Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-03-31, n. 202303361

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-03-31, n. 202303361
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202303361
Data del deposito : 31 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/03/2023

N. 03361/2023REG.PROV.COLL.

N. 08642/2022 REG.RIC.

N. 07522/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 8642 del 2022, proposto da L A, rappresentata e difesa dall’avvocato L G, con domicilio digitale eletto presso il suo studio in Roma, via Serra 32;

contro

T Z, rappresentata e difesa dagli avvocati E B, S P e B M, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia;

nei confronti

Agenzia delle dogane e dei monopoli - ufficio monopoli della Campania - sezione operativa territoriale di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;



sul ricorso numero di registro generale 7522 del 2022, proposto da
Agenzia delle accise, dogane e monopoli - direzione interregionale per la Campania - ufficio dei monopoli per la Campania, sezione operativa territoriale di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del ministro pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12;

contro

Zita Tierno, rappresentata e difesa dagli avvocati E B, S P e B M, con domicilio p.e.c. in registri di giustizia;

nei confronti

L A, rappresentata e difesa dall’avvocato L G, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via Serra 32;

per la riforma

quanto ad entrambi gli appelli

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sezione staccata di Salerno (sezione prima) n. 1740/2022


Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione nei rispettivi giudizi di T Z, L A e dell’Agenzia delle accise, dogane e monopoli - ufficio dei monopoli per la Campania - sezione operativa territoriale di Salerno;

Viste le memorie e tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 marzo 2023 il consigliere Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati L G, Amedeo Elefante per l’Avvocatura dello Stato, B M e E B;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Campania – sezione staccata di Salerno la signora Zita Tierno, titolare della rivendita ordinaria di generi di monopolio nel Comune di Omignano (rivendita n. 1), con annessa ricevitoria del lotto (n. SA0757), impugnava il provvedimento dell’Agenzia delle accise, dogane e monopoli - ufficio dei monopoli per la Campania, sezione operativa Territoriale di Salerno del 4 agosto 2021, prot. n. 42654, con cui era respinta la sua istanza di trasferimento fuori zona della rivendita dal centro del paese, via Europa 30, alla frazione di Omignano Scalo, in via Nazionale s.n.c., in un locale posto ad una distanza superiore a 9 km da quella in cui l’attività era stata finora esercitata.

2. Il diniego impugnato era fondato sulla duplice ragione ostativa consistente nella « mancanza del requisito della popolazione » e nell’« esigenza di garantire la permanenza dell’offerta di tabacchi nella zona ove ubicata la sede attuale della privativa n° 1 di Omignano (SA), che altrimenti resterebbe scoperta ».

3. In accoglimento dell’impugnazione da quest’ultima proposta, con la sentenza indicata in epigrafe l’adito Tribunale amministrativo annullava il diniego.

4. Era in primo luogo considerato non applicabile ad un trasferimento di una rivendita preesistente, e non già di nuova istituzione, il « requisito della popolazione » - e precisamente, il « rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti », previsto dalla legge: art. 24, comma 42, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (recante Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria ;
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111), come modificato dall’art. 4 della legge 3 maggio 2019, n. 37 (recante Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell'Italia all'Unione Europea – Legge europea 2018 ). In secondo luogo era ritenuto carente di motivazione l’esclusivo riferimento operato dal provvedimento impugnato alla sede di provenienza e non anche a quella di destinazione.

5. Per la riforma della sentenza di primo grado, i cui contenuti sono così sintetizzabili, hanno proposto separati appelli l’amministrazione dei monopoli di Stato e la controinteressata signora Amelia Lerro, titolare nel medesimo Comune di Omignano della rivendita di generi di monopolio n. 2, con annessa ricevitoria del lotto (n. SA0093), e che si era già opposta al trasferimento in sede procedimentale.

6. L’originaria ricorrente si è costituita in resistenza ad entrambi gli appelli. Con memorie difensive ex art. 101, comma 2, cod. proc. amm. quest’ultima ha riproposto i motivi del proprio ricorso assorbiti in primo grado.

DIRITTO

1. Va in primo luogo disposta la riunione degli appelli ai sensi dell’art. 96 cod. proc. amm., perché proposti contro la stessa sentenza.

2. In via pregiudiziale rispetto al merito, deve escludersi l’inammissibilità degli appelli, eccepita dall’originaria ricorrente, in ragione della mancata impugnazione dell’autorizzazione al trasferimento della rivendita autorizzata dai Monopoli di Stato in esecuzione della sentenza di primo grado (con provvedimento di prot. n. 90823 del 31 ottobre 2022). Sulla base della natura del provvedimento, dichiaratamente esecutivo della sentenza di primo grado, non è infatti possibile evincere una volontà dell’amministrazione di accettare la pronuncia giurisdizionale che la stessa ha appellato nella presente sede.

3. Quanto al merito, nei confronti della sentenza entrambi deducono l’erroneità, per avere in primo luogo escluso che al trasferimento fuori zona chiesto dall’originaria ricorrente sia applicabile il criterio della densità – rapporto rivendite/abitanti, introdotto dalla sopra citata legge europea per il 2018 -, considerato invece imponibile alle sole istituzioni di nuove rivendite;
ed inoltre per avere ravvisato nel diniego di trasferimento impugnato una carenza motivazionale, nella misura in cui con esso si è fatto riferimento al solo centro abitato del Comune di Omignano, senza invece avere riguardo alla sede di destinazione, e che invece si suppone sufficiente.

4. Le censure così sintetizzate, che contrariamente a quanto eccepito dalla ricorrente sono specifiche e rispettose dell’onere di specificità dei motivi d’appello ex art. 101, comma 1, cod. proc. amm., sono fondate nei termini che seguono.

5. Assorbenti sono i profili concernenti la motivazione a fondamento del diniego di trasferimento fuori zona, che la sentenza di primo grado ha ritenuto carente perché circoscritta alle sole conseguenze da esso derivanti rispetto all’originaria ubicazione della rivendita gestita dalla ricorrente, senza alcun riferimento a quella di destinazione. Sennonché, in contrario va invece affermato che la motivazione così espressa dall’amministrazione dei monopoli di Stato è conforme al quadro normativo vigente in materia, ed in particolare all’art. 10, comma 5- bis , del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 febbraio 2013, n. 38 (recante il Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo ), introdotto dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 12 febbraio 2021, n. 51, attuativo della legge europea per il 2018, e che connota in termini di eccezionalità il trasferimento fuori zona.

6. Per quanto di interesse nel presente giudizio, quest’ultima disposizione regolamentare prevede che fatte salve « eccezionali circostanze, motivate in relazione alla ottimizzazione e alla razionalizzazione della rete di vendita, il trasferimento fuori zona della rivendita non è consentito ». La norma è dunque chiara, in base al suo tenore letterale, nel porre in termini di regola ad eccezione il rapporto tra il mantenimento della sede della rivendita ordinaria e il suo trasferimento fuori zona. In questo quadro, il medesimo art. 10 del decreto ministeriale 21 febbraio 2013, n. 38, fissa la soglia di distanza chilometrica entro la quale il trasferimento si considera non impattante sull’equilibrata distribuzione territoriale della rete di vendita dei generi di monopolio, nel caso di specie fissata in termini generali in « 600 metri rispetto alla sede originaria ». Oltre quest’ultima il trasferimento stesso è per converso considerato fuori zona e dunque subordinato ad autorizzazione, di competenza dell’amministrazione dei monopoli di Stato (commi 1 e 5).

7. Quindi, la discrezionalità insita nel potere autorizzativo attribuito alla competente amministrazione finanziaria è stata quindi ristretta a livello normativo secondario con il sopra citato comma 5- bis dell’art. 10. Ciò sulla base di limiti di distanza modulati in base alla consistenza demografica del comune interessato, e che nel caso di specie è quella minima di « 3000 metri », prevista dalla disposizione in esame, il cui superamento comporta che il trasferimento fuori zona diviene autorizzabile solo al ricorrere di « eccezionali circostanze, motivate in relazione alla ottimizzazione e alla razionalizzazione della rete di vendita ».

8. Come si evince dalla sua formulazione, il fondamento della disposizione regolamentare da ultimo richiamata che configura come eccezionale il trasferimento fuori zona di una rivendita ordinaria va ricercato nell’esigenza di mantenere un’equilibrata distribuzione territoriale della rete di vendita di generi di monopolio, secondo soglie di rilevanza determinate dalla distanza chilometrica, a loro volta stabilite in base alla consistenza demografica dei comuni. Il superamento di queste - nel caso di specie pacifico - onera quindi l’amministrazione finanziaria di una motivazione puntuale, fondata su « eccezionali circostanze », riferite all’esigenza di interesse pubblico correlate « alla ottimizzazione e alla razionalizzazione della rete di vendita» .

9. Tutto ciò precisato, il diniego impugnato risulta adeguatamente motivato sulla base del fatto che il trasferimento contestato avrebbe sguarnito il centro comunale, e precisamente lasciato « scoperta » l’offerta di tabacchi nella zona dove in origine era ubicata la rivendita della ricorrente. Contrariamente a quanto statuito dalla sentenza di primo grado, il provvedimento risulta quindi conforme alla regola generale che connota in termini generali come eccezionale il trasferimento fuori zona, e che nello specifico è stato emesso a fronte dello squilibrio che si determinerebbe nella distribuzione delle rivendite ordinarie di generi di monopolio nel territorio del Comune di Omignano, in danno del centro cittadino.

10. Il carattere insuperabile della ragione ostativa finora esposta consente di respingere i motivi di impugnazione riproposti dalla ricorrente nel presente giudizio d’appello, ai sensi dell’art. 101, comma 2, cod. proc. amm., posto che con essi la medesima ragione ostativa non viene contestata.

11. Gli appelli devono pertanto essere accolti. Per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado il ricorso dell’interessata signora Tierno contro il diniego di trasferimento da lei impugnato deve essere respinto. La natura delle questioni controverse, riferite ad una materia oggetto di recente intervento normativo, confermato dalla complessa vicenda procedimentale che ha contraddistinto l’istanza di trasferimento, giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

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