Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-07-25, n. 202307284

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-07-25, n. 202307284
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202307284
Data del deposito : 25 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/07/2023

N. 07284/2023REG.PROV.COLL.

N. 02357/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2357 del 2013, proposto dal Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,

contro

i signori -OMISSIS- e -OMISSIS-, non costituiti in giudizio,

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, Sezione Prima, 8 novembre 2012, n. -OMISSIS-, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;

Relatore all’udienza pubblica straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 23 giugno 2023, tenutasi da remoto, il Cons. A M e uditi per l’Amministrazione appellante l’avvocato dello Stato Vincenzina Maio;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con l’odierno in trattazione, ritualmente notificato il 6 marzo 2013 e depositato il 29 marzo 2013, il Ministero della Difesa ha impugnato la sentenza segnata in epigrafe che ha accertato il diritto del signor -OMISSIS- a ritenere le somme erogategli in relazione alle spese di trasloco verso il domicilio eletto dopo le dimissioni volontarie ai sensi dell’art. 23 della l. n. 836 del 1973, di cui l’Amministrazione aveva invece avanzato richiesta di restituzione;
ha demandato ad un commissario ad acta la prova della sussistenza dei requisiti di anzianità di servizio comunque necessari per accedere al beneficio, con riferimento alla medesima istanza avanzata dal signor -OMISSIS-.

1.1. Va premesso in fatto che originari ricorrenti erano, oltre ai signori -OMISSIS- e -OMISSIS-, anche il signor -OMISSIS-, tutti dipendenti dell’amministrazione appellante in servizio presso l’aeroporto di -OMISSIS-, collocati a riposo su domanda.

1.2. Il diverso grado di approfondimento probatorio dello stato di servizio pregresso degli interessati induceva il T.a.r a segmentare il procedimento (n.r.g. 532 del 2000), addivenendo a pronunce separate, seppure ispirate al medesimo principio cardine, ovvero la riconosciuta estensione del beneficio de quo « […] anche ai cessati dal servizio su domanda (avendo raggiunto un numero di anni di valida contribuzione utile per conseguire il massimo della pensione) ».

2. Con una prima sentenza, n. 1535 del 19 settembre 2012 (oggetto di appello n.r.g. 2358/2013), è stato accolto il ricorso del signor -OMISSIS-, unico fra i tre che aveva dimostrato da subito di aver avanzato la domanda di collocamento a riposo avendo maturato i 40 anni di anzianità di servizio pregressa necessari ad accedere al beneficio economico. Con la medesima pronuncia è stato disposto altresì che « l’Amministrazione intimata o, comunque, la parte più diligente producano, nel termine di gg.8 dalla comunicazione e/o notificazione del presente provvedimento, documentazione idonea a dimostrare il possesso del requisito suindicato (raggiungimento del massimo dell’anzianità contributiva) ».

2.1. Con una seconda sentenza, n. 1848 del 2012, oggetto del gravame in trattazione, è stato accolto il ricorso del solo signor -OMISSIS-, prendendo atto della sua, pur tardiva, produzione istruttoria comprovante la necessaria anzianità di servizio;
quanto alla posizione del signor -OMISSIS-, come già detto, addebitando l’inadempienza al precedente decisum alla sola Amministrazione, se ne è disposta la ricostruzione per il tramite di un commissario ad acta incaricato dell’ottemperanza del precedente incombente istruttorio.

2.2. Infine, con sentenza n. 1171 del 22 maggio 2013, è stato respinto il ricorso del signor -OMISSIS-, essendo emersa dalla relazione del commissario ad acta la carenza dei requisiti soggettivi necessari.

3. L’Amministrazione ha inteso precisare in via preliminare il proprio interesse a contestare la sentenza impugnata, n. 1848 del 2012, anche nella parte in cui ha disposto la nomina del commissario ad acta , non avuto riguardo alla (in verità opinabile) scelta istruttoria, ma con riferimento al principio posto a base della stessa, ovvero l’ammissione al beneficio di cui alla l. 836 del 1973 anche in caso di collocamento a riposo a domanda. A tale riguardo si duole di tale non corretta lettura del quadro normativo di riferimento, richiamando arresti giurisprudenziali, in verità piuttosto risalenti nel tempo, che in subiecta materia hanno identificato la dizione di “collocamento a riposo” con la cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 8 settembre 1989, n. 533; id ., 10 agosto 1990, n. 605). La ratio della norma di cui è causa sarebbe da ravvisare non nell’attribuire in maniera indiscriminata un beneficio economico ai propri dipendenti, ma nel “ricompensare” in qualche modo coloro che hanno consacrato all’Amministrazione in maniera completa la propria vita lavorativa.

4. I signori -OMISSIS- e -OMISSIS- non si sono costituiti.

5. All’udienza del 23 giugno 2023, tenutasi in modalità da remoto in videoconferenza, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

6. In via preliminare il Collegio, preso atto dell’intervenuta sentenza di rigetto del ricorso presentato dal signor -OMISSIS- (T.a.r. per la Puglia, n. 1171 del 2013), passata in giudicato, ritiene di dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione avverso il capo della sentenza riferita allo stesso.

7. Nel merito, e avuto riguardo alla residua posizione del solo signor -OMISSIS-, il ricorso è infondato.

8. Con l’unico motivo di gravame l’Amministrazione contesta l’estensione del beneficio di cui all’art. 23 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 anche al personale collocato a riposo a domanda.

9. La norma prevede in termini del tutto generali che « Al personale collocato a riposo e alla famiglia del dipendente deceduto in attività di servizio o dopo il collocamento a riposo spettano le indennità ed i rimborsi previsti nei precedenti articoli 18, 19 e 20 e l’indennità di prima sistemazione per il trasferimento dall'ultima sede di servizio a un domicilio eletto nel territorio nazionale. Il diritto alle predette indennità ed ai rimborsi si perde se, entro tre anni dalla data di cessazione dal servizio, non siano avvenuti i relativi movimenti ».

10. La sentenza impugnata ha affermato che il combinato disposto della stessa con le regole sul collocamento a riposo vigenti al momento della sua approvazione, in particolare l’art. 2, primo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46, che consentiva (tra gli altri casi), quello su domanda al compimento del 40° anno di servizio, implica necessariamente che una volta maturato tale limite minimo non sussistano ostacoli interpretativi alla fruizione delle spese di trasloco al domicilio eletto.

11. Il Collegio ritiene di condividere tale ricostruzione.

12. D’altro canto, la corretta lettura dell’art. 23 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, è già stata oggetto di approfondimento da parte della giurisprudenza del Consiglio di Stato, anche della Sezione, alle cui affermazioni il Collegio intende fare integrale rinvio. Il dato letterale della disposizione, infatti, non consente alcuna distinzione sulla base del motivo del “collocamento a riposo”, evocandone esclusivamente la verifica, sia essa conseguente a dimissioni o a raggiunti limiti di età. Se pertanto « la ratio della disposizione è quella di contribuire ai disagi dovuti al trasferimento dal luogo dove si era obbligati a risiedere per ragioni di servizio al fine di raggiungere un altro luogo di residenza una volta lasciato il servizio, la previsione del “collocamento a riposo” deve essere letta in relazione alle ipotesi ordinarie di cessazione dal servizio per raggiungimento del diritto al pensionamento sia che ciò avvenga per raggiungimento dei limiti massimi di età (con la pensione di vecchiaia) sia che ciò avvenga in un momento precedente, ma con il raggiungimento del limite massimo di anzianità contributiva con la maturazione del diritto alla pensione di anzianità nella misura massima. Si tratta infatti, in entrambe le ipotesi, della naturale conclusione del relativo rapporto d’impiego, senza che sia possibile trarre dalla normativa anche di carattere generale sul collocamento a riposo una giustificata penalizzazione della posizione di chi decida di cessare il servizio al raggiungimento - non di una minima – ma della massima anzianità contributiva utile alla pensione di anzianità » (cfr. Cons. Stato, sez. II, 12 ottobre 2020, n. 6077).

12.1. In passato si era pure sottolineato come anche nei casi di collocamento a riposo per raggiungimento della anzianità contributiva (fissata in 40 anni di servizio dalla legge n. 41 del 1958) si è in presenza di un militare « che lascia la sede di servizio in cui era obbligato a risiedere, e va dunque agevolato nell’effettuare la scelta di risiedere altrove. Diversamente, non sarebbe incongruo ipotizzare una diversità di trattamento tra situazioni dello stesso contenuto, non scevra da profili d’incostituzionalità » (Cons. Stato, sez. IV, 12 maggio 2009, n. 2898).

13. Diversamente opinando, del resto, si addiverrebbe ad un’indebita restrizione della platea dei beneficiari, con conseguente ingiustificata disparità di trattamento rispetto al personale cessato per il raggiungimento della massima anzianità di servizio utile ai fini della pensione, a parità di esigenze di compensare i disagi del trasferimento dalla sede di servizio, poste a base della disciplina legislativa.

14. Alla luce di quanto sopra detto l’appello deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse con riferimento al signor -OMISSIS-;
infondato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado impugnata, in relazione al signor -OMISSIS-.

15. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese di giudizio stante la mancata costituzione degli appellati.

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