivalutazione e interessi.

Avverso la decisione gravata sono sollevati i seguenti motivi di appello:

I. In via principale: erroneità della sentenza impugnata e fondatezza del primo motivo di ricorso al TAR (Violazione e inadempimento della Convenzione del 6.2.1942 da parte del Comune di Milano: verificazione dell’evento dedotto in condizione. Eccesso di potere per irragionevolezza e travisamento dei fatti, nonché violazione degli artt. 27-30 L. n. 457/1978).

a.- Illogicità, contraddittorietà e perplessità della sentenza-b.- Erroneità, infondatezza e difetto di motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha dichiarato la risoluzione della Convenzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione dedotta in Convenzione.- c.- Erroneità, infondatezza, contraddittorietà e travisamento della sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto non avverata la condizione dedotta in Convenzione ed ha affermato che la Convenzione stessa non avrebbe avuto attuazione per effetto della mancata inclusione dell’area dei ricorrenti nel piano di recupero approvato con delibera C.C. n. 33/2002.-

II.- In via subordinata: erroneità della sentenza impugnata e fondatezza del secondo motivo di ricorso al TAR (ripetibilità delle somme corrisposte al Comune dalla sig.ra B P).

2. Si è costituito in giudizio il Comune di Milano, contestando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto del gravame.

3. La controversia ha origini risalenti, trovando il suo antefatto nella convenzione urbanistica stipulata il 6 febbraio del 1942 tra il Comune di Milano, alcune società immobiliari e privati cittadini, fra i quali B P V d C, madre degli attuali appellanti, che aveva ad oggetto l’esecuzione del P.R.G. della città di Milano, approvato con la Legge n. 433 del 1934, per la zona tra Corso Garibaldi e via Legnano, compresa tra via Moscova e via Mantegazza.

Detta Convenzione prevedeva l’acquisizione da parte del Comune di Milano, con le somme messe a disposizione dai contraenti privati, di tutte le aree e gli edifici esistenti, di proprietà di terzi, poste tra Corso Garibaldi e via Tommaso da Cazzaniga, per il recupero dell’area che si trovava in stato di disordine urbanistico ed edilizio e per la nuova edificazione, in attuazione del P.R.G. del 1934, sulla base della variante (allora) in corso di approvazione.

Una volta acquisita la disponibilità degli immobili tramite espropri, il Comune si impegnava a consegnarli ai contraenti privati, affinché provvedessero allo sgombero ed alla demolizione, entro un anno dalla cessazione del blocco degli sfratti. Era prevista la demolizione degli edifici esistenti, per la sistemazione viaria e la nuova edificazione a cortina, per un totale di circa 64.000 mq. secondo la variante da approvarsi ed il relativo piano particolareggiato.

Per quanto concerneva la dante causa della parte appellante, l’articolo 7 della Convenzione precisava che l’area da restituire era quella delimitata con le lettere VZTUV del tipo allegato A.

Il trasferimento delle singole proprietà – compresa quella dell’odierna parte appellante - era condizionato sospensivamente all’approvazione del Piano Particolareggiato, secondo le volumetrie di cui alla variante del P.R.G., mentre l’immissione in possesso sarebbe avvenuta immediatamente.

Detto piano non è mai stato approvato: l’area venne consegnata a B P, senza la definitiva traslazione del diritto.

La Convenzione del ’42 ebbe solo un inizio di attuazione perché le aree furono espropriate e date in detenzione ai contraenti privati, ma - in assenza del Piano Particolareggiato - non venne attuata la demolizione degli stabili, né la loro ricostruzione e tanto meno la sistemazione viaria.

Tutto ciò premesso, la parte appellante, avente causa dalla B P, sostiene che – essendosi nel 2002 avuta l’approvazione di un Piano di Recupero interessante l’intera area, compresa quella in suo possesso – quest’ultimo piano rappresenterebbe l’avveramento dell’evento dedotto nella clausola condizionale della Convenzione del 1942, con il conseguente effetto traslativo del diritto di proprietà in suo favore e la possibilità di ottenere una sentenza sostitutiva del contratto non concluso, ai sensi dell’art. 2932 c.c. .

Il Comune contesta l’equipollenza tra i due piani, negando che, a quella data, si sia configurato un effetto traslativo. Al contrario l’ente locale ritiene che la Convenzione del 1942 sia da lungo tempo da ritenersi risolta per impossibilità sopravvenuta della prestazione.

In sostanza, secondo il Comune: 1. il Piano Particolareggiato di cui alla convenzione del 1942 non era mai stato attuato perché era in esecuzione della vecchia variante del PRG del 1934, superata dalle successive pianificazioni, come accertato peraltro da sentenze civili emesse in contenziosi intercorsi tra il Comune ed altre parti della Convenzione del 1942; 2. Il piano di recupero approvato nel 2002 attuava invece il PRG dell’80 e prevedeva una disciplina radicalmente incompatibile con quella della convenzione del 1942 e dunque non era in alcun modo assimilabile a quello dedotto quale condizione nella Convenzione del ‘42.

La sentenza impugnata, rigettando il ricorso, ha condiviso quest’ultima prospettazione.

4. Il primo motivo di appello – articolato in più sub-motivi - contesta alla sentenza impugnata in primo luogo di non aver rilevato l’inadempimento del Comune di Milano dell’obbligazione di trasferire la proprietà dell’area alla parte appellante.

Secondo la parte appellante, poiché l’intervenuta

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