Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-10-01, n. 202407885

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-10-01, n. 202407885
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202407885
Data del deposito : 1 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/10/2024

N. 07885/2024REG.PROV.COLL.

N. 07706/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7706 del 2023, proposto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , e dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, in persona del Direttore pro tempore , entrambi rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

C P, rappresentata e difesa dall’Avvocato V P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza n. 382 del 21 marzo 2023 del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, sez. II, resa tra le parti, che ha riconosciuto il diritto all’assunzione con riserva per l’odierna appellata.

visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio di C P;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 settembre 2024 il Consigliere M N e udito per l’odierna appellata l’Avvocato V P;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con l’atto introduttivo del giudizio, proposto avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce (di qui in avanti, per brevità, il Tribunale), la odierna appellata, C P, ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento dirigenziale prot. n. 15367 del 9 agosto 2022, mai comunicato e mai pubblicato, dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ambito Territoriale per la Provincia di Lecce (di qui in avanti solo l’Ufficio), con cui è stato disposto l’accantonamento del posto riservato alla ricorrente ai fini dell’assunzione di ruolo e a tempo indeterminato in qualità di docente di sostegno nelle scuole secondarie di primo grado (classe di concorso ADMM), nella parte in cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito (di qui in avanti, per brevità, il Ministero) ha disposto nei confronti della predetta l’accantonamento del posto di insegnamento e non l’assunzione in ruolo.



1.1. A sostegno del ricorso, la ricorrente ha dedotto l’illegittimità degli atti gravati per violazione della normativa regolante la materia (in particolare, la violazione del d. lgs. n. 206 del 2007 e delle direttive CEE nn. 36/2005 e 55/2013) e per eccesso di potere sotto svariati profili.



1.2. Con l’atto depositato in data 5 settembre 2022 si sono costituite le amministrazioni intimate, per poi produrre – il successivo 21 settembre 2022 – una memoria difensiva.



1.3. All’udienza pubblica del 9 febbraio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.



2. Con la sentenza n. 382 del 21 marzo 2023 il Tribunale ha accolto il ricorso.



3. In sintesi, dopo avere affermato la propria giurisdizione e la propria competenza, il primo giudice ha ritenuto che, quantomeno in assenza di una diversa previsione nella disciplina relativa alla procedura concorsuale, l’ammissione con riserva alla procedura stessa deve perdurare e riverberarsi anche nel segmento procedimentale successivo all’espletamento della procedura concorsuale e costituito dalla immissione in ruolo ed altresì nella stessa conseguente fase negoziale della stipula del contratto di lavoro, dovendo pertanto la riserva accompagnare la “carriera” del titolare di essa fino a quando non venga definitivamente sciolta.



3.1. Verrebbe a realizzarsi così una situazione di “ambulatorietà” che segue, ovviamente anche in malam partem , la successiva fase negoziale situata “a valle” del procedimento concorsuale, di modo che il diniego del riconoscimento del titolo conseguito all’estero costituisce, sul piano civilistico, una condizione risolutiva ex lege del futuro contratto di docenza, che, anche se non formalizzata espressamente nel contratto, è implicita (c.d. presupposizione) in esso e nota ad entrambe le parti, proprio perché già prevista nella disciplina normativa relativa alla procedura concorsuale volta ad individuare, in attuazione dei principi costituzionali di cui all’art. 97 Cost., la parte contrattuale legittimata a stipulare il contratto di lavoro con la pubblica amministrazione.



3.2. Conclusivamente, alla luce di questi rilievi, il ricorso è stato accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati, nella parte in cui, pur riconoscendo la ricorrente quale destinataria di nomina in ruolo, seppur con riserva, ne ha disposto l’estromissione dalla stipula del contratto a tempo indeterminato, consentendo soltanto l’accantonamento del posto.



4. Avverso tale sentenza hanno proposto appello il Ministero e l’Ufficio, chiedendone, previa sospensione, la riforma, con la conseguente reiezione del ricorso proposto in primo grado.



4.1. Si è costituita l’appellata C P per chiedere la reiezione dell’appello.



4.2. Con l’ordinanza n. 4264 del 18 ottobre 2023 il Collegio ha ritenuto che, fermo ogni ulteriore approfondimento nel merito sulla questione qui controversa, le esigenze cautelari rappresentate dal Ministero appellante potessero essere adeguatamente soddisfatte ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. dalla sollecita fissazione del merito nell’udienza pubblica, senza sospendere l’esecutività della sentenza impugnata, come del resto la Sezione aveva già statuito sul piano cautelare in analoghe vicende (v., ex plurimis , l’ordinanza di Cons. St., sez. VII, 31 agosto 2023, n. 3568), e ha rinviato la causa all’udienza pubblica del 27 febbraio 2024.



4.3. Nel far ciò, peraltro, il Collegio, sul piano istruttorio, ha ritenuto di dover assegnare al Ministero termine fino al 10 gennaio 2024 per esaminare la posizione dell’odierna appellante e sciogliere, così, la riserva sull’ammissione alla graduatoria, depositando una dettagliata relazione entro detto termine, tenendo presente anche la circostanza per cui il Tribunale con la sentenza n. 1045 del 27 gennaio 21, ad oggi rimasta ineseguita (nonostante le pronunce dell’Adunanza plenaria sui titoli conseguiti all’estero e, in particolare, in Romania), ha imposto già da tempo al Ministero appellante di rivalutare e comparare i titoli dell’odierna appellante.

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