Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 2018-08-01, n. 201803642
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Pubblicato il 01/08/2018
N. 03642/2018 REG.PROV.CAU.
N. 05405/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 5405 del 2018, proposto da:
A S A, L Be, F C, F C, V M R C, D D B, R D L, P F, F G, R I, C I, A M, G M, P M, C O, S P, S P, H H P, G E R, B S, G A S, rappresentati e difesi dall'avvocato C M, con domicilio eletto presso il suo studio in Giustizia, Pec Registri;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
dell' ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 03485/2018, resa tra le parti.
,
Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 luglio 2018 il Cons. Francesco Mele e uditi per le parti gli avvocati Antonella Cassandro per delega dell'avv. C M e Angelo Vitale dell'Avvocatura Generale dello Stato;
Ritenuto, ad una sommaria delibazione propria di questa sede, che sussistono i presupposti per la concessione della invocata misura cautelare, nel senso di disporre l’ammissione con riserva dei ricorrenti al concorso per cui è causa;
Ritenuto, infatti, che allorchè si richieda l’abilitazione quale necessario requisito di partecipazione ai pubblici concorsi a posti e cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado deve essere in via transitoria consentito parteciparvi anche a chi dell’abilitazione sia sprovvisto, purchè munito del titolo di studio, finchè non sia stato almeno astrattamente possibile conseguire l’abilitazione stessa in via ordinaria ( cfr. Cons. Stato, VI, 11-6-2018, n. 3544);
Evidenziato che ai laureati in scienze politiche o equipollenti che hanno conseguito il titolo post a.a. 2000/2001 non è stato possibile seguire un percorso abilitante, atteso che originariamente detta laurea non era più considerata idonea all’insegnamento nella classe di concorso 19/A (oggi A046) con conseguente impossibilità di seguire un percorso abilitante e che successivamente analoga impossibilità si è manifestata anche per l’ultimo TFA indetto con d.m. 16 maggio 2014 n. 312, atteso che il riconoscimento del diritto a parteciparvi è intervenuto con atto amministrativo (nota prot. n. 9361 del 18-9-2014) e con pronunzie giurisdizionali successivi alla scadenza del termine di partecipazione (14-6-2014);
Evidenziato che le suddette circostanze non sono state smentite dall’Amministrazione;
Ritenuto di poter compensare le spese della presente fase;
accoglie l’istanza cautelare e dispone l’ammissione dei ricorrenti al concorso per cui è causa per la classe A046