Consiglio di Stato, sez. VII, ordinanza cautelare 2023-08-31, n. 202303561

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, ordinanza cautelare 2023-08-31, n. 202303561
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202303561
Data del deposito : 31 agosto 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/08/2023

N. 06896/2023 REG.RIC.

N. 03561/2023 REG.PROV.CAU.

N. 06896/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6896 del 2023, proposto da Olybet Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati S S, F D, S M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore , e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 12969/2023, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 agosto 2023 il Cons. Daniela Di Carlo e uditi per le parti gli avvocati S S, F D anche in sostituzione dell'avvocato S M per la società appellante e l'avvocato dello Stato Luigi Simeoli per le amministrazioni appellate;


1. Rilevato che l’art. 217, del d.l. n. 34/2020, per far fronte alla crisi economica sofferta dai soggetti operanti nel settore sportivo a seguito dell’adozione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha istituito il “ Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale ”, le cui risorse sono specificatamente assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per l'adozione di “ misure di sostegno e di ripresa del movimento sportivo ”;

2. Rilevato che per l’alimentazione di detto fondo è stato previsto il versamento, dalla data di entrata in vigore del predetto decreto legge e sino al 31 dicembre 2021, di una quota pari allo 0,5 per cento del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, e che lo stanziamento del fondo medesimo è stato determinato nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021;

3.

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