Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2016-04-14, n. 201601516

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2016-04-14, n. 201601516
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201601516
Data del deposito : 14 aprile 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01613/2014 REG.RIC.

N. 01516/2016REG.PROV.COLL.

N. 01613/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1613 del 2014, proposto da:
Comune di Cervia, rappresentato e difeso dall’avv. B G, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, Via Cosseria, 2;

contro

B F n. 221 di Foschi Domenico &
C. s.n.c., rappresentato e difeso dall’avv. M A A, con domicilio eletto presso Cons. di Stato Segreteria in Roma, p.za Capo di Ferro 13;

nei confronti di

Lido Beach di Baroncelli Maurizio e Bucci Andrea s.n.c.;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna, sezione I n. 848/2013, resa tra le parti, concernente approvazione del piano particolareggiato dell’arenile.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di B F n. 221 di Foschi Domenico &
C. s.n.c.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del giorno 25 novembre 2014 il consigliere Andrea Pannone e uditi per le parti gli avvocati Graziosi e Alberti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il Comune di Cervia si è dotato del primo piano particolareggiato dell’arenile con deliberazione consiliare 15 dicembre 1988, che ha successivamente modificato, con deliberazione del consiglio comunale 15 febbraio 1990. Nel 1995, essendosi resa necessaria la revisione della disciplina in questione allo scopo di “adeguarla alle mutate esigenze dell’economia turistica e per riqualificare e migliorare la fruizione delle risorse ambientali”, l’amministrazione ha deliberato di redigere un nuovo piano per l’arenile, adottato con atto consiliare n. 32 del 29 aprile 1999.

Sul piano adottato sono pervenute n. 48 osservazioni da parte di soggetti interessati.

In sede di esame delle osservazioni sono state prese in considerazione anche quelle presentate dai titolari della società Lido Beach, signori Baroncelli Maurizio e Bucci Andrea, controinteressati nel giudizio di primo grado.

In particolare: a) con l’osservazione n. 30 si richiedeva che: la cartografia fosse adeguata allo stato di fatto del complesso denominato “Kursaal”;
venisse a quest’ultimo riconosciuta destinazione commerciale;
venisse eliminato il previsto cannocchiale visivo;
b) con l’osservazione n. 31 si chiedeva invece che venisse disposta l’estrapolazione del complesso, eccetto il blocco cabine, e la creazione di una “unità speciale”;
si chiedeva inoltre di individuare una fascia su tutto il fronte mare di profondità 25 ml. come “zona per attrezzature da spiaggia”, con ulteriori 25 ml. per attrezzature da gioco. Queste osservazioni hanno trovato pressoché integrale accoglimento in seno alla deliberazione consiliare di approvazione del piano n. 92 del 12 febbraio 2002. L’Amministrazione ha infatti preso pacificamente atto dello stato dei luoghi ed ha provveduto, in sede di approvazione ad estrapolare il complesso del Kursaal, facendone una unità speciale con normativa specifica. Allo stesso modo — così come statuito su simili istanze — la dimensione della fascia per le attrezzature veniva uniformata a m. 32 in tutto l’arenile e veniva data la possibilità di posizionare campi da gioco sulla sabbia, senza sottofondo, nella zona destinata all’ombreggio. In forza dell’accoglimento delle osservazioni è stata dunque individuata una “unità speciale” K disciplinata dall’art. 13.6.2, lett. c), per la quale “è ammesso il mantenimento delle destinazioni in essere anche se non connesse alle attività di spiaggia, sono ammesse opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;
per il rifacimento della copertura della sala da ballo è consentita un’altezza netta di piano non superiore a m. 3,50 e altezza totale all’estradosso del solaio di copertura non superiore a m. 4,50;
la porzione di fabbricato utilizzata come attrezzatura da spiaggia potrà essere demolita e ricostruita, anche in altra posizione dalla zona delle attrezzature di spiaggia, con la riduzione del 10% della superficie coperta destinata a tale attività”.

2. Queste statuizioni del piano sono state impugnate innanzi al Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna dal confinante Bagno n. 221 sulla base della premessa che l’individuazione cartografica del complesso Kursaal, traslato di m. 10 in direzione del mare, sarebbe dovuta ad un errore, se non ad una precisa illegittima volizione;
ed oltre a ciò che la norma “speciale” sopra citata creerebbe un’insuperabile disparità di trattamento consentendo al “Bagno Lido Beach” di edificare tutte le attrezzature con una maggiore profondità di circa mt. 33 rispetto a tutti gli altri stabilimenti” ed addirittura di ricostruire gli impianti “anche in altra posizione” rispetto alla zona per attrezzature da spiaggia.

3. Sulla base di tali premesse il Bagno n. 221 ha dedotto i seguenti motivi di impugnazione: I. Eccesso di potere. Falso presupposto di fatto. Carenza di istruttoria. II. Carenza di motivazione. Disparità di trattamento. III. Violazione art. 13 del piano territoriale paesistico regionale (PTPR). IV. Omessa ripubblicazione del piano e violazione di legge. Carenza di prescritti pareri. V. Violazione della legge regionale dell’Emilia-Romagna n. 9/2002. Eccesso e carenza di potere. VI. Violazione dell’art. 15 della legge regionale n. 47/1978. VII. Violazione degli artt. 7 e 8 l. n. 241/90. 4. Con l’impugnata sentenza il T.A.R. ha accolto il ricorso ritenendo <<che il ricorso sia fondato (V motivo) nella parte in cui viene dedotta l’inosservanza della sopraggiunta l. r. n. 9 del 2002>>.

La sentenza, dopo aver richiamato, nell’ordine gli art. 3, comma 2, 10, comma 2 e 2, comma 2, della citata legge regionale, ha osservato che “la circostanza che la disciplina regionale non abbia dettato regole per i procedimenti che al momento della sua entrata in vigore fossero ancora in itinere induce a far richiamo al principio generale che, in tema di incidenza dello ius superveniens sui procedimenti amministrativi pendenti, considera la normativa sopravvenuta immediatamente applicabile agli atti del procedimento non ancora compiuti.

La sentenza ha quindi annullato il «piano dell’arenile» nei limiti dell’interesse del ricorrente.

4. Ha proposto ricorso in appello il Comune di Cervia deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 10, 2° c., l. reg. Emilia-Romagna n. 9/2002 e dell’art. 41, 2° c., lett. a), l. 20/2000, con riferimento all’art. 21 l. reg. Emilia-Romagna n. 47/78.

In estrema sintesi il Comune appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza appellata allorquando afferma che: <<Poiché la disciplina regionale “non ha dettato regole per i procedimenti che al momento della sua entrata in vigore fossero ancora in itinere”, si doveva necessariamente applicare lo ius superveniens, e ciò comportava l’obbligo di sospendere il procedimento e attendere che la Regione approvasse le direttive prima di approvare il piano>>.

<<Non potrebbe d’altra parte sostenersi, come ha fatto il Tribunale, che il Comune avrebbe dovuto comunque attendere, per rispettarle, le direttive regionali e sospendere l’approvazione del piano dell’arenile. Questa tesi è anzitutto priva di qualsiasi base di riferimento testuale nella legge, che parla sì di approvazione del piano in “attuazione delle direttive vincolanti”, ma evidentemente nel presupposto che esse esistano. La tesi che il Comune avrebbe dovuto attendere per rispettarle le direttive, sospendendo il processo di pianificazione, avrebbe potuto forse essere prospettata per il periodo di 180 gg. entro cui la Regione doveva emanare le direttive vincolanti, perché così si ipotizzerebbe, a carico dei Comuni, una sorta di moratoria obbligatoria limitata cronologicamente.

Ben diverso è però il caso di specie, perché il Comune ha provveduto alla approvazione del piano dell’arenile il 12 dicembre 2002, quando il termine di 180 giorni previsto dalla legge, era già scaduto e le direttive non esistevano (sopraggiungeranno alcuni mesi dopo).

La tesi dell’obbligatorietà di una “sospensione” dell’iter approvativo del piano, e cioè di un vuoto pianificatorio temporaneo, ma a tempo indeterminato, in attesa del pronunciamento della Regione, pare quindi oltre che non prevista dalla legge, estranea ai principi generali del diritto urbanistico.

Il Tribunale ha creduto di poterla suffragare richiamando l’azionabilità, da parte del Comune, della tutela giurisdizionale contro il silenzio rifiuto della Regione.

Si tratta di un’argomentazione forzatissima e non probante perché non è affatto vero, come sostenuto, che dalla necessaria sospensione della pianificazione “non deriva una effettiva lesione delle prerogative comunali”: il ricorso ai “rimedi giustiziali”, di cui parla il Tribunale, non vale certo a garantire al Comune l’integrità del suo potere/dovere di integrale pianificazione del territorio.

È quindi necessario concludere che nulla dicendo la legge per questa ipotesi di ritardo nella emanazione delle Direttive regionali, il procedimento di approvazione del piano dell’arenile segue l’iter ordinario;
salvo, all’occorrenza, dover disporre il suo successivo adeguamento alle eventuali, future Direttive>>.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi