Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2012-07-02, n. 201203845

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2012-07-02, n. 201203845
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201203845
Data del deposito : 2 luglio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02051/2012 REG.RIC.

N. 03845/2012REG.PROV.COLL.

N. 02051/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2051 del 2012, proposto da:
Nsol Calabria Srl, rappresentata e difesa dagli avv. E S e S S, con domicilio eletto presso Assoc. Legance Studio Legale in Roma, via XX Settembre, 5;

contro

Regione Calabria, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CALABRIA - CATANZARO :SEZIONE I n. 01079/2011, resa tra le parti, concernente SILENZIO SERBATO SULLA ISTANZA DI ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE UNICA


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2012 il Cons. Antonio Bianchi e udita per la parte appellante l’ avvocato E S;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La Nsol , quale società operante nel settore della produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile , presentava alla Regione Calabria specifica istanza di autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del d.lgs n. 387/2003 , allegando tutta la documentazione a tal fine richiesta.

A causa del mancato rilascio della richiesta autorizzazione da parte del competente Servizio Energia regionale nei tassativi termini di legge , la Nsol proponeva ricorso al TAR Calabria avverso il silenzio formatosi sulla istanza presentata , chiedendo fosse dichiarato l’obbligo della Regione di provvedere , nonché il risarcimento dei danni asseritamene patiti .

Con la sentenza in epigrafe specificata il tribunale adito , in parziale accoglimento del ricorso , dichiarava l’obbligo della Regione di provvedere sull’istanza della ricorrente nel termine di 180 giorni , respingendo la domanda risarcitoria .

Avverso la predetta sentenza la Nsol ha interposto l’odierno appello , nella parte in cui ha rigettato la domanda risarcitoria ed ha fissato il termine di 180 giorni per l’adozione delle determinazioni di legge , chiedendone la riforma .

L’amministrazione regionale non si è costituita in giudizio.

Alla Camera di Consiglio del 29 maggio 2012 , la causa è stata trattenuta per la decisione .

DIRITTO

1. L’appello è infondato , per ciò che attiene alla contestazione del termine di 180 giorni assegnato dal primo giudice alla Regione per provvedere sulla istanza avanzata dalla ricorrente .

Al riguardo , infatti, la Nsol si limita a dedurre che il TAR “ …pur riconoscendo la palese violazione del termine ……ha consentito che il termine ricominciasse a decorrere ab initio per la Regione senza assicurare l’effettività della tutela giurisdizionale alla società “

Ed è di tutta evidenza come una siffatta censura , per la sua assoluta genericità , sia inidonea a sostanziare la dedotta erroneità della gravata sentenza .

La tutela della società ricorrente se mai può trovare adeguata soddisfazione in sede risarcitoria , in relazione alla data di formale conclusione del procedimento autorizzatorio per cui è causa .

2. L’appello , per ciò che attiene alla contestazione del rigetto della domanda risarcitoria , va trattato con il rito ordinario .

Ed invero , l’art. 117 , comma 6 , del cod. proc. amm. , dispone che nel caso in cui l’azione di risarcimento del danno venga proposta congiuntamente con quella avverso il silenzio , il giudice possa definire con il rito camerale la seconda e quindi trattare la prima con il rito ordinario .

Per espressa disposizione normativa , quindi , il rito speciale sul silenzio inadempimento è tendenzialmente non compatibile con le controversie che hanno un oggetto diverso rispetto alla statuizione in merito alla inerzia serbata dalla p.a. , quale è l’accertamento del diritto al risarcimento del danno , da trattare con il rito ordinario .

Tanto premesso , per ciò che attiene alla pretesa risarcitoria , l’appello va rinviato per essere trattato con il rito ordinario , fissando a tal fine la pubblica udienza del 14 dicembre 2012 .

3. Conclusivamente, l’appello va respinto in parte e per la restante parte va rinviato per essere trattato con il rito ordinario alla pubblica udienza del 14 dicembre 2012.

Nulla per le spese, non essendosi costituita in giudizio l’amministrazione regionale intimata.

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