Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-06-01, n. 202204509

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-06-01, n. 202204509
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202204509
Data del deposito : 1 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/06/2022

N. 04509/2022REG.PROV.COLL.

N. 01298/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1298 del 2015, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati G C e G C, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, viale dei Parioli, n. 47;



contro

il Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ope legis in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il -OMISSIS-, sede -OMISSIS-, sezione prima bis, n. -OMISSIS-, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;

visti tutti gli atti della causa;

relatore, nell’udienza pubblica del giorno 30 novembre 2021, il consigliere Francesco Frigida;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Il signor -OMISSIS- ha proposto il ricorso di primo grado n. -OMISSIS- dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il -OMISSIS-, sede -OMISSIS-, avverso il foglio del Ministero della difesa, Direzione generale per il personale civile, 1° reparto, I divisione, I sezione, prot. n. 49123 del 16 luglio 2009, con cui è stata respinta la sua istanza di transito nei ruoli civili della predetta amministrazione.

1.1. Il Ministero della difesa si è costituito nel giudizio di primo grado, resistendo al ricorso.

2. Con l’impugnata sentenza n. -OMISSIS-, il T.a.r. per il -OMISSIS-, sede -OMISSIS-, sezione prima bis , ha respinto il ricorso e ha compensato tra le parti le spese di lite.

In sintesi, il collegio di primo grado ha affermato che l’interessato, arruolato in ferma breve e, dunque, non inquadrato nei ruoli delle forze armate, non aveva titolo al transito nei ruoli civili; inoltre ha respinto la richiesta di accoglimento implicito della domanda di transito avanzata in conseguenza della tardività del provvedimento di rigetto, in quanto il solo decorso del tempo non è sufficiente a determinare l’accoglimento dell’istanza, occorrendo, infatti, per la formazione del silenzio assenso che la domanda sia corredata della indispensabile documentazione comprovante i presupposti della richiesta.

In particolare il T.a.r. ha così puntualmente sintetizzato i fatti processuali: « Il ricorrente, volontario in ferma breve, dopo essere rimasto vittima di un grave infortunio nello svolgimento dell’attività ginnico – addestrativa, è stato dichiarato permanentemente inidoneo al servizio militare con accertamento della dipendenza della causa di servizio per la patologia conseguente. Il 16 gennaio 2009 ha poi presentato domanda per il transito nei ruoli civili dell’Amministrazione della Difesa. Contro il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale la stessa Amministrazione ha respinto l’istanza di transito, ha quindi presentato l’odierno ricorso, deducendo, in particolare, l’illegittimità del diniego opposto in considerazione dell’intervenuto transito del ricorrente nel servizio permanente dal 9 gennaio 2009 (a quella data lo stesso afferma che non poteva ritenersi congedato), la formazione del silenzio assenso sulla sua domanda e la violazione dell’art. 10 bis della legge 241/90. Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio il 26 ottobre 2009 ed ha depositato un’ulteriore memoria il 18 novembre 2009 ».

Il collegio di primo grado ha poi motivato la propria statuizione come segue: « L’Amministrazione intimata ha respinto l’istanza del ricorrente di transito nei suoi ruoli civili in quanto lo stesso non poteva essere destinatario delle disposizioni di cui all’art. 14, comma 5, della legge n. 266/99 e del D.M. 18 aprile 2002. Tali norme prevedono la possibilità di transito per coloro che sono dichiarati inidonei al servizio militare solo nel caso in cui gli stessi siano inseriti nei ruoli delle Forze Armate. Orbene, il ricorrente, arruolato quale volontario in ferma breve, è stato giudicato permanentemente inidoneo al servizio. Per questa ragione ha chiesto il transito nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa, ai sensi dell’art. 14 della legge n. 266/1999 (ora art. 930 del d.lgs. n. 66/20110) e dell’art. 2 del D.M. 18.4.2002, impugnando il conseguente provvedimento di rigetto. Nel ricorso preliminarmente evidenzia di aver prodotto la domanda per ottenere il transito, ai sensi delle richiamate disposizioni, nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, dopo essere passato, a suo dire, in servizio permanente. Prospetta quindi come motivi di gravame l’erroneità della tesi della stessa Amministrazione che ha motivato il provvedimento di rigetto adducendo che egli al momento del predetto giudizio di inidoneità era nella posizione di volontario in ferma breve e quindi non inquadrato nei ruoli della forza Armata. In sostanza, afferma che è stata indebitamente ristretta la portata della norma contenuta nelle fonti sopra citate che hanno come destinatari “ Il personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o non da causa di servizio ”, e dunque anche chi sia, come nel suo caso, in servizio permanente. Dagli atti depositati in giudizio tuttavia emerge che il ricorrente si trovava all’atto della domanda in posizione di volontario in ferma breve e prosciolto dalla ferma breve avendo superato il limite massimo di 730 giorni di licenza straordinaria di convalescenza nell’ultimo quinquennio (cfr. sul punto il ricorso presentato dallo stesso ricorrente contro tale proscioglimento, ricorso respinto con sentenza di questo Tribunale n. 4841/2009). Non essendo pertanto inquadrato nei ruoli dell’Amministrazione risulta infondata la prospettazione di parte ricorrente in ordine alla indebita interpretazione data dall’Amministrazione delle norme di riferimento. L’art.14 comma 5 della legge n. 266 del 1999 dispone che “Il personale delle Forze armate, incluso quello dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa e, per la Guardia di finanza, del personale civile del Ministero delle finanze, secondo modalità e procedure analoghe a quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1932, n. 339, da definire con decreto dei Ministri interessati, da emanare di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica”. Il D.M. 18.4.2002 ha poi fissato le predette modalità e procedure disciplinatrici del transito nelle qualifiche funzionali proprie del personale civile. Tale transito tuttavia concerne esclusivamente il personale militare già inserito nei ruoli della Forze Armate come inequivocamente si evince: - dall’art. 2 comma 6 del DM 18.4.2002, a mente del quale: “Il transito del personale militare non comporta modifiche alle dotazioni organiche dei ruoli di provenienza e di quelli di destinazione. In corrispondenza dei posti occupati in soprannumero dal personale trasferito sono resi indisponibili nel grado iniziale del ruolo di provenienza i posti lasciati liberi dal medesimo personale, fino al riassorbimento del soprannumero”; - dall’art.2 comma 9 del predetto DM in base al quale:” Il militare trasferito nei ruoli del personale civile del Ministero della difesa non può essere

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