Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-04-14, n. 202202827

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-04-14, n. 202202827
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202202827
Data del deposito : 14 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/04/2022

N. 02827/2022REG.PROV.COLL.

N. 02007/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2007 del 2016, proposto da
A M e G P, rappresentati e difesi dagli avvocati N C e V C, con domicilio eletto presso lo studio legale associato Ciconte &
Ciaramella in Roma, via Cola di Rienzo, 163;

contro

Ministero della Difesa, Aeronautica Militare - Comando 1^ Regione Aerea, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Prima, n. 01615/2015, resa tra le parti, concernente la revoca di concessione dell’alloggio di servizio;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2022 il Cons. C A, nessuno è comparso per le parti e preso atto della richiesta di passaggio in decisione, senza discussione, dell’Avvocatura dello Stato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe i signori Morrone Alessandro e Palleschi Giuseppe chiedono la riforma della sentenza del TAR Lombardia, sez I, n. 1615 del 13 luglio 2015, che ha dichiarato cessata la materia del contendere e condannato l’amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali, limitatamente al capo delle spese di giudizio.

1.1 Gli odierni appellanti, militari dell’aeronautica, avevano impugnato con ricorso di primo grado la revoca anticipata della concessione dei rispettivi alloggi di servizio.

1.2 A seguito di annullamento in autotutela dei provvedimenti impugnati il T.A.R. ha dichiarato cessata la materia del contendere, condannando l’amministrazione al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi euro 1.500,00, oltre ad accessori di legge.

1.3 I signori Morrone e Palleschi chiedono la riforma della sentenza limitatamente al capo relativo alla condanna dell’amministrazione alle spese di giudizio, in quanto a loro avviso l’importo liquidato, pari a complessivi euro 1.500,00, non è conforme ai parametri di cui al decreto ministeriale n. 55 del 10 marzo 2014 e alle disposizioni di cui agli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c.;
il compenso liquidabile, salvo diverse, ma motivate, valutazioni del giudice, potrebbe infatti variare da un minimo di €. 6.361,20, oltre spese generali e oneri accessori, ad un massimo di €. 21.928,80.

2. Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa che ha depositato i documenti relativi al giudizio di primo grado.

3. All’udienza del 5 aprile 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. L’appello è fondato nei sensi di cui in motivazione.

4.1 Secondo l’univoco orientamento della giurisprudenza, nel processo amministrativo la decisione del giudice di merito in materia di spese processuali è censurabile in sede di legittimità, sotto il profilo della violazione di legge, soltanto quando le spese sono state poste, totalmente o parzialmente, a carico della parte totalmente vittoriosa: la regolazione delle spese costituisce, infatti, esercizio di potere discrezionale del Giudice nel quadro di quanto prescritto dagli artt. 91 ss. c.p.c., non censurabile in sede di impugnazione, se non in presenza di evidenti abnormità (cfr., tra le tante, Cons Stato, sez. III (cfr., tra le tante, Cons. Stato sez. IV, 28/02/2020, n. 1454).

4.2 Tuttavia, nella regolazione delle spese di giudizio si deve tenere conto del decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, recante il regolamento per la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Cons. Stato, sez. IV 23/10/2020 n. 6407).

4.3 L’art 4, comma 1, del citato decreto sancisce che, ai fini della liquidazione del compenso, si tiene conto “ delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate ”.

4.4 Il giudice tiene, altresì, conto dei valori medi delle tabelle allegate al sopra citato decreto, ma non è vincolato ad esse, potendo derogarvi con apposita motivazione (Cassazione civile sez. VI, 31/01/2017, n.2386).

4.5 La decisione sulle spese, inoltre, non comporta di per sé una valutazione sull'operato del difensore o sulla qualità dei suoi scritti e attiene esclusivamente agli aspetti processuali sopra indicati (Cons. Stato sez IV 6407, cit.).

4.6 Nel caso di specie il giudice di prime cure ha condannato l’amministrazione alle spese in ragione della soccombenza virtuale, tenuto conto, da un lato, dell’avvenuto annullamento in autotutela del provvedimento impugnato, dall’altro lato, del fatto che la fase di merito si era risolta nella mera dichiarazione della cessazione della materia del contendere.

4.7 La controversia peraltro non involgeva questioni giuridiche di particolare complessità, ma interessava un unico profilo di fatto (la staticità degli alloggi), risolto prima della decisione di merito con l’esercizio dell’autotutela ad opera dell’amministrazione resistente.

4.8 In considerazione delle circostanze sopra indicate e dei parametri di cui al citato decreto, la sentenza deve essere riformata con la condanna dell’Amministrazione al pagamento di complessivi euro 3000,00 (incluso quanto già liquidato dal TAR), tenuto conto sia della fase cautelare che di quella di merito.

5. Ne discende, in accoglimento parziale dell’appello, la parziale riforma della sentenza impugnata con la condanna del Ministero al pagamento delle spese del giudizio di primo grado per complessivi euro 3.000,00 (incluso quanto già liquidato dal TAR), oltre a spese generali e agli accessori di legge, se dovuti.

6. Sussistono giusti motivi, alla luce dell’accoglimento parziale dell’appello, per compensare tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi