Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 2023-07-28, n. 202303174

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 2023-07-28, n. 202303174
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202303174
Data del deposito : 28 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/07/2023

N. 05414/2023 REG.RIC.

N. 03174/2023 REG.PROV.CAU.

N. 05414/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5414 del 2023, proposto da


-OMISSIS-, in proprio e quale titolare della ditta -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati G F e R S, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma;
Via degli Avignonesi, n. 12 e domicilio digitale come da PEC dei Registri di giustizia;


contro

la Questura di Napoli, in persona del Questore pro tempore , e il Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicili in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 e domicilio digitale come da PEC dei Registri di giustizia;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Campania - Napoli, Sezione V,-OMISSIS-, resa tra le parti e concernente la revoca della licenza per la raccolta di scommesse e gioco;


visto l'art. 62 cod. proc. amm;

visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

visto il decreto presidenziale 23 giugno 2023, n. 2588;

visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;

vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di rigetto della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

relatore nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2023 il consigliere L D R e uditi per le parti gli avvocati viste le conclusioni delle parti come da verbale;


- considerato, nella valutazione sommaria propria della presente fase cautelare, che il provvedimento impugnato in primo grado è atto adeguatamente plurimotivato, adottato all’esito di un'approfondita istruttoria, che ha dato ampiamente conto dell’emersione di reiterate irregolarità, l’ultima delle quali, relativa al sequestro di apparecchi non collegati alla rete, assume profili di indubbia gravità, al di là delle iniziative assunte al riguardo dalla odierna appellante (proposizione di una querela), rimanendo l’esame di tali aspetti riservato alla sede competente di merito dinanzi al Tar;

- considerato che, nel bilanciamento tra gli interessi coinvolti, deve ritenersi prevalente quello alla tutela dell'ordine pubblico;

- ritenuto che le spese della presente fase possano essere compensate;

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