Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2013-10-04, n. 201304899

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2013-10-04, n. 201304899
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201304899
Data del deposito : 4 ottobre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 08789/2009 REG.RIC.

N. 04899/2013REG.PROV.COLL.

N. 08789/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8789 del 2009, proposto da:
V F, rappresentata e difesa dagli avvocati A A e C C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A A in Roma, via degli Avignonesi, 5;

contro

Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comune di Positano, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza 15 settembre 2008, n. 10139 del Tribunale amministrativo regionale della Campania, Napoli, Sezione IV.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero per i beni e le attività culturali;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 luglio 2013 il Cons. V L e uditi per le parti l’avvocato Abbamonte e l’avvocato dello Stato Clemente.


FATTO

1.– La signora Francesca Viggiani, proprietaria di un fabbricato sito in Positano, via San Giovanni, 23, composto da tre vani su tre piani diversi, da terrazze, terrazzino ed accessori, avendo condizioni atmosferiche e decorso del tempo provocato lesioni strutturali ad una porzione del vano posto al primo piano, ha presentato nel luglio del 1989 al Comune domanda di concessione edilizia per il consolidamento e risanamento dell’immobile.

Il Comune, ottenuto il parere favorevole della commissione edilizia, con provvedimento del 30 ottobre 1989, n. 353, ha autorizzato l’istante ad eseguire i predetti lavori. In particolare, si afferma che: « trattasi di lavori di manutenzione straordinaria che non alterano il volume e la superficie dell’unità immobiliare interessata all’intervento e non comportano modifica della destinazione d’uso della medesima ».

La Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, cui il provvedimento era stato trasmesso, lo ha annullato con la seguente motivazione:

« La località interessata dall’intervento autorizzatorio con il citato provvedimento ricade in area dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 1497/1939 giusto d.m. 23/1/1954 e classificata zona territoriale 2 (tutela degli insediamenti antichi accentrati) secondo quanto previsto dal P. U. T. dell'area Sorrentino -Amalfitana per la quale vigono le disposizioni di cui all'art. 17 e all'art. 27 della citata legge regionale 35/87.

Considerato che

il Comune di Positano non ha ancora provveduto ad ottemperare alle prescrizioni di cui all'art. 3 della legge regionale 35/87 e che pertanto sono operanti per detto Comune le norme di salvaguardia di cui all'art. 5 della legge medesima.

Considerato che

il provvedimento comunale in premessa non contiene alcun riferimento al vincolo paesaggistico gravante sulla zona e che, pur citando la legge 35/87, non indica le prescrizioni di cui il predetto P. U. T. ritenute applicabili nella fattispecie in esame.

Considerato che

il decreto sindacale in esame non spiega affatto come e perché l'intervento assentito - che comporta la sostanziale modifica dei caratteri tipologici e formali dell'edificio - possa ritenersi compatibile con le esigenze di conservazione dei caratteri di pregio di quel contesto ambientale sopra evidenziati.

Considerato che

l’autorizzazione in esame qualora attuata, sarebbe suscettibile di comportare l'alterazione dei tratti paesaggistici della località protetta che sono la ragione stessa per cui la località medesima è sottoposta a tutela ai sensi della normativa di tutela paesaggistica attualmente vigente.

Considerato che

nella fattispecie in esame attraverso lo strumento dell'autorizzazione
ex art. 7 legge 1497/1939 si approva di fatto una modifica della consistenza del vincolo paesaggistico posto col d.m. sopra citato in violazione di quanto prescritto dall'art. 82, comma 3, del d.P.R. 616/1977.

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