Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2021-10-29, n. 202101685
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Testo completo
Numero 01685/2021 e data 29/10/2021 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 20 ottobre 2021
OGGETTO:
Ministero dell'interno, Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione.
Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione denominata “Sikh GU Parbandhak Committee Italy” (Sikh GU Parbandhak Comitato Italia);
LA SEZIONE
Vista la relazione prot. n. 653 del 20/3/2019, con la quale il Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Visto il proprio parere interlocutorio n. 1574/2019, reso nell’adunanza del 15 maggio 2019;
Vista la relazione integrativa del Ministero dell’interno del 20 luglio 2021, prot. n. 1193;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Claudio Tucciarelli;
Premesso:
1. Il Ministero dell’interno ha chiesto, con la relazione in epigrafe del 2019, il parere della Sezione in merito al riconoscimento della personalità giuridica dell’associazione denominata “Sikh GU Parbandhak Committee Italy”.
Riferisce al riguardo che il legale rappresentante dell’associazione ha chiesto, con istanza del 25 febbraio 2016, il riconoscimento della personalità giuridica quale ente di culto diverso dal cattolico, ai sensi degli artt. 2 della legge n. 1159/1929 e 10 del r.d. n. 289/1930.
L’associazione, costituitasi con atto pubblico del 25 giugno 2015, nel corso dell’iter relativo alla suddetta istanza si è dotata di un nuovo statuto, allegato ad atto pubblico del 27 giugno 2017. Ad avviso del Ministero tale statuto reca, a norma di legge, puntuali e complete indicazioni in ordine alla denominazione, alla sede, agli scopi, alla composizione degli organi e al loro funzionamento.
Si evince dallo statuto nonché dalla relazione sui principi religiosi, prosegue il Ministero richiedente, che l’ente ha natura religiosa e persegue come scopo principale la pratica e la diffusione del Sikhismo.
L’articolo 7 dello statuto definisce i simboli religiosi che caratterizzano il popolo HA (Sikh iniziati) e, fra questi, annovera il IR , pugnale rituale da portare sempre con sé, ma che, come la norma statutaria precisa, per poter essere indossato senza rappresentare un’arma da offesa dovrà avere caratteristiche conformi al prototipo presentato al Banco Nazionale di Prova e da questo approvato con atto prot. n. 525 del 16 dicembre 2016.
La relazione si sofferma poi sulla figura dell’attuale rappresentante legale e degli altri componenti del consiglio direttivo e rappresenta poi che la relazione sui principi religiosi comprende anche l’elenco delle comunità locali aderenti alle quali, come è stato accertato dalle nove Prefetture coinvolte nell’istruttoria, aderiscono oltre 12.000 fedeli.
La Prefettura di Latina aveva in un primo tempo espresso parere negativo al riconoscimento, fondato sulle vicende giudiziarie del responsabile della locale comunità di fedeli, parere che può tuttavia considerarsi superato alla luce del fatto che il suddetto non esercita più alcuna funzione nel governo centrale dell’ente e tutti i componenti del consiglio direttivo risultano esenti da qualsiasi pregiudizio.
Il patrimonio dell’associazione - prosegue la relazione - è costituito dalla somma di circa 17.000 euro (2017) e l’associazione ha (o meglio, come si dirà, aveva) a sua disposizione un immobile in Roma, come si evince dal contratto di comodato d’uso gratuito, nel quale ha stabilito la propria sede.
I rendiconti economici relativi al triennio 2015 - 2017 - rileva conclusivamente la relazione ministeriale - evidenziano la disponibilità di mezzi economico-finanziari adeguati al raggiungimento dei propri fini.
Alla relazione sono allegati: istanza di riconoscimento; atto costitutivo; nuovo statuto; relazione sui principi religiosi; verbale dell’assemblea del 26 dicembre 2018, recante le elezioni del consiglio direttivo, comprendente l’elenco delle comunità locali aderenti; i pareri delle Prefetture interpellate.
Agli atti si rinviene anche estratto conto bancario di un conto corrente intestato all’associazione, relativo al periodo fra il 30 settembre 2016 e il 31 gennaio 2017.
2. Con il parere interlocutorio n. 1574/2019, reso nell’adunanza del 15 maggio 2019, la Sezione ha richiamato i consolidati principi, affermati da questo Consiglio di Stato, in ordine ai requisiti necessari ai fini del riconoscimento della personalità giuridica delle associazioni di culto diverso dal cattolico, da ultimo esaustivamente esposti nel parere di questa Sezione n. 2771 del 26/11/2018:
“- è pienamente vigente nell’ordinamento la disciplina relativa ai c.d. “culti ammessi” contenuta nella legge n.1159/1929 e nel R.D. n.289/1930, ai fini dell’acquisizione dello status di ente ecclesiastico;
- il provvedimento di attribuzione della personalità giuridica a un ente di culto diverso da quello cattolico ha natura concessoria ed è caratterizzato da discrezionalità amministrativa e tecnica;
- si applica la normativa di cui alla legge n. 1159/1929 – e non quella di cui al D.P.R. n. 361/2000 concernente il regolamento per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private - allorché si riscontri la presenza di un fine di culto nell'organizzazione dell’associazione considerata, qualunque importanza possa questo assumere nella sua esistenza giuridica;
- la natura di un ente di culto deve essere desunta dallo statuto adottato e dalle attività effettivamente svolte;
- occorre lo scopo finalistico di carattere prevalentemente religioso dell’associazione, il consistente numero di fedeli, la disponibilità dell’immobile in cui l’associazione ha la sua sede, l’individuazione nominativa del suo effettivo rappresentante, la consistenza del patrimonio mobiliare e l’espressa previsione statutaria di devoluzione dell’intero patrimonio in caso di estinzione;
- occorre un’attività di culto nell’ambito di una particolare fede religiosa;
- lo statuto deve prevedere una disposizione circa i ministri di culto, la cui presenza è essenziale per la valutazione del carattere cultuale di un organismo;
- occorre la congruità del patrimonio rispetto al raggiungimento degli scopi statutari in quanto una delle conseguenze più rilevanti dell'erezione in ente con personalità giuridica è quella della limitazione della responsabilità dell'ente medesimo al proprio patrimonio, con conseguente necessità di tutelare adeguatamente i terzi intreccianti rapporti giuridici col nuovo soggetto di diritti. Tale esigenza rende perfettamente compatibile coll'ordinamento costituzionale l'art. 10, secondo comma, del R.D. 28 febbraio 1930 n. 289, che impone all'istante l'onere di indicare, nella domanda di riconoscimento della personalità giuridica ad istituti delle confessioni cattoliche, i «mezzi finanziari... per il raggiungimento dei propri fini»;
- ulteriore elemento di valutazione è costituito dalla consistenza numerica dei fedeli e dall’ambito territoriale nel quale sono distribuiti” .
La Sezione ha inoltre rilevato che la relazione ministeriale aveva omesso di considerare che questa Sezione è già stata chiamata ad esprimersi in ordine al riconoscimento di un’associazione rappresentativa del Sikhismo.
Nel parere interlocutorio la Sezione ha quindi richiamato espressamente:
- il parere n. 4768/2010, reso nell’adunanza del 23 giugno 2010, con cui la Sezione si era espressa negativamente sulla istanza di riconoscimento di personalità giuridica presentata dalla “Associazione Sikhismo Regione Italia” con sede in Castelgomberto (Vicenza); con il parere, la Sezione aveva condiviso le perplessità dell’amministrazione che, in aggiunta alla esiguità dei mezzi economici e finanziari e all’ambiguità relativa alla sede dell’ente, si appuntavano su alcuni aspetti propri della religione Sikh che confliggono in maniera evidente con principi fondamentali del nostro ordinamento pubblico interno, quali l’uso ( rectius il ‘porto’) del RP (pugnale rituale ricurvo) e il divieto di divorzio per le sole donne;
- il parere n. 2224/2013 reso in esito all’adunanza del 10 aprile 2013, con cui la Sezione aveva respinto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal legale rappresentante della medesima associazione, per l’annullamento del provvedimento 25 maggio 2012 del Direttore centrale degli affari dei culti del Ministero dell’interno, che aveva respinto l’istanza di riconoscimento della personalità giuridica di ente di culto: nel parere si richiamava l’attenzione, in particolare, sui contenuti del provvedimento amministrativo di rigetto della istanza del ricorrente, in adesione al parere del 2010 della Sezione in argomento e nel presupposto che fosse irrilevante la finalità del porto – anche in pubblico – del RP , poiché l’ordinamento giuridico considera la destinazione oggettiva dello strumento, rinveniente dalle sue caratteristiche fisiche, non il soggettivo significato che il titolare vi riconosce, trattandosi a tutti gli effetti di un’arma bianca, pericolosa per la sicurezza pubblica, che costituisce motivo sufficiente per lo Stato di non riconoscere l’associazione ricorrente.
La Sezione, con il parere interlocutorio n. 1574/2019 riferito all’affare odierno, ha ritenuto necessario che il Ministero, con relazione integrativa, esprimesse in termini maggiormente approfonditi la propria responsabile valutazione in ordine ai profili sopra indicati, tanto di carattere generale quanto di carattere particolare, e nello specifico si esprimesse, anche alla luce della certificazione rilasciata dal Banco Nazionale di Prova – che peraltro non figurava agli atti – circa il superamento delle obiezioni a suo tempo formulate circa il porto del RP .
3. Il Ministero dell’interno, con la relazione integrativa del 20 luglio 2021, si sofferma in particolare su due temi: